AS 2005 327
Secondo Scambio di note del 21 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS
Secondo scambio di note del 21 dicembre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS
Entrato in vigore il 1° gennaio 2005
Traduzione1
Ambasciata Berna, 21 dicembre 2004 del Principato del Liechtenstein Berna
Al Dipartimento federale degli affari esteri Berna
L’ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipar- timento federale degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 30 maggio 2003, del tenore seguente:
«Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione e ha l’onore di sottoporle quanto segue: – considerando l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); – considerando la soluzione speciale negoziata dal Principato del Liechten- stein in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE) per quel che concerne la libera circolazione delle persone; – con riferimento al Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein, firmato il 21 giugno 20013 a Vaduz relativo all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio; – memore dello scambio di note del 30 maggio 20034 tra la Svizzera e il Prin- cipato del Liechtenstein sull’applicazione del predetto Protocollo;
RS 0.142.115.144.2
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 327).
2 RS 0.142.112.681 3 RS 0.632.31 4 RS 0.142.115.144
2004-2676 327
Applicazione del Prot. concernente la libera circolazione delle persone – RU 2005 Scambio di note con il Liechtenstein
– con riferimento alle pertinenti discussioni avvenute in seguito tra una dele- gazione svizzera e una delegazione del Principato del Liechtenstein; il Consiglio federale svizzero, in applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), propone la regolamentazione seguente: L’articolo 3 dell’Accordo del 6 novembre 19635 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo statuto dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e lo scambio di lettere del 19 ottobre 19816 con- cernente la sospensione parziale dell’articolo 3 del predetto Accordo sono abrogati. Per l’ammissione dei cittadini di ciascuno Stato nell’altro vigono le regole seguenti:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la Svizzera concede ai cittadini del
Liechtenstein che ancora non risiedono in Svizzera la libera circolazione in conformità dell’Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, considerata la soluzione speciale negoziata
nel contesto dell’Accordo sullo SEE, il Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri che ancora non risiedono nel Liechtenstein la possibilità di stabilir- visi secondo i criteri conformi al numero 1.
3. I due Governi nominano una Commissione mista per trattare le questioni
legate all’applicazione del presente scambio di note. Le rimanenti disposizioni dell’Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo statuto dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri rimangono in vigore, sempreché prevedano una regolamentazione più vantaggiosa di quella del presente scambio di note. La Commissione mista di cui al numero 3 è convocata ad hoc su domanda di una delle due parti dell’Accordo, ma almeno una volta all’anno. Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto sopra, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° gennaio 2005. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione.»
5 RS 0.142.115.142 6 RU 1981 1750
Applicazione del Prot. concernente la libera circolazione delle persone – RU 2005 Scambio di note con il Liechtenstein
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di comunicare al Diparti- mento federale degli affari esteri che il Governo del Principato del Liechtenstein ha approvato quanto precede. La nota del Dipartimento e la presente nota costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che entra in vigore il 1° gennaio 2005.
L’Ambasciata coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.
Applicazione del Prot. concernente la libera circolazione delle persone – RU 2005 Scambio di note con il Liechtenstein