AS 2005 2603
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAFP, Oem-UFAFP)
del 3 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica, ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni (atti amministrativi): a. dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e b. delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAFP dell’esecuzione (organi esecutivi terzi) 2 Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emo- lumenti.
Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione
1 Se l’UFAFP delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono
fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAFP può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.
RS 814.014
2003-2730 2603
Ordinanza sugli emolumenti dellUFAP RU 2005
2 L’UFAFP e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti
che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati:
a. secondo le tariffe definite nell’allegato; b. secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’alle- gato; c. negli altri casi secondo il dispendio. 2 Se l’emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.–.
Art. 5 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.
Art. 6 Supplemento dell’emolumento
1 Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere
riscosso se l’atto amministrativo: a. è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure b. richiede un dispendio insolitamente elevato. 2 Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. 3 I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 29 novembre 19955 sul tariffario dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze; b. l’ordinanza del 15 ottobre 20016 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.
5 RU 1996 272, 2000 548 6 RU 2001 2877
Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAP RU 2005
Art. 8 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 25 agosto 19997 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Sezione 6 (art. 36–39) Abrogata
2. Ordinanza del 28 febbraio 20018 sulla protezione dei vegetali
Art. 48 cpv. 6
6 Per il resto si applicano:
a. l’ordinanza del 18 ottobre 20009 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 1); b. l’ordinanza del 3 giugno 200510 sugli emolumenti dell’UFAFP, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 2).
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
3 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 814.911 8 RS 916.20 9 RS 910.11 10 RS 814.014; RU 2005 2603
Ordinanza sugli emolumenti dellUFAP RU 2005
Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a e b)
Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario franchi
1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni secondo gli
atti normativi seguenti: – legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4) – legge federale del 21 dicembre 194812 sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3) – ordinanza del 14 novembre197313 sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1) – legge federale del 7 ottobre 198314 sulla protezione dell’ambiente (art. 41 cpv. 2) – ordinanza del 19 ottobre 198815 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 12 cpv. 2) – legge federale del 24 gennaio 199116 sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1) – legge del 21 marzo 200317 sull’ingegneria genetica (art. 21 cpv. 1) – ordinanza del 25 agosto 199918 sull’emissione deliberata nell’ambiente (art. 24 cpv. 1) – ordinanza del 25 agosto 199919 sull’impiego confinato (art. 17 cpv. 1 e 3 nonché art. 18 cpv. 1) – ordinanza del DFI del 26 giugno 199520 concernente i generatori aerosol (art. 13 cpv. 1) – ordinanza del 23 giugno 199921 concernente l’omologazione dei prodotti fitosanitari (art. 9 cpv. 5 e 10 cpv. 3)
11 RS 451 12 RS 748.0 13 RS 748.01 14 RS 814.01 15 RS 814.011 16 RS 814.20 17 RS 814.91 18 RS 814.911 19 RS 814.912 20 RS 817.045.1 21 RS 916.161
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franchi
– ordinanza del 10 gennaio 200122 sui concimi (art. 18 cpv. 3) – ordinanza del 28 febbraio 200123 sulla protezione dei vegetali (art. 7 cpv. 2) – ordinanza del 26 maggio 199924 sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2) – ordinanza del 27 giugno 199525 sulle epizoozie (art. 279 cpv. 1) – ordinanza del 20 aprile 198826 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (art. 25 cpv. 3 lett. e nonché 50 cpv. 2 lett. c) – legge del 4 ottobre 199127 sulle foreste (art. 49 cpv. 2) – legge del 21 giugno 199128 sulla pesca (art. 21 cpv. 4) a. pareri che richiedono poco dispendio 200 b. pareri che richiedono un certo dispendio 2 000 c. pareri che richiedono molto dispendio secondo il dispendio, ma al massimo 20 000
2. Revoca di decisioni di sussidi federali 500
3. Atti amministrativi secondo l’ordinanza 25 agosto 199929
sull’emissione deliberata nell’ambiente: a. autorizzazione di disseminazioni sperimentali 1 000 – 20 000 b. sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona 600 – 900 c. autorizzazione di immissione sul mercato 2 000 – 40 000 d. decisione relativa ad altre misure 1 000 – 5 000
22 RS 916.171 23 RS 916.20 24 RS 916.307 25 RS 916.401 26 RS 916.443.11 27 RS 921.0 28 RS 923.0 29 RS 814.911
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franchi
4. Controllo della gestione del materiale forestale di 200 – 1 000
riproduzione secondo l’ordinanza del 30 novembre 199230 sulle foreste
5. Autorizzazioni secondo l’ordinanza del 29 febbraio 198831 500
sulla caccia
6. Autorizzazione per l’introduzione di pesci e gamberi non
indigeni secondo l’ordinanza del 24 novembre 199332 relativa alla legge federale sulla pesca 500
7. Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e
per giorno 200
30 RS 921.01 31 RS 922.01 32 RS 923.01