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AS 2005 3031

Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione

Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione

Modifica del 7 luglio 2005

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del 17 dicembre 19821 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione è modificata come segue:

Art. 3 Commissione per la tecnologia e l’innovazione 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) istituisce una Commissione per la tecnologia e l’innovazione (Commissione) composta di rappresentanti dell’economia e della scienza e di un rappresentante dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

2 Il Dipartimento nomina il presidente. Vicepresidente è il rappresentante

dell’Ufficio federale. Per il resto, la Commissione si organizza in modo autonomo.

3 L’Ufficio federale provvede ai lavori di segreteria della Commissione.

4 I membri della Commissione e i periti consultati possono essere tenuti al segreto.

Art. 4, lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.

II La presente modifica entra in vigore il 16 luglio 2005.

7 luglio 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

1 RS 823.312

2005-1492 3031

Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia RU 2005 e dell’innovazione