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AS 2005 3387

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Modifica del 22 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 15a rubrica e cpv. 1 e 3 Collegamento senza filo a banda larga 1 Per un servizio di collegamento senza filo a banda larga sulle frequenze esclusive viene riscossa annualmente una tassa di concessione. Essa viene calcolata moltipli- cando il prezzo di base della frequenza, pari a 0,018 franchi, per i coefficienti di gamma di frequenza, di larghezza di banda e di territorio. 3 Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda ad alta frequenza radio assegnata, diviso per 25 kHz, arrotondato al numero intero supe- riore.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.106

2005-1047 3387

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2005

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