AS 2005 2599
Ordinanza relativa alla legge federale sull'aiuto alle università
Ordinanza relativa alla legge federale sull’aiuto alle università (OAU)
Modifica del 22 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 marzo 20001 relativa alla legge federale sull’aiuto alle università (OAU) è modificata come segue:
Art. 1 Università e Cantoni universitari aventi diritto ai sussidi (art. 3 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LAU) 1 Hanno diritto ai sussidi le università di Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea, San Gallo, Losanna, Neuchâtel, Ginevra e della Svizzera italiana. 2 Sono Cantoni universitari i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città, San Gallo, Ticino, Vaud, Neuchâtel e Ginevra.
Art. 53 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 Gli istituti seguenti, riconosciuti conformemente al diritto previgente, sono consi- derati aventi diritto ai sussidi conformemente all’articolo 11 LAU fino al primo esame effettuato dal Dipartimento conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della presente ordinanza: c. abrogata 2 La Scuola di studi superiori di pedagogia di San Gallo è sussidiata conformemente all’articolo 15 capoversi 1–5 LAU.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 414.201
2005-1185 2599
Ordinanza relativa alla legge federale sull’aiuto alle università RU 2005
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