Lexipedia

AS 2005 2387

Ordinanza sull'assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull’assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull’assicurazione vita, OAssV)

Modifica del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19931 sull’assicurazione vita è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 lett. a 1 Per gli elementi devoluti al fondo di garanzia in virtù dell’articolo 24 si applicano le seguenti limitazioni: a. per crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all’estero, 50 per cento dell’importo legale, ma al massimo 5 per cento per ciascun debitore; gli elementi che eccedono il 30 per cento dell’importo legale devono essere quotati in borsa; 3 Per la costituzione del fondo di garanzia si applicano inoltre le seguenti limitazioni globali: a. per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b, 50 per cento dell’importo globale;

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 961.611

2005-0795 2387

Ordinanza sull’assicurazione vita RU 2005