AS 2005 259
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti (Ordinanza sui prodotti dopanti)
Modifica dell’11 gennaio 2005
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui prodotti dopanti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 1 I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati prodotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato: a. agenti anabolizzanti; b. ormoni e sostanze analoghe; c. beta-2-agonisti; d. sostanze ad azione antiestrogena; e. diuretici e altre sostanze mascheranti; f. stimolanti; g. narcotici.
Art. 4 cpv. 1 lett. b
1 Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi
seguenti: b. manipolazioni chimiche e fisiche;
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 415.052.1
2004-2183 259
Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2005
III La presente modifica entra in vigore il 1o febbraio 2005.
11 gennaio 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2005
Allegato (art. 3 e 4)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive
1. Agenti anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti androgeni aa. Steroidi anabolizzanti androgeni esogeni 18α-omo-17β-idrossiestr-4-en-3- furazabolo 19-norandrostenedione one bolasterone gestrinone norboletone boldenone 4-idrossitestosterone norclostebolo boldione 4-idrossi-19- noretandrolone nortestosterone calusterone mestanolone ossabolone clostebolo mesterolone ossandrolone danazolo metenolone ossimesterone deidroclormetiltestosterone metandienone ossimetolone delta1-androstene-3,17-dione metandriolo quinbolone delta1-androstenediolo metildienolone stanozololo delta1-diidrotestosterone metiltrienolone stenbolone drostanolone metiltestosterone tetraidrogestrinone etilestrenolo mibolerone trenbolone fluossimesterone nandrolone formebolone 19-norandrostenediolo ab. Steroidi anabolizzanti androgeni endogeni androstenediolo deidroepiandrosterone (DHEA) testosterone (androst-5-ene-3β,17β-diolo) androstenedione diidrotestosterone (androst-4-ene-3,17-dione)
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2005
ac. I seguenti metaboliti o isomeri 5α-androstan-3α,17α-diolo androst-5-ene-3β,17α-diolo 5α-androstan-3α,17β-diolo 4-androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β-diolo) 5α-androstan-3β,17α-diolo 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione) 5α-androstan-3β,17β-diolo epi-diidrotestosterone androst-4-ene-3α,17α-diolo 3α-idrossi-5α-androstan-17-one androst-4-ene-3α,17β-diolo 3β-idrossi-5α-androstan-17-one androst-4-ene-3β,17α-diolo 19-norandrosterone androst-5-ene-3α,17α-diolo 19-noretiocolanolone androst-5-ene-3α,17β-diolo Sostanza esogena: sostanza che non può essere prodotta naturalmente nel corpo. Sostanza endogena: sostanza che può essere prodotta naturalmente nel corpo. b. Altre sostanze ad azione anabolizzante clenbuterolo zeranolo zilpaterolo
2. Ormoni e sostanze analoghe
Sono proibiti le sostanze seguenti, comprese le sostanze con una struttura chimica simile o con un effetto biologico simile nonché i relativi fattori di rilascio: eritropoietina (EPO) gonadotropine (LH, HCG) ormone della crescita (HGH) insulina fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) corticotropina fattore di crescita meccanico (MFG)
3. Beta-2-agonisti
Tutti i beta-2-agonisti, compresi i rispettivi isomeri ottici L e D, sono proibiti. Per la prevenzione e/o il trattamento dell’asma, dell’asma indotta da esercizio o della iperreattività bronchiale, sono autorizzati, se somministrati per inalazione, unica- mente il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina.
4. Sostanze ad azione antiestrogena
Sono proibite le seguenti classi di sostanze ad azione antiestrogena: a. Inibitori dell’aromatasi aminoglutetimide exemestano letrozolo anastrozolo formestano testolattone b. Modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni ralossifene tamossifene toremifene c. Altre sostanze ad azione antiestrogena clomifene ciclofenile fulvestrant
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2005
5. Diuretici e altre sostanze mascheranti
Per sostanze mascheranti si intendono: a. i diuretici*; b. l’epitestosterone; c. il probenecide; d. gli inibitori dell’alfa-riduttasi come dutasteride e finasteride; e. gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali l’albumina, il destrano e l’amido idrossietilico (HES). * Per diuretici si intendono: acetazolamide canrenone indapamide acido etacrinico clorotiazide metolazone amiloride clortalidone spironolattone bendroflumetiazide furosemide triamterene bumetanide idroclorotiazide
6. Stimolanti
Le sostanze proibite comprendono i rispettivi isomeri ottici L e D. adrenafinile etilefrina metamfetamina amfepramone famprofazone metilanfetamina amfetamina fencamfamina metilefedrina** amfetaminile fencamina metilendiossamfetamina amifenazolo fendimetrazina metilendiossimetamfetamina benzfetamina fenetillina metilfenidato bromantan fenfluramina modafinile carfedone fenmetrazina nicetamide catina* fenproporex norfenfluramina clobenzorex fentermina paraidrossiamfetamina cocaina furfenorex pemolina dimetilanfetamina mefenorex prolintano efedrina** mefentermina selegilina etilamfetamina mesocarbo stricnina
* La catina è proibita se la concentrazione nell’urina è superiore a 5 µg/ml. ** L’efedrina o la metilefedrina sono proibite se la concentrazione nell’urina è superiore a 10 µg/ml.
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7. Narcotici
buprenorfina fentanil e suoi derivati ossimorfone destromoramide metadone pentazocina diamorfina (eroina) morfina petidina idromorfone ossicodone
II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive
1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno
a. Il doping ematico, compresa l’utilizzazione di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza, se l’utilizzazione avviene per motivi non correlati a un tratta- mento medico. b. L’incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di libe- razione dell’ossigeno, segnatamente per mezzo di perfluorocomposti, dell’efaproxiral (RSR 13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio surrogati sanguigni emoglobinici e prodotti di emoglobina microin- capsulata).
2. Manipolazioni chimiche e fisiche
Le falsificazioni o i tentativi di falsificazione aventi l’obiettivo di alterare l’integrità o la validità di un campione prelevato durante un controllo antidoping. Rientrano in questa categoria segnatamente: le perfusioni intravenose, a eccezione dei legittimi trattamenti medici acuti, la cateterizzazione, lo scambio o l’alterazione dei campioni di urina.
3. Doping genetico
L’utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di cellule, di geni, di sequenze di geni e della modulazione dell’espres- sione genetica in grado di incrementare le prestazioni sportive.
III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive I betabloccanti sono proibiti nelle competizioni nell’ambito delle discipline sportive seguenti, nelle quali sono determinanti la concentrazione e la quiete interiore: auto- mobilismo (FIA), biliardo (WCBS), birilli (FIQ), bob (FIBT), bocce (CMSB), bridge (FMB), curling (WCF), ginnastica (FIG), lotta (FILA), motociclismo (FIM), nuoto (FINA) [nell’immersione e nel nuoto sincronizzato], pentathlon moderno (UIPM) [per le discipline di tiro], scacchi (FIDE), sci (FIS) [salto con gli sci, free style snowboard], sport aeronautici (FAI), tiro (ISSF) [proibiti anche al di fuori delle competizioni], tiro con l’arco (FITA) [proibiti anche al di fuori delle competizioni], vela (ISAF) (solo timonieri).
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Per betabloccanti si intendono: acebutololo carvedilolo nadololo alprenololo celiprololo ossiprenololo atenololo esmololo pindololo betassololo labetalolo propranololo bisoprololo levobunololo sotalolo bunololo metipranololo timololo carteololo metoprololo
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