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AS 2005 2087

Statuto dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite

Statuto del 16 ottobre 1945 dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO)

RS 0.910.5; RU 1974 1746

I

Concerne solo il testo francese.

II

Modifica dello Statuto Adottata il 18 novembre 1991

Traduzione1

1. Aggiunta dei seguenti paragrafi dopo il paragrafo 2 dell’articolo II:

«3. La Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi e riservata la presenza della maggioranza degli Stati Membri dell’Organizzazione, può decidere di ammettere come membro dell’Organizzazione qualsiasi organizzazione regionale d’integrazione economica conforme ai criteri fissati nel paragrafo 4 del presente articolo, che abbia presentato una domanda d’ammissione corredata di uno strumen- to ufficiale attestante ch’essa accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto in vigore al momento dell’ammissione. Riservate le disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo, tutti i riferimenti agli Stati Membri fatti nel presente Statuto si applicano parimenti a tutte le Organizzazioni Membri, salvo disposizioni contrarie. 4. Per poter chiedere la propria ammissione all’Organizzazione in qualità di mem- bro secondo il paragrafo 3 del presente articolo, l’organizzazione regionale d’integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, la maggioranza dei quali partecipi dell’Organizzazione, e deve possedere competenze che i suoi Stati Membri le hanno trasferito2 per tutta una serie di questioni di competenza dell’Organizzazione, compreso il potere di prendere decisioni su questioni vincolanti i suoi Stati Membri.

1 Dall’originale francese (RU 2005 2089).

2 Il termine «trasferimento di competenze» per una determinata questione comprende il trasferimento del potere degli Stati Membri di concludere trattati e significa che, per questa questione, il potere è totalmente trasferito e gli Stati Membri non conservano alcun potere residuo.

2005-0407 2087

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5. L’organizzazione regionale d’integrazione economica che deposita una domanda

di ammissione all’Organizzazione presenta, contemporaneamente, una dichiarazione di competenza che precisa le questioni per le quali i suoi Stati Membri le hanno trasferito la competenza.

6. Gli Stati Membri dell’Organizzazione Membro continuano a conservare le loro

competenze in tutte le questioni per le quali i trasferimenti di competenze non sono stati specificatamente dichiarati o notificati all’Organizzazione. 7. Ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze tra l’Organizzazione Membro e i suoi Stati Membri è notificata dall’Organizzazione Membro o dai suoi Stati Membri al Direttore generale, che trasmette l’informazione agli altri Stati Membri dell’Organizzazione. 8. L’Organizzazione Membro esercita i diritti collegati alla sua qualità di membro a turno con i suoi Stati Membri partecipi dell’Organizzazione, conformemente alle regole fissate dalla Conferenza ed entro i rispettivi settori di competenza.

9. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo, l’Organizzazione

Membro può partecipare, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, a tutte le riunioni dell’Organizzazione comprese le riunioni del Consiglio o di un altro organo diverso da quello a composizione ristretta menzionato qui sotto, alle quali uno qualunque degli Stati membri è abilitato a partecipare. L’Organizzazione Mem- bro non può essere né eletta né nominata in questi organi e nemmeno negli organi istituiti congiuntamente ad altre organizzazioni. L’Organizzazione Membro non ha il diritto di partecipare agli organi a composizione ristretta specificati nei regolamenti adottati dalla Conferenza. 10. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente Statuto o nelle regole adottate dalla Conferenza e nonostante l’articolo III paragrafo 4, per le questioni di sua competenza l’Organizzazione Membro può disporre, in tutte le riunioni dell’Organizzazione alla quale è abilitata a partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri abilitati a votare in detta riunione. Quando l’Organizzazione Membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non esercitano il loro e viceversa.»

2. I vigenti paragrafi 3, 4 e 5 dell’articolo II sono rinumerati e diventano,

rispettivamente, i paragrafi 11, 12 e 13.

3. Il tenore dell’articolo XIV paragrafo 3 lettera b dello Statuto è modificato come segue: «b. precisano quali Stati Membri dell’Organizzazione e Stati non membri parte- cipi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi degli istituti specializzati o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare e quali or- ganizzazioni regionali d’integrazione economica, comprese le Organizzazio- ni Membri, alle quali i loro Stati Membri hanno trasferito competenze relati- ve alle questioni rientranti nell’ambito di convenzioni, accordi, convenzioni o accordi complementari, compreso il potere di concludere trattati relativi a dette questioni, possono aderirvi e quanti Stati Membri devono aderire per-

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ché la convenzione, l’accordo, la convenzione o l’accordo complementari entrino in vigore, queste disposizioni essendo destinate a garantire che l’esistenza dello strumento in questione permetterà effettivamente di conse- guire gli scopi prefissi. In caso di convenzioni, accordi, convenzioni o ac- cordi complementari che istituiscono commissioni o comitati, la partecipa- zione degli Stati non membri dell’Organizzazione ma partecipi dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi degli istituti specializzati o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare oppure di organizzazioni regionali d’integrazione economica diverse dalle Organizzazioni Membri è inoltre subordinata alla previa approvazione di almeno i due terzi dei mem- bri della commissione o del comitato interessati;»

