AS 2005 3031
Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione
Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione
Modifica del 7 luglio 2005
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del 17 dicembre 19821 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’innovazione è modificata come segue:
Art. 3 Commissione per la tecnologia e l’innovazione 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) istituisce una Commissione per la tecnologia e l’innovazione (Commissione) composta di rappresentanti dell’economia e della scienza e di un rappresentante dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).
2 Il Dipartimento nomina il presidente. Vicepresidente è il rappresentante
dell’Ufficio federale. Per il resto, la Commissione si organizza in modo autonomo.
3 L’Ufficio federale provvede ai lavori di segreteria della Commissione.
4 I membri della Commissione e i periti consultati possono essere tenuti al segreto.
Art. 4, lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.
II La presente modifica entra in vigore il 16 luglio 2005.
7 luglio 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
1 RS 823.312
2005-1492 3031
Ordinanza concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia RU 2005 e dell’innovazione