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AS 2005 2693

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 5 luglio 2005

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a 1 Possono essere assunte a partire dall’inizio dell’istruzione di base come ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di pro- fessione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, le persone che: a. sono titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola uni- versitaria professionale riconosciuto dallo Stato oppure adempiono le condi- zioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor per uffi- ciali di professione;

Art. 12 cpv. 3 3 Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di capo basi del perso- nale militare della Difesa, capo gestione impieghi e carriere della Difesa, capo gestione impieghi e carriere delle Forze terrestri, capo gestione impieghi e carriere delle Forze aeree oppure di capo di stato maggiore della Scuola di stato maggiore generale e capo dei corsi di formazione, mantengono le loro condizioni d’assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.

Art. 16 cpv. 2 2 Gli impieghi all’estero comprendono le istruzioni nell’ambito di reparti di truppa nonché i servizi di promovimento della pace e i servizi d’appoggio.

1 RS 172.220.111.310.2

2004-2657 2693

Personale militare. O del DDPS RU 2005

II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2005.

5 luglio 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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