4. Aggiunta di un nuovo paragrafo, dal seguente tenore, dopo l’articolo XIV

paragrafo 3 lettera b: «c. Quando una convenzione, un accordo, una convenzione o un accordo com- plementari prevedono che un’Organizzazione Membro o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non è un’Organizzazione Membro ne può diventare parte contraente, i diritti di voto conferiti a dette organizza- zioni e le altre modalità di partecipazione vi devono essere definiti. Tale convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari deve prevede- re che, se gli Stati Membri dell’Organizzazione in questione non sono parte- cipi di tale convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari e le altre parti esercitano un unico diritto di voto, l’Organizzazione ha diritto sol- tanto a un voto in tutti gli organi istituiti in virtù di tale convenzione, accor- do, convenzione o accordo complementari, ma gode dei diritti uguali a quelli degli Stati Membri partecipi di detta convenzione, accordo, convenzione o accordo complementari per quanto concerne la partecipazione a tali organi;»

5. Il vigente paragrafo 3 lettera c dell’articolo XIV diventa il paragrafo 3 lettera d.

6. L’articolo XIV capoverso 7 ultimo periodo dello Statuto è modificato come segue: «7. (…) Inoltre, il Direttore generale certifica alcune copie di queste convenzioni, accordi, convenzioni o accordi complementari e ne trasmette una ad ogni Stato Membro dell’Organizzazione e agli Stati non membri o all’organizzazione regionale d’integrazione economica che possono divenire partecipi della convenzione, dell’accordo, della convenzione o dell’accordo complementari.»

7. Aggiunta di un nuovo paragrafo, dal seguente tenore, dopo l’articolo XVIII:

«6. L’Organizzazione Membro non è tenuta a contribuire al bilancio secondo i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma versa all’Organizzazione una somma, determinata dalla Conferenza, destinata a coprire le spese amministrative e gli altri costi risultanti dal suo statuto di membro dell’Organizzazione. L’Organizza- zione Membro non partecipa alle votazioni concernenti il bilancio.»

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III

Campo d’applicazione l’11 marzo 20053 Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Afghanistan 1° dicembre 1949 1° dicembre 1949 Albania 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Algeria 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Angola 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Antigua e Barbuda 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Arabia Saudita 23 novembre 1948 23 novembre 1948 Argentina 27 novembre 1951 27 novembre 1951 Armenia 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Australia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Austria 27 agosto 1947 27 agosto 1947 Azerbaigian 20 ottobre 1995 20 ottobre 1995 Bahama 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Bahrein 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Bangladesh 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Barbados 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Belgio 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Belize 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Benin 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Bhutan 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Bolivia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Bosnia ed Erzegovina 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Botswana 1° novembre 1966 1° novembre 1966 Brasile 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Bulgaria 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Burkina Faso 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Burundi 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Cambogia 11 novembre 1950 11 novembre 1950 Camerun 22 marzo 1960 22 marzo 1960 Canada 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Capo Verde 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Ceca, Repubblica 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Centrafricana, Repubblica 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Ciad 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Cile 17 maggio 1946 17 maggio 1946 Cinaa 1° aprile 1973 1° aprile 1973 Cipro 14 settembre 1960 14 settembre 1960 Colombia 17 ottobre 1945 17 ottobre 1945 Comore, Isole 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Comunità europea (CE/UE/CEE) 26 novembre 1991 26 novembre 1991 Congo (Brazzaville) 9 novembre 1961 9 novembre 1961

3 Sostituisce quelli in RU 1974 1761, 1977 137 e 1989 1481.

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Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Congo (Kinshasa) 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Corea del Nord 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Corea del Sud 25 novembre 1949 25 novembre 1949 Costa Rica 7 aprile 1948 7 aprile 1948 Costa d’Avorio 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Croazia 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Cuba 19 ottobre 1945 19 ottobre 1945 Danimarca 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Dominica 12 novembre 1979 12 novembre 1979 Dominicana, Repubblica 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Ecuador 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Egitto 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 El Salvador 19 agosto 1947 19 agosto 1947 Emirati Arabi Uniti 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Eritrea 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Estonia 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Etiopia 1° gennaio 1948 1° gennaio 1948 Figi, Isole 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Filippine 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Finlandia 27 agosto 1947 27 agosto 1947 Francia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Gabon 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Gambia 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Georgia 20 ottobre 1995 20 ottobre 1995 Germania 27 novembre 1950 27 novembre 1950 Ghana 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Giamaica 13 marzo 1963 13 marzo 1963 Giappone 21 novembre 1951 21 novembre 1951 Gibuti 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Giordania 23 gennaio 1951 23 gennaio 1951 Grecia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Grenada 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Guatemala 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Guinea 5 novembre 1959 5 novembre 1959 Guinea Equatoriale 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Guinea-Bissau 26 novembre 1973 26 novembre 1973 Guyana 22 agosto 1966 22 agosto 1966 Haiti 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Honduras 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 India 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Indonesia 28 novembre 1949 28 novembre 1949 Iran 1° dicembre 1953 1° dicembre 1953 Iraq 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Irlanda 3 settembre 1946 3 settembre 1946 Islanda 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Israele 23 novembre 1949 23 novembre 1949

