AS 2005 2255
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base
Modifica del 9 maggio 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del DFF del 27 gennaio 20051 sulle aliquote dei contributi all’esporta- zione dei prodotti agricoli di base è modificata come segue:
Art. 2 Esportazioni verso determinati Paesi Le esportazioni verso San Marino, Città del Vaticano, Ceuta e Melilla nonché verso le enclavi doganali svizzere sono equiparate alle esportazioni verso gli Stati membri dell’UE.
Allegato A Modalità di calcolo dei contributi all’esportazione delle materie prime del latte Cifra 6 6. In deroga alle cifre 3–5 di cui sopra, per le seguenti materie prime del latte sono valide le aliquote qui appresso, sempreché il prodotto agricolo trasformato abbia un tenore, in peso, di acqua eccedente 60 % e venga esportato in uno Stato membro dell’UE:
Voce della tariffa doganale Designazione dei prodotti di base Aliquota ridotta
ex 0401. 2010/2090 latte fresco, escluso quello per la 18 fr. per 100 kg prodotti
3010 fabbricazione di gelati commestibili di base
ex 0401. 3020 crema fresca, esclusa quella per la riduzione delle aliquote del fabbricazione di gelati commestibili 15 % giusta le cifre 3 e 4
1 RS 632.111.723.1
2005-1088 2255
Aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base. O del DFF RU 2005
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2005.
9 maggio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz