AS 2005 23
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione
Modifica del 22 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 19981 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 19962 è modificata come segue:
Art. 4 Procedura di notificazione per dividendi da partecipazioni determinanti 1 La società svizzera che ne fa richiesta può essere autorizzata a ridurre solo del 5 per cento i dividendi versati a una società americana se, nella procedura di dichiara- zione secondo i capoversi 2–4, è accertato che sono rispettate le premesse degli articoli 10 paragrafo 2 lettera a nonché 22 della convenzione.
2 La società svizzera che versa i dividendi deve presentare domanda all’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni sul modulo 823 prima della scadenza dei dividendi. In pari tempo essa deve comprovare che la società americana: a. dispone direttamente di almeno il 10 per cento dei voti che possono essere esercitati nella sua assemblea generale; e b. ha diritto a beneficiare della convenzione conformemente all’articolo 22 della stessa. 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la domanda. Un’autorizza- zione può essere rilasciata solo quando è accertato che la società di capitali america- na, a carico della quale dovrebbe essere trasferita l’imposta, ha diritto al previsto sgravio da questa imposta a titolo di partecipazione determinante secondo l’artico- lo 10 paragrafo 2 lettera a della convenzione. L’autorizzazione viene notificata per scritto ed è valida tre anni.
4 Se la domanda è respinta in tutto o in parte, la società svizzera può esigere
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione, che deve essere notificata con indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici. 5 Se i presupposti per il diritto alla procedura di dichiarazione non sono più adempiu- ti, la società svizzera che paga i dividendi deve informarne tempestivamente l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2004-2530 23
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione RU 2005
Art. 4a Dichiarazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni 1 Se dispone di un’autorizzazione, la società svizzera che paga i dividendi ne dichia- ra spontaneamente entro 30 giorni il pagamento mediante il modulo 108. Esso deve essere presentato all’Amministrazione federale delle contribuzioni unitamente al modulo ufficiale di riscossione.
2 Il capoverso 1 è valido anche quando non è stata presentata nessuna istanza di
autorizzazione o non è ancora stata presa nessuna decisione. In assenza di istanza di autorizzazione, questa deve essere presentata unitamente al modulo 108. Se il con- trollo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dimostra un abuso della procedura di dichiarazione, l’imposta preventiva e un eventuale interesse di mora devono essere riscossi posticipatamente. Se la riscossione posticipata è contestata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione.
Art. 5 cpv. 1
1 Le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli
articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 possono essere impugnate mediante reclamo, nei 30 giorni successivi alla loro notificazione.
Art. 20 Domande di rimborso e dichiarazioni di dividendi L’Amministrazione federale delle contribuzioni può trasmettere alla competente autorità americana i duplicati dei moduli 108 e delle domande di rimborso dell’imposta preventiva che le hanno fatto pervenire i beneficiari americani di divi- dendi e interessi svizzeri.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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