AS 2005 29
AS 2005 29
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Comunicazione del 1° gennaio 2005
L’allegato 2 dell’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è stato modificato durante il mese di dicembre 2004 alle seguenti date: 2 dicembre 2004 7 dicembre 2004 14 dicembre 2004 16 dicembre 2004 21 dicembre 2004 23 dicembre 2004 28 dicembre 2004 Il testo integrale delle modifiche può essere consultato od ottenuto presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Sezione Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna.
1° gennaio 2005 Cancelleria federale
1 RS 916.121.100
2005-0020 29
Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2005