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AS 2005 2137

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d'influenza (Ordinanza sulla pandemia di influenza, OPI)

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d’influenza (Ordinanza sulla pandemia d’influenza, OPI)

del 27 aprile 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19701 sulle epidemie, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. minaccia di pandemia: il periodo tra la prima apparizione nell’uomo di un nuovo virus influenzale patogeno e a rapida diffusione e l’inizio di una pan- demia d’influenza; b. pandemia: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell’uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune.

Art. 3 Comunicazione Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l’inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.

Art. 4 Stato maggiore speciale

1 Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale

istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di

RS 818.101.23 1 RS 818.101

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Ordinanza sulla pandemia d’influenza RU 2005

prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento. 2 Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell’economia come pure, se necessario, di altri periti.

Art. 5 Coordinamento Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pande- mia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.

Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione

Art. 6 Profilassi 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell’influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.

2 A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione

contro l’influenza.

Art. 7 Piano in caso di pandemia 1 Un gruppo peritale istituito dal Dipartimento elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia). Il gruppo peritale è composto segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, del corpo dei medici, del Centro nazionale per l’influenza e dell’economia.

2 Il piano in caso di pandemia contiene in particolare:

a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell’influenza in Svizzera; b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell’influenza; c. raccomandazioni per l’informazione della popolazione; d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l’approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicamenti specifi- camente efficaci contro l’influenza (medicamenti antivirali) e con altri medi- camenti adeguati contro l’influenza e concernenti la tenuta di scorte; e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l’influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento;

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f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l’impiego di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l’influenza in caso di pandemia; g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l’importazione, la propagazione e la riapparizione dell’influenza pandemica.

3 Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.

Art. 8 Provvedimenti Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.

Art. 9 Approvvigionamento con medicamenti 1 In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia, l’Ufficio adotta i provve- dimenti adeguati per garantire l’approvvigionamento con vaccini, medicamenti antivirali e altri medicamenti adeguati contro l’influenza. 2 Può concludere contratti di fornitura o altri accordi appropriati con i fabbricanti e i distributori dei medicamenti di cui al capoverso 1, inclusi i loro prodotti di partenza e intermedi.

Art. 10 Scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l’influenza In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l’influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.

Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia

Art. 11 Esportazioni di medicamenti In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l’esportazione di vaccini, di medicamenti antivirali o di altri medicamenti appropriati contro l’influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell’approvvigionamento di tali medicamenti.

Art. 12 Ordine di priorità 1 In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicamenti antivirali e di altri medicamenti adeguati contro l’influenza in funzione della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.

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2 La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti cate- gorie di persone: a. il personale medico e di cura; b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l’approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari; c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza. 3 Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.

Art. 13 Assunzione dei costi di acquisto e di distribuzione del vaccino

1 Durante una minaccia di pandemia o una pandemia la Confederazione assume i

costi di acquisto del vaccino qualora questo sia l’unico modo per assicurare l’approvvigionamento e l’equa distribuzione. 2 I Cantoni assumono i costi di distribuzione del vaccino, segnatamente quelli relati- vi all’organizzazione e alla gestione dei centri di vaccinazione.

Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia

Art. 14 Informazioni Su domanda, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici fornisce all’Ufficio infor- mazioni sugli effetti ed eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini contro l’influenza.

Art. 15 Valutazione delle lesioni postvaccinali Dopo aver sentito i Cantoni, l’Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica delle lesioni derivanti dai vaccini contro l’influenza durante una minaccia di pandemia o durante una pandemia.

Art. 16 Fine dei provvedimenti Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.

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Art. 17 Rapporto Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all’attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull’opportunità, l’efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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