AS 2005 2389
Ordinanza sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Ordinanza sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (Ordinanza sull’assicurazione contro i danni, OADa)
Modifica del 18 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 settembre 19931 sull’assicurazione contro i danni è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a 1 Per gli elementi ammessi ai fini della costituzione del patrimonio vincolato ai sensi dell’articolo 15 valgono le seguenti limitazioni: a. 50 per cento dell’importo legale per crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all’estero, al massimo però 5 per cento dell’importo legale per ogni debitore; gli elementi che eccedono il 30 per cento dell’importo legale devono essere quotati in borsa;
2 Sono inoltre applicabili i seguenti limiti globali:
a. 50 per cento dell’importo legale per investimenti giusta il capoverso 1 lette- re a e b;
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 961.711
2005-0796 2389
Ordinanza sull’assicurazione contro i danni RU 2005