AS 2005 3405
Ordinanza del DFI sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi
Ordinanza del DFI sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 81 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
Art. 1 Necessità di competenze specifiche
1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato particolarmente
pericoloso e non è tenuto a consegnare all’acquirente una scheda di dati di sicurezza (art. 80 cpv. 2 e 81 cpv. 1 OPChim) deve possedere le seguenti competenze specifi- che: a. le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione; b. le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazio- ne in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza. 2 Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona la cui competenza specifi- ca adempie i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di: a. conoscenze specifiche del prodotto; b. conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 79 e 80 OPChim.
3 Non è richiesta alcuna competenza specifica per la fornitura di carburanti per
motori alle stazioni di distribuzione.
Art. 2 Conoscenze specifiche del prodotto Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l’acquirente sull’utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su: a. l’impiego della sostanza o del preparato previsto dal fabbricante; b. la manipolazione appropriata della sostanza o del preparato (dosaggio, misu- re di protezione); c. pericoli particolari nell’utilizzazione della sostanza o del preparato, segna- tamente per quanto concerne le proprietà e l’impiego;
RS 813.131.21 1 RS 813.11; RU 2005 2721
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Competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati RU 2005
d. l’immagazzinamento della sostanza o del preparato; e. il regolare smaltimento della sostanza o del preparato; f. misure di pronto soccorso e numeri telefonici di chiamata urgente.
Art. 3 Nozioni fondamentali 1 Le nozioni fondamentali necessarie includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.
2 Si presume che disponga delle nozioni fondamentali necessarie chi:
a. ha concluso con successo una formazione o un perfezionamento professiona- li riconosciuti; b. ha acquisito una sufficiente esperienza professionale; c. è in possesso di un certificato rilasciato da un organo d’esame riconosciuto; oppure d. secondo il diritto anteriore, dopo il 30 novembre 1998:
1. ha soddisfatto le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione
generale per il commercio di veleni, o
2. ha operato per un periodo ininterrotto di almeno tre anni in qualità di
responsabile dei veleni presso un’azienda in possesso di un’autoriz- zazione generale.
Art. 4 Formazioni e perfezionamenti professionali riconosciuti 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riconosce formazioni e perfezio- namenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali di cui all’allegato 1.
2 L’UFSP tiene un elenco delle formazioni e dei perfezionamenti professionali
riconosciuti.
3 L’UFSP verifica a intervalli regolari se una formazione o un perfezionamento
professionale riconosciuto soddisfi ancora la condizione di cui al capoverso 1.
Art. 5 Esperienza professionale sufficiente 1 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se soddisfa le condizioni di cui all’allegato 2. 2 L’UFSP conferma, su richiesta, che una persona dispone di un’esperienza profes- sionale sufficiente, se gli sono presentati attestati scritti rilasciati in Svizzera o la conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
Art. 6 Acquisizione delle nozioni fondamentali ed esame
1 Per le persone che non possono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali
necessarie di cui agli articoli 4 o 5, l’UFSP assicura che:
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a. si tengano corsi per l’acquisizione delle nozioni fondamentali; b. siano ottenibili i mezzi per uno studio personale; c. siano svolti esami destinati a dimostrare di avere acquisito le nozioni fonda- mentali richieste.
2 Le nozioni fondamentali da dimostrare mediante l’esame includono le conoscenze
e le capacità di cui all’allegato 1.
3 Lo svolgimento dell’esame è retto dal regolamento stabilito nell’allegato 3.
4 A chi supera l’esame è rilasciato un certificato.
5 Gli organi d’esame tengono un registro, non accessibile al pubblico, dei certificati da loro emessi. L’organo d’esame deve conservare i duplicati dei certificati per un periodo di 10 anni.
Art. 7 Riconoscimento di organi d’esame 1 Gli organi d’esame che intendono far riconoscere i propri esami devono presentare una domanda scritta all’UFSP.
2 Alla domanda devono essere allegati documenti da cui risultino:
a. le materie di esame; b. le qualifiche specifiche degli esaminatori; c. il disciplinamento degli emolumenti con le relative basi di calcolo. 3 Gli organi d’esame che risiedono all’estero devono presentare, oltre alla documen- tazione di cui al capoverso 2, un regolamento degli esami. 4 Un organo d’esame è riconosciuto a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3.
5 L’UFSP tiene un elenco:
a. degli organi d’esame riconosciuti; b. degli esami indetti e dei corsi offerti. 6 L’UFSP verifica a intervalli regolari se un organo d’esame adempia ancora i requi- siti per il riconoscimento.
Art. 8 Tasse, emolumenti 1 Le tasse riscosse dagli organi d’esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all’allegato 3 numero 5. 2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
2 RS 813.153.1; RU 2005 2869
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Art. 9 Ricorsi Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.
Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Chi dispone di conoscenze specifiche dei prodotti e soddisfa le condizioni per
l’ottenimento di un’autorizzazione generale per il commercio dei veleni secondo il diritto anteriore, può fornire sostanze e preparati particolarmente pericolosi confor- memente all’articolo 1 capoverso 1 al più tardi fino al 31 luglio 2007. 2 Chi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza ha iniziato una formazio- ne o un perfezionamento professionale il cui diploma secondo il diritto anteriore adempie i requisiti per l’ottenimento di un’autorizzazione generale per il commmer- cio dei veleni, sarà esaminato conformemente al diritto anteriore e, se promosso agli esami, riceverà un attestato che convalida le sue nozioni fondamentali. 3 Chi dispone della competenza specifica ma non può apportare la prova di avere le nozioni fondamentali, in particolar modo perché non sono ancora offerti gli esami corrispondenti, può eccezionalmente chiedere all’autorità esecutiva cantonale com- petente, entro il 31 luglio 2006, un’autorizzazione provvisoria per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi conformemente all’articolo 1 capo- verso 1. La richiesta è accolta se si può presumere che la persona che ha presentato la richiesta possiede le conoscenze specifiche del prodotto e le nozioni fondamentali necessarie.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
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Allegato 1 (art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 cpv. 2)
Nozioni fondamentali
Le nozioni fondamentali di cui all’articolo 1 capoverso 1 richieste per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi includono le seguenti conoscenze e capacità:
1 Basi legali
1.1 Comprensione della sistematica del diritto in materia di prodotti chimici e
fitosanitari (visione d’insieme dei relativi atti normativi) e capacità di spie- gare concretamente i singoli campi d’applicazione.
1.2 Conoscenza della terminologia (sostanze, preparati, prodotti fitosanitari,
biocidi, utilizzazione) e capacità di spiegarla.
1.3 Capacità di spiegare l’obbligo di diligenza e le misure protettive
nell’utilizzazione di prodotti chimici.
1.4 Elencazione degli obblighi particolari per la fornitura secondo l’OPChim,
l’ordinanza del 18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodot- ti chimici, l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi e l’ordinanza del 18 maggio 20055 sui prodotti fitosanitari.
1.5 Elencazione dei requisiti posti alla competenza specifica.
1.6 Elencazione degli obblighi nei confronti delle autorità esecutive.
2 Caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
2.1 Elencazione dei pericoli nell’utilizzazione di sostanze e preparati pericolosi. 2.2 Capacità di interpretare il sistema di classificazione e di caratterizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi (caratteristiche di pericolosità e sim- boli, significato delle frasi R e S).
2.3 Elencazione dei requisiti supplementari posti alla caratterizzazione di pro-
dotti fitosanitari e biocidi e capacità di spiegarli.
3 RS 814.81; RU 2005 2917 4 RS 813.12; RU 2005 2821 5 RS 916.161; RU 2005 3035
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3 Schede di dati di sicurezza
3.1 Spiegazione degli obiettivi della scheda di dati di sicurezza.
3.2 Elencazione dei contenuti della scheda di dati di sicurezza e capacità di
spiegarne il significato all’utilizzatore.
4 Conoscenze specifiche del prodotto (linee fondamentali)
4.1 Spiegazione del significato delle conoscenze specifiche del prodotto ed
elencazione dei requisiti posti al fornitore.
4.2 Elencazione delle fonti per l’elaborazione delle conoscenze specifiche del
prodotto (p. es. scheda di dati di sicurezza, istruzioni per l’uso, informazioni supplementari e dati del fabbricante).
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 1)
Esperienza professionale sufficiente
1. Chi, in base all’esperienza professionale maturata in Svizzera o in uno Stato
membro dell’UE o dell’AELS, fa valere nozioni fondamentali, deve adempiere i requisiti definiti nell’articolo 2 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 19746, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attivi- tà attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.
2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:
a. un’attività svolta per cinque anni consecutivi a titolo indipendente o con funzione dirigenziale presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda; b. un’attività svolta per due anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzi- one dirigenziale presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare il commercio e la distribuzione di prodotti tossici; c. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzio- ne dirigenziale presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un orga- nismo professionale competente; d. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti a esercitare le attività che comportano il commercio e la distribuzione di prodotti tossici; e. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una forma- zione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Esercita un’attività con funzione dirigenziale in un’impresa chi ha svolto in
un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: a. le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale; b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
6 GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. Il testo della direttiva può essere ottenuto dietro pagamento o visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici,
3003 Berna oppure può essere consultato all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
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c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.
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Allegato 3 (art. 6 cpv. 3, 8 cpv. 1)
Regolamento d’esame
1. Oggetto
Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell’organo d’esame nonché dei candidati in relazione con l’esame per la prova del possesso delle nozioni fon- damentali quale parte della competenza specifica necessaria per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi di cui all’articolo 1 capoverso 1.
2. Periodicità e lingua
Gli esami si tengono all’occorrenza in tedesco, francese o italiano.
3. Pubblicazione
Le date degli esami sono rese note in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.
4. Iscrizione
1 Chi intende prendere parte ad un esame deve annunciarsi per scritto o elettronica- mente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame. L’organo d’esame può prendere in considerazione iscrizioni presentate tardivamente.
2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine
d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento d’esame.
5. Tassa
1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.
2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.
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6. Forma e durata
L’esame si svolge in forma scritta e dura al minimo un’ora e al massimo due ore.
7. Mezzi ausiliari ammessi
L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.
8. Svolgimento
L’esame deve essere svolto da almeno un esaminatore.
9. Valutazione
1 Gli esaminatori valutano l’esame mediante note intere o mezze note, dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.
2 L’esame è considerato superato se la nota ottenuta è almeno 4,0.
3 Gli esami superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.
10. Esclusione
1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che durante l’esame
utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.
2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.
11. Rilascio del certificato
1 Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciato un certificato.
2 I certificati devono essere a prova di falsificazione e duraturi.
12. Diritto di consultazione
1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione. 2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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