AS 2005 2869
Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali
Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)
del 18 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e con- trolli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione. 2 La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.
3 La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
a. delle autorità doganali; b. dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emo- lumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.
Art. 3 Obbligo di pagare emolumenti 1 Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve paga- re un emolumento.
RS 813.153.1
2002-1522 2869
Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici RU 2005
2 Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contesta- zioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
a. secondo le tariffe definite nell’allegato; b. secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato; c. negli altri casi, secondo il tempo impiegato. 2 Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier. 3 Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm4 possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 5 Esborsi Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm5, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.
Art. 6 Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi 1 Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrisponden- ti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione. 2 L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percen- tuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 7 Disposizione transitoria Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordi- nanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previ- gente.
4 RS 172.041.1 5 RS 172.041.1
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Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 4 cpv. 1)
I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti chimici (OPChim) Fr.
1 Esame delle notifiche di nuove sostanze
1.1 Descrizione tecnica secondo l’articolo 19 lettera a OPChim 1 000 –13 000
1.2 Descrizione tecnica secondo l’articolo 19 lettere b e c 500– 8 000
OPChim
1.3 Descrizione tecnica secondo l’articolo 19 lettera d OPChim 500– 5 000
1.4 Esame di una notifica secondo l’articolo 20 OPChim 500
2 Trattamento di ulteriori prove d’esame di sostanze notificate
2.1 Prove d’esame secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettera a 500– 7 500
OPChim
2.2 Prove d’esame secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettera b 1 000–12 000
OPChim
2.3 Prove d’esame secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a 500–12 000
OPChim
2.4 Prove d’esame secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera b 1 000–12 000
OPChim
2.5 Prove d’esame secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera c 2 000–25 000
OPChim
3 Trattamento di una comunicazione (art. 25 OPChim) 500
4 Trattamento di una domanda di protezione della ricetta 400
di un preparato (art. 43 cpv. 2 OPChim)
5 Disciplinamenti transitori
5.1 Esame della notifica di nuove sostanze secondo 500– 2 500
l’articolo 107 OPChim
5.2 Esame di una comunicazione secondo l’articolo 108 500
OPChim
6 RS 813.11; RU 2005 2721
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II. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20057 sui biocidi (OBioc) Il quadro tariffario degli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.5 e 1.6 si riferiscono a biocidi con un principio attivo. Per ogni principio attivo supplementare vengono fatturati altri 720 franchi. Fr.
1 Trattamento di domande di omologazione, registrazione e
riconoscimento
1.1 Omologazione OE secondo l’articolo 7 lettera a numero 1 4 000– 11 500
OBioc
1.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 7 lettera a numero 2
OBioc:
1.2.1 con raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro 7 200– 28 800
dell’UE o dell’AELS (art. 17 cpv. 3 OBioc)
1.2.2 senza raccomandazione di un’autorità di uno Stato membro 35 800–143 300
dell’UE o dell’AELS (esame completo)
1.2.3 se il nuovo principio attivo è già stato omologato per un 2 500– 10 000
altro biocida
1.3 Omologazione ON secondo l’articolo 7 lettera a numero 3 600– 2 300
OBioc
1.4 Omologazione Oe secondo l’articolo 7 lettera a numero 5 1 300– 32 000
OBioc
1.5 Registrazione secondo l’articolo 7 lettera b OBioc 2 300– 4 800
1.6 Riconoscimento secondo l’articolo 7 lettera c OBioc:
1.6.1 omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS 2 900
1.6.2 registrazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS 2 200
1.7 Omologazione o registrazione in base a una formulazione 500
quadro o alla determinazione di una formulazione quadro secondo l’articolo 15 OBioc
2 Autorizzazione di un esperimento nel settore ricerca e 1 300– 32 000
sviluppo secondo l’articolo 32 OBioc
3 Trattamento delle domande di rinnovo secondo
l’articolo 26 OBioc
3.1 Omologazione OE, OnE, Oe 500– 10 000
3.2 Registrazione 500– 5 000
3.3 Riconoscimento 500– 1 300
7 RS 813.12; RU 2005 2821
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Fr.
3.4 Formulazione quadro 500
4 Modifica
4.1 in base a nuove informazioni secondo l’articolo 21 500– 10 000
lettere a–d OBioc
4.2 in caso di iscrizione dei principi attivi negli elenchi I o IA, 1 600– 6 400
con adeguamento della decisione esistente (art. 22 cpv. 2 OBioc)
5 Revoca secondo l’articolo 25 OBioc 500– 10 000
6 Disciplinamento transitorio
6.1 Omologazione OC secondo l’articolo 62 capoverso 2 e 200
l’allegato 9 OBioc
6.2 Omologazione OnE secondo l’articolo 62 capoversi 2 e 3 17 900– 71 600
OBioc
III. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20058 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) Fr.
Autorizzazione dei voli a scopo di irrorazione secondo 500 l’articolo 4 lettera b ORRPChim
IV. Emolumenti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20059 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL) Fr.
Controllo della conformità della buona prassi di laborato- 600– 900 rio; preparazione, esecuzione, stesura del rapporto per mezza giornata e per persona
Gli emolumenti riscossi dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sono definiti nel numero VI capoverso 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 novembre 200110 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
8 RS 814.81; RU 2005 ... 9 RS 813.116.5; RU 2005 2795 10 RS 812.214.5