Lexipedia

AS 2005 2219

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Modifica del 19 maggio 2005

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2005.

19 maggio 2005 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth

1 RS 784.101.21

2005-0600 2219

Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)

Esigenze fondamentali applicabili giusta l’articolo 7 capoverso 4 OIT e impianti di telecomunicazione o categorie in questione

N. Titolo del documento Impianti di telecomunicazione o categorie d’impianti in questione/ Esigenza(e) fondamentale(i) applicabile(i)

PTA 01 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 2 impianti di radiocomunicazione sottoposti zione per le vie di navigazio- all’accordo regionale concernente il servizio di ne interna/art. 7 cpv. 4 lett. e radiotelefono nelle vie di navigazione interna. OIT PTA 02 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 3 impianti di radiocomunicazione marittimi installati zione marittimi per navi su navi marittime non sottoposte alla convenzione marittime/art. 7 cpv. 4 lett. e SOLAS per partecipare al sistema mondiale di OIT soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e che non sottostanno alla direttiva 96/98/EG9 del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo. PTA 03 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di ricerca in valan- Ed. 2 impianti di ricerca in valanga (ARVA) che operano ga/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT sulla frequenza di 457 kHz. PTA 04 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti del sistema Ed. 2 impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico d’identificazione automatico (AIS) installati su (AIS)/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS.

9 GU n. L 46 del 17.2.1997. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

2220

Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005

Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)

Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT

N. Titolo del documento Edizione

… RIR1004 Rilevamento di movimento (SRD) 3 … RIR1011 Identificazione per frequenze radio (SRD) 4 … RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 2 … RIR1101 Impianti per radioamatori 2 … RIR1108 Radiolocalizzazione (civile)

2221

Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005

2222