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AS 2005 1481

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 47, 48, 50 e 135 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 20012, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina: a. la perequazione delle risorse da parte dei Cantoni finanziariamente forti e da parte della Confederazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli; b. la perequazione dell’aggravio geotopografico e sociodemografico da parte della Confederazione; c. la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Art. 2 Obiettivi La perequazione finanziaria intende: a. rafforzare l’autonomia finanziaria dei Cantoni; b. ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale; c. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni in ambito nazionale e internazionale; d. garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie; e. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condi- zioni geotopografiche o sociodemografiche; f. garantire un’adeguata perequazione intercantonale degli oneri.

RS 613.2

2001-2239 1481

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. LF RU 2005

Sezione 2: Perequazione delle risorse da parte di Confederazione e Cantoni

Art. 3 Potenziale di risorse 1 Il potenziale di risorse di un Cantone è costituito dal valore delle sue risorse utiliz- zabili fiscalmente.

2 Esso è calcolato sulla base:

a. del reddito imponibile delle persone fisiche conformemente alla legge fede- rale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta; b. della sostanza delle persone fisiche; c. degli utili imponibili delle persone giuridiche conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta. 3 Il Consiglio federale stabilisce una deduzione unitaria (parte non computabile) dal reddito. Per la sostanza, considera solo la crescita e per gli utili tiene conto dell’im- posizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente.

4 Il Consiglio federale calcola annualmente, in collaborazione con i Cantoni, il

potenziale di risorse di ogni Cantone per abitante in base alle cifre disponibili degli ultimi tre anni. 5 I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è superiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente forti. I Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore alla media svizzera sono considerati finanziariamente deboli.

Art. 4 Finanziamento della perequazione delle risorse

1 I Cantoni finanziariamente forti e la Confederazione mettono a disposizione i

mezzi finanziari per la perequazione delle risorse. 2 La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta ad almeno due terzi e al massimo all’80 per cento delle pre- stazioni della Confederazione.

Art. 5 Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse 1 Mediante decreto federale sottoposto al referendum, l’Assemblea federale determi- na, di volta in volta per quattro anni, il contributo di base dei Cantoni finanziaria- mente forti e quello della Confederazione alla perequazione delle risorse. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull’efficacia (art. 18) e si attiene all’obiettivo di mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello inter- nazionale.

3 RS 642.11

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2 Per il secondo, terzo e quarto anno il Consiglio federale adegua il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti all’evoluzione del loro potenziale di risorse e il contributo di base della Confederazione all’evoluzione del potenziale di risorse di tutti i Cantoni. 3 I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra le loro risorse determinanti e la media svizzera.

Art. 6 Ripartizione dei mezzi finanziari della perequazione delle risorse 1 Il Consiglio federale stabilisce annualmente la ripartizione dei mezzi finanziari fra i Cantoni finanziariamente deboli in base al loro potenziale di risorse e al numero di abitanti. Il contributo per abitante aumenta progressivamente in funzione del divario tra le risorse determinanti di un Cantone e quelle della media svizzera. La perequa- zione delle risorse non deve modificare l’ordine di classifica dei Cantoni.

2 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

3 Unitamente alle prestazioni fondate sulla perequazione delle risorse, le risorse proprie determinanti di ogni Cantone mirano a raggiungere, per abitante, almeno l’85 per cento della media svizzera.

Sezione 3: Perequazione degli oneri da parte della Confederazione

Art. 7 Perequazione dell’aggravio geotopografico

1 La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a

causa della loro situazione geotopografica.

2 Sono indici di un aggravio elevato in particolare:

a. percentuali superiori alla media di insediamenti e di superfici produttive situati ad alta quota; b. strutture d’insediamento disperse e bassa densità demografica.

Art. 8 Perequazione dell’aggravio sociodemografico

1 La Confederazione accorda una perequazione ai Cantoni gravati eccessivamente a

causa della loro situazione sociodemografica. 2 Sono indici di un aggravio elevato in particolare percentuali superiori alla media di: a. persone che vivono in povertà; b. persone molto anziane; c. adolescenti con particolari bisogni di formazione; d. disoccupati;

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e. tossicodipendenti; f. stranieri che necessitano di un sostegno d’integrazione. 3 È inoltre tenuto conto del particolare aggravio delle città polo nei grandi agglome- rati.

