AS 2005 3387
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 22 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 15a rubrica e cpv. 1 e 3 Collegamento senza filo a banda larga 1 Per un servizio di collegamento senza filo a banda larga sulle frequenze esclusive viene riscossa annualmente una tassa di concessione. Essa viene calcolata moltipli- cando il prezzo di base della frequenza, pari a 0,018 franchi, per i coefficienti di gamma di frequenza, di larghezza di banda e di territorio. 3 Il coefficiente di larghezza di banda corrisponde alla larghezza di banda ad alta frequenza radio assegnata, diviso per 25 kHz, arrotondato al numero intero supe- riore.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.
22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 784.106
2005-1047 3387
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2005
3388