AS 2005 2875
AS 2005 2875
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 2 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 12 lett. i n. 2 e k n. 2 L’assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal2:
Misura Condizione
i. Vaccinazione contro l’influenza 2. In caso di minaccia di pandemia d’influenza o nel corso di tale pan- demia, per coloro ai quali l’UFSP raccomanda una vaccinazione (con- formemente all’art. 12 dell’ordinanza del 27 aprile 20053 sulla pandemia di influenza, [OPI]). k. Vaccinazione contro l’epatite B 2. Vaccinazione secondo le raccoman- dazioni stabilite nel 1997 dall’UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell’UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano di vaccinazione di routine», curato dall’Ufficio federale della sanità pub- blica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV). La normativa di cui al numero 2 è valida fino al 31 dicembre 2006.
2005-1182 2875
Ordinanza sulle prestazioni RU 2005
II 1 L’allegato 1 cifre 1 e 10 all’ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995 è modificato come segue:
Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
…
1 Chirurgia
…
1.2 Chirurgia di trapianto
… Trapianto del fegato Sì In valutazione 1.7.2002/ da donatore vivo Le spese vengono coperte solamente 1.1.2003/ previa garanzia speciale dell’assicu- 1.1.2005/ ratore e previo esplicito accordo del 1.7.2005 medico di fiducia. fino al 30.6.2008 Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra. Sono incluse le spese d’operazione del donatore, compresa la terapia di even- tuali complicazioni e un’indennità adeguata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsa- bilità dell’assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore. I fornitori di prestazioni devono presen- tare all’UFSP un registro di valutazione coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi, indica- zione, decorso presso i riceventi/i donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente). …
10 Medicina complementare
… Medicina No 1.7.1999/ antroposofica 1.1.2005/ 1.7.2005 Medicina cinese No 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005 Omeopatia No 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005
Ordinanza sulle prestazioni RU 2005
Provvedimento Rimunera- Condizioni Decisione zione obbli- valida gatoria a partire dal
Terapia neurale No 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005 Fitoterapia No 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005 …
2 L’allegato 4 «Elenco dei medicamenti con tariffa»4 all’ordinanza del 29 settembre
1995 sulle prestazioni è applicabile nel suo tenore del 1° luglio 2005.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.
2 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
4 Non pubblicato nella RU (art. 29).
Ordinanza sulle prestazioni RU 2005