Art. 9 Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari 1 Mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale determi- na, di volta in volta per quattro anni, il contributo di base destinato alla perequazione dell’aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla perequazione dell’aggravio sociodemografico. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull’efficacia (art. 18). 2 Per il secondo, terzo e quarto anno il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro.

3 Esso stabilisce i criteri di ripartizione dopo aver sentito i Cantoni.

4 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

Sezione 4: Collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri

Art. 10 Obbligo di collaborare 1 Nei settori di compiti di cui all’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federa- le, l’Assemblea federale può obbligare i Cantoni alla collaborazione con perequa- zione degli oneri. 2 L’obbligo è imposto sotto forma di conferimento dell’obbligatorietà generale ad accordi intercantonali (art. 14) o di obbligo di partecipazione (art. 15).

3 I Cantoni disciplinano la loro collaborazione in trattati intercantonali.

Art. 11 Obiettivi La collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri ha lo scopo di: a. garantire un’offerta minima di prestazioni pubbliche; b. svolgere in modo economicamente razionale compiti cantonali in comune con altri Cantoni; c. compensare equamente i costi dei servizi forniti a più Cantoni garantendo ai Cantoni interessati un’adeguata partecipazione alle decisioni e all’attua- zione.

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Art. 12 Principi della perequazione La perequazione delle prestazioni di cui profittano più Cantoni tiene conto in parti- colare dell’utilizzazione effettiva di tali prestazioni, dell’entità dei diritti di parteci- pazione nonché di considerevoli vantaggi e inconvenienti di localizzazione che ne derivano per ciascun Cantone.

Art. 13 Convenzione quadro intercantonale Per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri i Cantoni elabora- no una convenzione quadro intercantonale. Essa stabilisce in particolare: a. i principi della collaborazione intercantonale; b. i principi della perequazione degli oneri; c. gli organi competenti; d. la partecipazione dei parlamenti cantonali alla collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; e. la procedura di adesione e di denuncia; f. la procedura di composizione intercantonale delle controversie concernenti la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; g. in che misura i principi della collaborazione intercantonale e della perequa- zione degli oneri devono essere osservati nei rapporti interni tra i Cantoni e i loro Comuni.

Art. 14 Conferimento dell’obbligatorietà generale

1 Mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale può

conferire obbligatorietà generale: a. su richiesta di almeno 21 Cantoni, alla convenzione quadro intercantonale; b. su richiesta di almeno 18 Cantoni, a un trattato intercantonale nei settori di cui all’articolo 48a capoverso 1 della Costituzione federale.

2 Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.

3I Cantoni obbligati a partecipare in virtù del conferimento dell’obbligatorietà generale hanno gli stessi diritti e doveri degli altri partecipanti.

4 L’obbligatorietà generale può essere conferita per 25 anni al massimo.

5 I decreti federali che conferiscono l’obbligatorietà generale possono prevedere che l’Assemblea federale può revocare l’obbligatorietà mediante decreto federale sem- plice qualora non se ne giustifichi più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se: a. almeno sei Cantoni chiedono la revoca dell’obbligatorietà generale della convenzione quadro; b. almeno nove Cantoni chiedono la revoca dell’obbligatorietà generale del trattato intercantonale.

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6 I Cantoni possono chiedere la revoca dell’obbligatorietà generale al più presto cinque anni dopo il suo conferimento.

Art. 15 Obbligo di partecipazione 1 Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale può obbligare a parteci- pare a un trattato intercantonale uno o più Cantoni, su richiesta di almeno la metà dei Cantoni che già vi partecipano o che ne hanno negoziato il progetto definitivo.

2 Prima della decisione sono consultati i Cantoni interessati.

3 I Cantoni obbligati a partecipare hanno gli stessi diritti e doveri degli altri parteci- panti.

4 L’obbligo di partecipazione può essere disposto per 25 anni al massimo.

5 Mediante decreto federale semplice l’Assemblea federale può revocare l’obbligo di partecipazione se non se ne giustifica più il mantenimento in base alle circostanze, in particolare se almeno la metà dei Cantoni che partecipano al trattato intercantonale ne chiedono la revoca. 6 I Cantoni possono chiedere di revocare l’obbligo di partecipazione al più presto dopo cinque anni.

