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AS 2005 1831

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri

del 14 febbraio 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 25 novembre 20042, ordina:

Art. 1 Il regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri (RSP), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la naviga- zione sul Reno il 25 novembre 2004 e riprodotto in allegato3, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2006 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2 1 Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dalla Direzione della navigazione renana di Basilea (Rheinschifffahrtsdirektion Basel), è incaricato dell’esecuzione del RSP4. 2 L’Ufficio federale delle acque e della geologia è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 1.04.

RS 747.224.132.1 1 RS 747.201 2 Il testo della risoluzione (2004-II-22) può essere consultato od ottenuto presso l’Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG), 2501 Bienne. 3 RS 747.224.132. Il testo del RSP non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. 4 RS 747.224.132

2005-0287 1831

Messa in vigore del regolamento concernente il personale RU 2005 addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri. O del DATEC

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

14 febbraio 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger