AS 2005 2219
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Modifica del 19 maggio 2005
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 giugno 2005.
19 maggio 2005 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth
1 RS 784.101.21
2005-0600 2219
Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)
Esigenze fondamentali applicabili giusta l’articolo 7 capoverso 4 OIT e impianti di telecomunicazione o categorie in questione
N. Titolo del documento Impianti di telecomunicazione o categorie d’impianti in questione/ Esigenza(e) fondamentale(i) applicabile(i)
PTA 01 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 2 impianti di radiocomunicazione sottoposti zione per le vie di navigazio- all’accordo regionale concernente il servizio di ne interna/art. 7 cpv. 4 lett. e radiotelefono nelle vie di navigazione interna. OIT PTA 02 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di radiocomunica- Ed. 3 impianti di radiocomunicazione marittimi installati zione marittimi per navi su navi marittime non sottoposte alla convenzione marittime/art. 7 cpv. 4 lett. e SOLAS per partecipare al sistema mondiale di OIT soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e che non sottostanno alla direttiva 96/98/EG9 del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo. PTA 03 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti di ricerca in valan- Ed. 2 impianti di ricerca in valanga (ARVA) che operano ga/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT sulla frequenza di 457 kHz. PTA 04 Prescrizioni tecniche e amministrative relative agli Impianti del sistema Ed. 2 impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico d’identificazione automatico (AIS) installati su (AIS)/art. 7 cpv. 4 lett. e OIT imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS.
9 GU n. L 46 del 17.2.1997. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.
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Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2005
Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT
N. Titolo del documento Edizione
… RIR1004 Rilevamento di movimento (SRD) 3 … RIR1011 Identificazione per frequenze radio (SRD) 4 … RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 2 … RIR1101 Impianti per radioamatori 2 … RIR1108 Radiolocalizzazione (civile)
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