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AS 2005 3335

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale

RS 0.748.0; RU 1971 1299

Emendamento all’articolo 56 Nella sua ventisettesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1989, l’Assemblea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ha adottato un emenda- mento all’articolo 56 della Convenzione. Il Protocollo del 6 ottobre 1989 è entrato in vigore per la Svizzera il 18 aprile 2005. Nel primo periodo dell’articolo 56, il numero quindici è sostituito dal numero diciannove. L’articolo ha pertanto il seguente tenore: «La Commissione di Navigazione aerea è composta di diciannove membri nominati dal Consiglio tra le persone proposte dagli Stati contraenti. Queste persone debbono avere i titoli e le capacità come anche l’esperienza necessari per quanto concerne la conoscenza e la pratica delle questioni aeronautiche. Il Consiglio invita tutti gli Stati contraenti a sottoporgli i loro candidati. Il Presidente della Commissione di Naviga- zione aerea è nominato dal Consiglio.»

2005-1394 3335

Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2005

3336

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