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AS 2005 1757

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS)

del 23 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza stabilisce le misure per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo svizzero e per l’applicazione delle norme sulla navigazione aerea. Essa disciplina inoltre le competenze.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. sovranità sullo spazio aereo: diritto di uno Stato di disciplinare in modo vin- colante l’utilizzazione dello spazio aereo sopra il suo territorio e di imporre l’applicazione di tale disciplinamento; b. navigazione aerea non limitata: libera utilizzazione dello spazio aereo con- formemente alle prescrizioni internazionali e al diritto federale; c. navigazione aerea limitata: limitazione della libera utilizzazione dello spa- zio aereo decisa dal Consiglio federale; d. periodo di accresciuta tensione: periodo in cui regna una situazione di crisi senza che la navigazione aerea sia limitata; e. violazione grave delle norme sulla navigazione aerea: violazione delle nor- me sulla navigazione aerea che determina un pericolo concreto per la navi- gazione aerea stessa;

RS 748.111.1

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f. violazione grave della sovranità sullo spazio aereo: violazione della sovrani- tà sullo spazio aereo che lede gli interessi della difesa integrata; g. identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici: verifica della conformità delle informazioni radar e radio con i dati dei piani di volo; h. identificazione con aeromobili occupati: determinazione del tipo, dell’ap- partenenza e del contrassegno di un aeromobile mediante contatto visivo tra l’equipaggio di un aeromobile svizzero e tale aeromobile; i. intervento: intervento nel processo decisionale di un equipaggio riguardante la scelta dell’itinerario o il proseguimento del volo, compresa la minaccia di ricorrere alla forza o di impiegare immediatamente le armi nei limiti delle norme o condizioni vigenti; j. misure di polizia aerea: raccolta e diffusione di informazioni, identificazio- ne, intervento.

Art. 3 Collaborazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), le modalità per la vigilanza dello spazio aereo e le misure da adottare per salvaguardare la sovranità su tale spazio ed evitare violazioni gravi delle norme sulla navigazione aerea. 2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e le Forze aeree collaborano e si appoggiano reciprocamente nella concretizzazione di tali misure.

Art. 4 Aeromobili militari e altri aeromobili di Stato esteri 1 Il sorvolo del territorio svizzero da parte di aeromobili militari e di altri aeromobili di Stato esteri nonché il loro atterraggio sul territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione (diplomatic clearance). 2 L’UFAC rilascia l’autorizzazione. Il rilascio avviene d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico o con le Forze aeree, nella misura in cui sono interes- sate. In casi di particolare rilevanza politica, l’UFAC sottopone al Consiglio federale una domanda d’autorizzazione. 3 Al di fuori degli orari d’ufficio l’autorizzazione è rilasciata dalle Forze aeree.

Sezione 2: Vigilanza, controlli e misure

Art. 5 Vigilanza 1 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, le Forze aeree vigilano ai fini della salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Gli organi della sicurezza aerea appoggiano le Forze aeree, segnatamente mediante l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici.

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2 Le Forze aeree provvedono, 24 ore su 24, all’allestimento della situazione aerea identificata. 3 Esse annunciano senza indugio agli organi della sicurezza aerea gli aeromobili da parte dei quali constatano una violazione dello spazio aereo o una violazione grave delle norme sulla navigazione aerea.

Art. 6 Controlli

1 L’UFAC controlla il rispetto delle norme sulla navigazione aerea civile.

2 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea controllano il rispetto delle norme sulla navigazione aerea da parte del traffico aereo civile e militare. 3 Se i voli sono assistiti dai servizi del controllo della navigazione aerea, gli organi della sicurezza aerea controllano segnatamente che siano rispettate: a. le autorizzazioni rilasciate, affinché sia evitato il sorvolo delle regioni in cui si svolgono operazioni militari; b. le condizioni legate ai diritti di sorvolo accordati agli aeromobili di Stato esteri.

Art. 7 Misure di polizia aerea 1 Le Forze aeree decidono in merito all’esecuzione di misure di polizia aerea. Esse possono delegare questa competenza, interamente o parzialmente, agli organi della sicurezza aerea.

2 L’UFAC può chiedere alle Forze aeree l’esecuzione di misure di polizia aerea.

3 Se qualsiasi altra misura è insufficiente, le Forze aeree, con i mezzi tecnici e opera- tivi di cui dispongono, ricorrono all’intervento nei confronti degli aeromobili che violano la sovranità sullo spazio aereo o che violano gravemente le norme sulla navigazione aerea; esse procedono segnatamente all’intercettazione per l’identifica- zione e, se necessario, obbligano detti aeromobili a lasciare lo spazio aereo svizzero o ad atterrare su un aerodromo idoneo. 4 Durante le operazioni d’intercettazione di aeromobili è prestata la massima atten- zione alla sicurezza della navigazione aerea. In caso di aeromobili civili, occorre evitare assolutamente di mettere in pericolo vite umane. 5 Le norme vincolanti per la Svizzera che figurano negli allegati3 alla Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale sono applicabili alle misure di polizia aerea. Del rimanente, è determinante il livello tecnico attuale, segnatamente quale risulta dalle raccomandazioni dell’allegato 2 della Convenzione.

