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AS 2005 2505

Ordinanza del DDPS concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito

del 23 giugno 2005

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 115 lettera a dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina la formazione di base, il perfezionamento e la for- mazione supplementare presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (SSPE).

Art. 2 Ammissione 1 Sono ammessi alla formazione presso la SSPE i sottufficiali di professione e gli aspiranti.

2 Possono essere ammessi a singole attività formative:

a. altri membri del personale militare; b. militari stranieri.

3 Il

capo dell’esercito, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), autorizza l’ammissione dei militari stranieri. 4 Per motivi relativi alla protezione delle informazioni, il comandante della SSPE può escludere i militari stranieri da determinate attività formative.

Art. 3 Formazione di base 1 Il corso di formazione di base (Cfo base) abilita i partecipanti ad assumere funzioni di condotta e a essere attivi in qualità di insegnanti ed educatori.

2 Dura 24 mesi.

3 Comprende l’insegnamento pratico e teorico, l’insegnamento delle lingue e dello sport nonché le valutazioni delle prestazioni.

RS 512.413 1 RS 172.220.111.3

2005-0058 2505

Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. O del DDPS RU 2005

4 L’accento è posto sugli ambiti seguenti:

a. formazione alla condotta; b. competenza specialistica militare; c. pedagogia degli adulti; d. lingue; e. promovimento delle attitudini fisiche/sport; f. educazione militare. 5 L’insegnamento concernente le questioni tecniche relative alle Armi è impartito dalle Formazioni d’addestramento.

Art. 4 Qualificazione e valutazione intermedia

1 I partecipanti alla formazione di base ricevono una volta per semestre:

a. una qualificazione; b. una valutazione intermedia. 2 I risultati degli aspiranti sottufficiali di professione sono inviati alla Formazione d’addestramento competente per la via di servizio.

Art. 5 Esami 1 Nel corso di formazione di base, ogni materia con più di dieci ore di formazione si conclude con un esame.

2 Durante la formazione presso la SSPE, determinati contenuti didattici possono

inoltre essere conclusi con attestati di competenza nel quadro di formazioni certifica- te offerte da istituti di formazione riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 6 Diploma I partecipanti che concludono con successo il corso di formazione di base ricevono un diploma con la designazione «Sottufficiale di professione con diploma federale».

Art. 7 Perfezionamento 1 Nei corsi di perfezionamento vengono consolidate le conoscenze acquisite e intro- dotte le novità.

2 Durano di regola da qualche giorno fino ad alcune settimane.

3 L’accento è posto sugli ambiti seguenti:

a. formazione alla condotta; b. competenza specialistica militare; c. pedagogia degli adulti;

Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. O del DDPS RU 2005

d. lingue; e. promovimento delle attitudini fisiche/sport; f. promovimento della cultura generale. 4 I partecipanti che concludono con successo i corsi di perfezionamento ricevono un attestato.

Art. 8 Formazione supplementare 1 I corsi di formazione supplementare (Cfo suppl) specifici alla funzione preparano all’assunzione di funzioni di aiutante di stato maggiore, di aiutante maggiore e di aiutante capo. 2 Il corso di formazione supplementare I dura sei settimane e il corso di formazione supplementare II dura quattro settimane.

3 L’accento è posto sugli ambiti seguenti:

a. svolgimento di colloqui, comunicazione e mass media; b. condotta del personale; c. politica di sicurezza; d. didattica militare; e. condotta tattica; f. punizioni disciplinari.

4 I partecipanti ai corsi di formazione supplementare ricevono:

a. una valutazione intermedia nel corso di formazione supplementare I; b. una qualificazione al termine della formazione; c. un attestato se il corso di formazione è concluso con successo. 5 I risultati sono inviati, per la via di servizio, alla Formazione d’addestramento competente.

Art. 9 Esclusione

1 Il comandante della SSPE può escludere dalla formazione i partecipanti le cui

prestazioni e il cui comportamento risultano insufficienti. 2 Previa consultazione della Formazione d’addestramento competente, gli aspiranti sono esclusi dalla formazione se le prestazioni e il comportamento o altri motivi pongono seriamente in dubbio la loro idoneità come sottufficiali di professione e sussiste pertanto un motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 12 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale.

2 RS 172.220.1

Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. O del DDPS RU 2005

Art. 10 Disposizione esecutive Il capo dell’esercito stabilisce nel regolamento d’esame del corso di formazione di base i moduli della formazione per i quali occorre superare un esame e disciplina le modalità d’esame.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 9 dicembre 19963 concernente la Scuola per sottufficiali di profes- sione dell’esercito è abrogata.

Art. 12 Disposizione transitoria La presente ordinanza è applicabile ai corsi di formazione e agli altri corsi in fase di svolgimento al momento della sua entrata in vigore.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.

23 giugno 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

3 RU 1997 553