AS 2005 2881
Legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI
Legge federale sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI
del 18 marzo 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 20041, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 19 giugno 19922 sull’assicurazione militare
Art. 81 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell’assicurazione militare all’Isti- tuto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
Art. 82 Finanziamento 1 La Confederazione assume le spese dell’assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.
2 Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, la Confederazione rimborsa
all’INSAI le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso. 3 Gli importi rimborsati all’INSAI non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
2 Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, le domande di risarcimento con- formemente all’articolo 78 LPGA devono essere fatte valere presso l’INSAI, che pronuncia con decisione formale.
2004-0875 2881
Trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI. LF RU 2005
2. Legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 67 Gestione dell’assicurazione militare 1 Se, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19924 sull’assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell’assicurazione militare, l’INSAI gestisce l’assicurazione militare come assicura- zione sociale specifica con contabilità separata. 2 L’INSAI organizza l’assicurazione militare in modo ch’essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l’allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l’articolo 77 LPGA5.
3. Legge federale del 28 giugno 19676 sul Controllo federale delle finanze
Art. 19 cpv. 1 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:
a. la Banca nazionale svizzera; b. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l’assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.
II 1 Nelle seguenti disposizioni l’espressione «Ufficio federale dell’assicurazione mili- tare» è sostituita con l’espressione «assicurazione militare»: a. articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 20007 sul tratta- mento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; b. articolo 148b capoverso 3 lettera a e articolo 148d capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19958; c. articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20029 sulla prote- zione della popolazione e sulla protezione civile; d. articolo 24 capoverso 2 lettera f della legge federale del 12 giugno 195910 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; e. articolo 80 capoverso 2 lettera c della legge del 6 ottobre 199511 sul servizio civile;
3 RS 832.20 4 RS 833.1 5 RS 830.1 6 RS 614.0 7 RS 235.2 8 RS 510.10 9 RS 520.1 10 RS 661 11 RS 824.0
Trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI. LF RU 2005
f. articolo 13a capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 197612 sulla coo- perazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. 2 Nell’articolo 147 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 l’espressione «alle unità amministrative dell’assicurazione militare, della statistica federale», è sostituita con l’espressione «all’assicurazione militare e alle unità amministrative della statistica federale».
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.13
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2005.
27 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 RS 974.0 13 FF 2005 2045
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