AS 2005 175
Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno
Concluso a Strasburgo il 27 novembre 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20032 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 19 maggio 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2004
La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Confederazione Svizzera, considerato che, ai fini dell’armonizzazione delle prescrizioni tecniche a livello europeo e della semplificazione degli obblighi dei navigatori in materia di certificati d’ispezione e di certificati di conduzione di navi, occorre consentire il riconoscimen- to dell’equipollenza di altri documenti e specialmente dei documenti comunitari con i documenti rilasciati in virtù della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 18683, ritenuto che le condizioni per questo riconoscimento debbano garantire il manteni- mento del livello di sicurezza raggiunto sul Reno e non impedirne o ritardarne il costante adeguamento; hanno convenuto quanto segue:
Art. I Nell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, nella versione del 20 novembre 1963, l’espressione «Stato riviera- sco» presente nei paragrafi 2 e 5 è sostituita da «Stato contraente».
Art. II Nell’articolo 23 della predetta Convenzione, nella versione modificata dal Protocol- lo aggiuntivo n. 3 del 17 ottobre 19794, è inserito un paragrafo 2 dal seguente tenore: «Impregiudicati l’articolo 22 paragrafo 2 e l’articolo 1 della Convenzione del 14 dicembre 19225 concernente l’ordinamento delle patenti di barcaiolo del Reno, la Commissione centrale può riconoscere altri certificati d’ispezione e altri certificati di conduzione di navi, se questi ultimi sono rilasciati conformemente a prescrizioni
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2005 175).
2 RU 2005 173 3 RS 0.747.224.101 4 RU 1982 1810 5 RS 0.747.224.121
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equivalenti a quelle da essa fissate in applicazione della presente Convenzione e a procedure che ne garantiscono il rispetto effettivo. Questo riconoscimento può essere revocato qualora la Commissione centrale constati che le condizioni fissate non siano più adempiute. I dettagli sono disciplinati nei corrispondenti regolamenti d’esecuzione».
Art. III Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoposto alla ratifica e all’accettazione o appro- vazione degli Stati firmatari. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione avviene mediante il deposito di un docu- mento stilato in debita forma presso il Segretariato generale della Commissione centrale. Quest’ultimo redige un verbale di deposito, che trasmette a ogni Stato firmatario unitamente a una copia certificata dello strumento di ratifica, d’accetta- zione o approvazione.
Art. IV Il presente Protocollo aggiuntivo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Segretariato della Commissione centrale. Il Segretario generale informa in merito gli Stati contraenti.
Art. V Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un esemplare originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ogni testo facente parimenti fede; esso è depositato negli archivi della Commissione centrale. A ciascuno Stato contraente è trasmessa una copia certificata conforme dal Segreta- rio generale.
In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.
Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2002.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione del protocollo aggiuntivo il 24 novembre 2004 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore
Belgio 18 novembre 2004 1° dicembre 2004 Francia 8 ottobre 2003 1° dicembre 2004 Germania 22 marzo 2004 1° dicembre 2004 Paesi Bassi 26 novembre 2003 1° dicembre 2004 Svizzera 19 maggio 2004 1° dicembre 2004
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