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AS 2005 1443

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica dell’11 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 19913 sulle foreste; visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 20035 sull’ingegneria genetica nel settore non umano; visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; vista la legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio,

Art. 3 cpv. 1 lett. n Nella presente ordinanza si intendono per: n. materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli ed accessori

Art. 5 cpv. 1 lett. a 1 Le merci menzionate nell’allegato 5, parte B, possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea soltanto se:

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2005

a. sono accompagnate da un certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità all’allegato 8a;

Art. 10 cpv. 1 lett. a

1 L’ufficio competente verifica se:

a. la merce importata è accompagnata dal certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 o se, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, detta merce è marchiata in conformità all’allegato 8a;

Art. 14 cpv. 1 1 All’esportazione, l’ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all’articolo 13 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono marchiate in conformità all’allegato 8a. Su domanda, l’esportatore segnala previamente all’ufficio federale competente l’ufficio doganale e la data scelti per l’esportazione.

Art. 14a Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all’esportazione Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, i materiali da imbal- laggio in legno non lavorato devono essere trattati e marchiati in conformità all’allegato 8a.

Titolo prima dell’art. 23 Sezione 1: Omologazione per produzione, importazione e messa in commercio

Titolo prima dell’art. 24a Sezione 2: Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato

Art. 24a Omologazione 1 Le aziende possono trattare e marchiare in conformità all’allegato 8a i materiali da imballaggio in legno non lavorato se sono state omologate. 2 Le aziende sono omologate se soddisfano le condizioni necessarie per il trattamen- to dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all’allegato 8a.

3 L’ufficio competente assegna alle aziende un numero di omologazione.

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Art. 24b Obblighi Le aziende: a. eseguono un trattamento delle merci acquistate per la produzione di materia- li da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all’alle- gato 8a o acquistano le merci summenzionate da un’azienda omologata con- formemente all’articolo 24a; b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato menzionati nell’allegato 8a e conservano per almeno due anni i relativi bollettini di con- segna e le relative fatture; c. mettono a disposizione per i controlli dell’ufficio competente la documenta- zione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l’allegato 8a; d. notificano all’ufficio competente ogni modifica delle informazioni comuni- cate al momento dell’omologazione; e. designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all’alle- gato 8a.

Titolo prima dell’art. 25 Sezione 3: Revoca e oneri

Art. 25 Titolo Abrogato

Art. 40 cpv. 3 frase introduttiva e cpv. 4 3 Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, ade- gua gli allegati 1–8a al fine di: …

4 Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adegua-

menti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1–8a d’intesa con il DATEC.

Art. 47 cpv. 1 lett. b 1 Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: b. organizzazioni di controllo indipendenti di cui all’articolo 180 della legge sull’agricoltura o all’articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle par- celle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 20 e controlli delle aziende di cui all’articolo 24a;

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Art. 48 cpv. 1 frase introduttiva e lett. g 1 L’ufficio competente riscuote una tassa compresa fra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro: g. se vengono controllate le esigenze per l’omologazione delle aziende di cui all’articolo 24a.

II L’allegato 8a è introdotto secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.

11 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 8a (art. 5, 10, 14, 14a, 24a e 24b)

Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO8)

1 Trattamento

1.1 Perché possano essere marchiati in conformità al numero 2, i materiali da

imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti ad un trattamento termico.

1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno

venga mantenuta a 56° C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).

1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve:

a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65° C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento; b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.

2 Marchiatura

2.1 La marchiatura deve riportare i seguenti dati:

a. logo IPPC; b. numero di omologazione dell’azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment); d. menzione DB (debarked) per il legno scortecciato.

2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.

2.3 Non deve contenere i colori rosso ed arancione.

8 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale), cfr. www.ippc.int

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2.4 Forma della marchiatura:

CH - XXXXX HT - DB

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