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Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Italia 12 settembre 1946 12 settembre 1946 Kenya 27 gennaio 1964 27 gennaio 1964 Kirghizistan 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Kiribati 15 novembre 1999 15 novembre 1999 Kuwait 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Laos 21 novembre 1951 21 novembre 1951 Lesotho 7 novembre 1966 7 novembre 1966 Lettonia 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Libano 27 ottobre 1945 27 ottobre 1945 Liberia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Libia 24 novembre 1953 24 novembre 1953 Lituania 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Lussemburgo 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Macedonia 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Madagascar 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Malawi 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Malaysia 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Maldive 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Mali 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Malta 5 ottobre 1964 5 ottobre 1964 Marocco 13 settembre 1956 13 settembre 1956 Marshall, Isole 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Mauritania 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Maurizio 12 marzo 1968 12 marzo 1968 Messico 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Micronesia 29 novembre 2003 29 gennaio 2003 Moldova 20 ottobre 1995 20 ottobre 1995 Monaco 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Mongolia 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Mozambico 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Myanmar 11 settembre 1947 11 settembre 1947 Namibia 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Nauru 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Nepal 27 novembre 1951 27 novembre 1951 Nicaragua 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Niger 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Nigeria 11 ottobre 1960 11 ottobre 1960 Niue 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Norvegia 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Nuova Zelanda 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Cook, Isole 11 novembre 1985 11 novembre 1985 Oman 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Paesi Bassi 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Pakistan 7 settembre 1947 7 settembre 1947 Palau 12 novembre 1999 12 gennaio 1999 Panama 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945

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Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Papua Nuova Guinea 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Paraguay 30 ottobre 1945 30 ottobre 1945 Perù 17 giugno 1952 17 giugno 1952 Polonia a 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Portogallo 11 settembre 1946 11 settembre 1946 Qatar 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Regno Unito b 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Romania 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Ruanda 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Saint Kitts e Nevis 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Saint Vincent e Grenadine 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Salomone, Isole 11 novembre 1985 11 novembre 1985 Samoa 12 novembre 1979 12 novembre 1979 San Marino 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Santa Lucia 26 novembre 1979 26 novembre 1979 São Tomé e Príncipe 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Seicelle 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Senegal 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Serbia e Montenegro 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Sierra Leone 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Siria 27 ottobre 1945 27 ottobre 1945 Slovacchia 6 novembre 1993 6 novembre 1993 Slovenia 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Somalia 17 novembre 1960 17 novembre 1960 Spagna 5 aprile 1951 5 aprile 1951 Sri Lanka 21 maggio 1948 21 maggio 1948 Stati Uniti d’America 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Sudafrica 9 novembre 1993 9 novembre 1993 Sudan 13 settembre 1956 13 settembre 1956 Suriname 26 novembre 1975 26 novembre 1975 Svezia 13 febbraio 1950 13 febbraio 1950 Svizzera 19 febbraio 1947 19 febbraio 1947 Swaziland 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Tagikistan 20 ottobre 1995 20 ottobre 1995 Tanzania 8 febbraio 1962 8 febbraio 1962 Thailandia 27 agosto 1947 27 agosto 1947 Timor Est 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Togo 23 maggio 1960 23 maggio 1960 Tonga 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Trinidad e Tobago 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Tunisia 25 novembre 1955 25 novembre 1955 Turchia 6 aprile 1948 6 aprile 1948 Turkmenistan 20 ottobre 1995 20 ottobre 1995 Tuvalu 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Ucraina 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Uganda 19 novembre 1963 19 novembre 1963

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Stati partecipanti Accettazione Entrata in vigore

Ungheria a 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Uruguay 30 novembre 1945 30 novembre 1945 Uzbekistan 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Vanuatu 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Venezuela 16 ottobre 1945 16 ottobre 1945 Vietnam 11 novembre 1950 11 novembre 1950 Yemen 22 maggio 1990 22 maggio 1990 Zambia 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Zimbabwe 7 novembre 1981 7 novembre 1981 a La Cina e la Polonia, già membri originari della FAO, nonché l’Ungheria, che vi aveva aderito nel 1946, dopo essersi ritirate dall’Organizzazione ne sono ridivenute membri. b L’accettazione dello Statuto vale anche per tutte le colonie e i possedimenti d’oltremare di Sua Maestà, nonché per tutti i territori sotto la protezione di Sua Maestà o sui quali Ella esercita un mandato in nome della Società delle Nazioni.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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