AS 2005 3401
Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici
Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 74 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
Art. 1 Compiti della persona di contatto La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici garantisce il flusso d’informazioni tra le autorità esecutive competenti e l’azienda o l’istituto di formazione. Essa deve garantire che: a. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione; b. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.
Art. 2 Requisiti posti alla persona di contatto 1 La persona di contatto deve avere una visione d’insieme dell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell’azienda o nell’istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell’azienda o dell’istituto di formazione derivanti dall’utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici. 2 Se in qualità di fabbricante l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione adem- piono tali obblighi.
3 Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:
a. titoli secondo e terzo OPChim; b. capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc); c. capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti fitosanitari; d. sezione 2 dell’ordinanza del 10 novembre 20045 relativa alla Convenzione PIC.
RS 813.113.11
2004-1550 3401
Persona di contatto per i prodotti chimici. RU 2005 O del DFI
4 Se l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire obblighi particolari per la fornitura di sostanze e preparati pericolosi, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione: a. dispongono della competenza specifica per la fornitura secondo l’articolo 81 OPChim; b. sono responsabili delle registrazioni secondo l’articolo 80 capoverso 3 OPChim. 5 Se delle persone all’interno dell’azienda o dell’istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un’autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizza- zioni speciali.
Art. 3 Obbligo di comunicare 1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se: a. devono redigere una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 52 OPChim; b. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati caratterizzati come segue:
1. molto velenosi,
2. tossico con le frasi R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61, o
3. esplosivo;
c. forniscono a terzi a titolo commerciale e inoltre devono avere a disposizione collaboratori aventi la competenza specifica ai sensi dell’articolo 81 capo- verso 1 OPChim; d. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o prepa- rati pericolosi:
1. fumiganti,
2. prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi
contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi,
3. biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e
prodotti contro altri artropodi) secondo l’allegato 10 OBioc7 per conto di terzi, o
4. disinfettanti per l’acqua nelle piscine collettive.
2 La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa
dall’obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.
6 RS 814.81; RU 2005 2917 7 RS 813.12; RU 2005 2821
Persona di contatto per i prodotti chimici. RU 2005 O del DFI
3 Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati perico- losi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all’autorità esecutiva cantonale.
Art. 4 Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto 1 L’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare all’autorità esecutiva canto- nale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.
2 La comunicazione deve contenere i dati seguenti:
a. il nome e indirizzo dell’azienda o dell’istituto di formazione; b. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell’azienda o nell’istituto di formazione; c. il motivo per cui ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 l’azienda o l’istituto di formazione è soggetto all’obbligo di comunicare. 3 Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.
Art. 5 Disposizione transitoria Le aziende e gli istituti di formazione devono designare la persona di contatto entro il 31 gennaio 2006 e comunicarla entro il 31 luglio 2006 alle autorità esecutive cantonali competenti.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Persona di contatto per i prodotti chimici. RU 2005 O del DFI