Lexipedia

AS 2005 19

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Modifica del 22 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 aprile 20031 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione dell’11 agosto 19712 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 Lo sgravio delle imposte sui dividendi e sugli interessi, previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione, è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso totale o parziale dell’imposta preventiva. Sono riservate le disposizioni degli articoli 3 e 3a.

Art. 2 rubrica nonché cpv. 4–6 Procedura di rimborso 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza dell’istanza. Essa domanda direttamente al richiedente le informazioni e le prove che fossero necessarie. 5 L’Amministrazione federale delle contribuzioni notifica per scritto il risultato della verifica al richiedente e paga l’ammontare del rimborso all’indirizzo indicato nell’i- stanza. 6 Se l’istanza è respinta in tutto o in parte, il richiedente può esigere dall’Ammini- strazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata, con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.

Art. 3 Procedura di dichiarazione per dividendi da partecipazioni determinanti

1 Su istanza l’Amministrazione federale delle contribuzioni può rilasciare a una

società svizzera l’autorizzazione di versare senza la ritenuta dell’imposta preventiva i dividendi pagati a una società di capitali tedesca, purché siano adempiute le condi- zioni dell’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. 2 L’istanza deve essere presentata su modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

2004-2529 19

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione RU 2005

3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica l’istanza. Un’autorizza- zione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società di capitali tedesca, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l’imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l’articolo 10 paragrafo 3 della convenzione. L’autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida tre anni. 4 Se l’istanza è respinta in tutto o in parte, la società svizzera può esigere dall’Am- ministrazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici. 5 Se i presupposti per il diritto alla procedura di dichiarazione non sono più adem- piuti, la società svizzera che paga i dividendi deve informarne tempestivamente l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 3a Dichiarazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni 1 Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichia- ra spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all’Amministrazione federale delle contribuzioni unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

2 Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di

autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il con- trollo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione.

3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere copia del modu-

lo 108 all’autorità tedesca competente.

Art. 4 Rimedio giuridico La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni può essere impugna- ta con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione. La decisione su reclamo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile entro 30 giorni dalla notificazione mediante ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Contro la decisione su ricorso della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale svizzero, in Losanna, nel termine di 30 giorni dalla notifica- zione.

20

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

21

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione RU 2005

22