3 Gli all. non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati od ottenuti presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna. 4 RS 0.748.0

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6 Le procedure sono pubblicate nella Pubblicazione svizzera d’informazioni aero-

nautiche (AIP). L’UFAC può dichiarare applicabili le deroghe non ancora pubblicate nell’AIP mediante pubblicazione nelle notizie per il personale incaricato delle ope- razioni aeree (NOTAM). 7 Le Forze aeree sono abilitate ad addestrarsi alle procedure d’intercettazione. Le condizioni per le pertinenti esercitazioni sono stabilite d’intesa con l’UFAC.

Art. 8 Misure penali e amministrative In caso di violazione della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla naviga- zione aerea, l’UFAC adotta le necessarie misure penali o amministrative.

Art. 9 Impiego delle armi in caso di navigazione aerea non limitata 1 In caso di navigazione aerea non limitata è vietato impiegare armi contro aero- mobili civili. 2 Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aero- mobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora gli aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea e gli altri mezzi disponibili non siano sufficienti. 3 In caso di stato di necessità o di legittima difesa è consentito impiegare le armi.

4 Il comandante delle Forze aeree emana le prescrizioni di servizio necessarie.

Sezione 3: Misure applicabili in caso di eventi particolari e in periodi di accresciuta tensione

Art. 10 Vigilanza e identificazione 1 In caso di eventi particolari, il Comando delle Forze aeree può ordinare misure per la vigilanza mirata dello spazio aereo e per una identificazione mirata degli aeromo- bili.

2 In periodi di accresciuta tensione, il Comando delle Forze aeree può ordinare

misure straordinarie per la vigilanza permanente dell’intero traffico aereo e per l’identificazione di tutti gli aeromobili nello spazio aereo sottoposto alla sovranità svizzera.

3 Le Forze aeree informano l’UFAC in merito alle misure ordinate.

Art. 11 Violazioni delle norme sulla navigazione aerea e della sovranità sullo spazio aereo In caso di violazione delle norme sulla navigazione aerea o della sovranità sullo spazio aereo, le Forze aeree adottano le misure necessarie. In casi gravi informano la Direzione del diritto internazionale pubblico.

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Sezione 4: Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea limitata

Art. 12 Conseguenze delle limitazioni 1 Se, in virtù dell’articolo 7 LNA, il Consiglio federale ha limitato o vietato l’uso dello spazio aereo, per l’utilizzazione di tale spazio aereo è necessaria un’auto- rizzazione del Comando delle Forze aeree. 2 Il Comando delle Forze aeree stabilisce nell’autorizzazione i dettagli dell’utiliz- zazione dello spazio aereo e degli aerodromi. Consulta dapprima la Direzione del diritto internazionale pubblico, l’UFAC, l’Ufficio dei trasporti dell’approvvigio- namento economico del Paese e l’Amministrazione federale delle dogane.

3 I divieti e le limitazioni non si applicano agli aeromobili militari svizzeri.

Art. 13 Procedura d’autorizzazione

1 La domanda d’autorizzazione è presentata al Comando delle Forze aeree.

2 Per un sorvolo senza atterraggio, come pure per voli da e per l’estero, il Comando delle Forze aeree chiede il parere della Direzione del diritto internazionale pubblico. Per voli nell’interesse dell’approvvigionamento economico del Paese, chiede inoltre il parere dell’Ufficio dei trasporti dell’approvvigionamento economico del Paese. 3 Il Comando delle Forze aeree notifica la decisione al richiedente e ne informa i servizi federali interessati.

Art. 14 Impiego delle armi in caso di navigazione aerea limitata 1 Se la decisione concernente la limitazione della navigazione aerea non contiene disposizioni d’altro tenore, il capo del DDPS può ordinare in singoli casi l’impiego delle armi se gli ordini della polizia aerea non sono rispettati e gli altri mezzi dispo- nibili non sono sufficienti. Sono fatti salvi lo stato di necessità e la legittima difesa. 2 Egli può delegare questa decisione al comandante delle Forze aeree o a una perso- na direttamente subordinata a quest’ultimo. 3 Il DDPS emana le prescrizioni di servizio su richiesta delle Forze aeree e previa consultazione del DATEC.

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Sezione 5: Rapporti e informazione

Art. 15 Rapporti in caso di violazioni della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea 1 Le Forze aeree e gli organi della sicurezza aerea presentano un rapporto all’UFAC su ogni violazione presunta o constatata della sovranità sullo spazio aereo o delle norme sulla navigazione aerea, nonché sulle ingiunzioni di atterrare e sull’impiego delle armi.

2 Incasi gravi, l’UFAC informa immediatamente il DATEC, all’attenzione del

Consiglio federale, e, se necessario, la Direzione del diritto internazionale pubblico.

Art. 16 Informazione sulle limitazioni alla navigazione aerea 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) informa i governi esteri sulle limitazioni alla navigazione aerea.

2 L’UFAC informa gli utenti dello spazio aereo.

3 Il Dipartimento competente per il singolo caso informa la popolazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 17 ottobre 19845 concernente la salvaguardia della sovranità dello spazio aereo; b. l’ordinanza dell’8 novembre 19896 concernente la salvaguardia della sovra- nità sullo spazio aereo in caso di navigazione aerea non limitata.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.

23 marzo 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253 6 RU 1989 2360, 2001 511

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