Art. 16 Protezione giuridica 1 I Cantoni designano autorità giudiziarie che decidono in qualità di autorità canto- nali o intercantonali di ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni degli organi intercantonali. 2 Se un Cantone viola un trattato o decisioni vincolanti di un organo intercantonale, ogni Cantone o l’organo intercantonale interessato può promuovere azione al Tribu- nale federale per quanto la procedura intercantonale di composizione delle contro- versie non abbia portato a un accordo.

Art. 17 Applicabilità diretta Se un Cantone non attua o non attua tempestivamente un trattato o una decisione vincolante di un organo intercantonale, i cittadini interessati possono far valere i diritti derivanti da questo trattato o da questa decisione per quanto le relative dispo- sizioni siano sufficientemente precise e chiare sotto il profilo materiale.

Sezione 5: Rapporto sull’efficacia

Art. 18 1 Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della presente legge.

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2 Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequa- zione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo. 3 Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illustrati separatamente.

Sezione 6: Disposizioni transitorie

Art. 19 Compensazione dei casi di rigore 1 La Confederazione e i Cantoni mettono a disposizione i mezzi finanziari per com- pensare, nei Cantoni finanziariamente deboli, i casi di rigore risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della collaborazione intercantonale. 2 La Confederazione finanzia la compensazione dei casi di rigore per due terzi, i Cantoni per un terzo. 3 Mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale stabili- sce l’importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore. Tale importo rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento. Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito in funzione del numero dei suoi abitanti. 4 Mediante decreto federale sottostante al referendum l’Assemblea federale decide l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo man- tenimento non risulta più necessario in base ai risultati del rapporto sull’efficacia. 5 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni in base al loro potenziale di risorse e ai risultati del bilancio finanziario del passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria. Sente previamente i Cantoni. Non si tiene conto in questo contesto della perequazione degli oneri nel quadro della colla- borazione intercantonale. 6 Un Cantone perde il diritto alla compensazione dei casi di rigore se il suo potenzia- le di risorse sale sopra la media svizzera.

7 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

8 Nell’esame del raggiungimento dell’obiettivo della dotazione minima conforme-

mente all’articolo 6 capoverso 3 sono considerate anche le prestazioni della compen- sazione dei casi di rigore.

Art. 20 Diritto ai sussidi Nella misura in cui la nuova perequazione preveda uno sgravio finanziario della Confederazione, vale quanto segue:

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a. le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell’entrata in vigore della nuo- va perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione; b. i sussidi assegnati formalmente dalla Confederazione prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria per progetti avviati solo dopo la sua entrata in vigore sono versati solo se il conto finale del progetto realizza- to è presentato entro tre anni dall’entrata in vigore.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Sente dapprima i Cantoni.

Art. 22 Proroga della durata di validità dei decreti federali secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 1 In caso di ritardo nell’entrata in vigore di un decreto federale quadriennale secondo gli articoli 5 capoverso 1 o 9 capoverso 1, la durata di validità del decreto federale relativo al quadriennio precedente è prorogata sino all’entrata in vigore del nuovo decreto federale, ma per due anni al massimo. 2 Per la durata della proroga, il Consiglio federale può adeguare l’importo dei con- tributi secondo gli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2.

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 19 giugno 19594 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è abrogata.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa è pubblicata nel Foglio federale accettato che sia, da parte del popolo e dei Cantoni, il decreto federale del 3 ottobre 20035 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. 3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. A tal fine tiene conto dello stato della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

4 RU 1959 953, 1967 1563, 1974 139 1476, 1980 1791, 1985 1945, 1991 857 5 FF 2002 2321

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Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 17 marzo 2005.6

2 La presente legge entra in vigore come segue:

a. l’art. 20 entra in vigore il 1° gennaio 2005; b. l’entrata in vigore delle altre disposizioni sarà determinata ulteriormente.

15 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2004 6171

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