Lexipedia

AS 2005 2127

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)

Modifica del 5 aprile 2005

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul commercio di formaggio con la CE, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sul commercio di formaggio con la CE è modificato come segue:

Elenco dei formaggi esenti da dazio, con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio)

Numero Voce di tariffa Designazione della merce Quantità Aliquota del contin- lorda di dazio gente

119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 1050 t esente

120 0406. 10 20 Mozzarella 6350 t esente

ex 0406. 10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella)

0406. 30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati

o in polvere ex 0406. 90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell’allegato 1) …

123 ex 0406. 90 91 Formaggi a pasta dura o semidura 6600 t esente

ex 0406. 90 99 (diversi da quelli menzionati nell’allegato 1, dal formaggio da fondere corrispon- dente alla descrizione dell’allegato 5 e dal Provolone)

1 RS 632.110.411

2005-0886 2127

Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2005.

5 aprile 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE) | Lexipedia | Lexipedia