AS 2005 1479
Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)
Modifica del 18 marzo 2005
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:
Art. 47 cpv. 1 lett. c ed e
1 Gli oggetti seguenti sono in ogni caso esclusi dalla cessione in proprietà:
c. abrogato e. il fucile d’assalto e la pistola, se non sono soddisfatte le condizioni di cui a- gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sull’equipaggia- mento personale dei militari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.
18 marzo 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid