AS 2005 2117
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni)
Modifica del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 20041; visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 20042, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 71 II. Contributi Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare con- tributi.
Art. 75a Cbis. Responsa- Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. bilità Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclu- siva.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann