AS 2005 3417
Ordinanza del DATEC concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione all'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
Ordinanza del DATEC concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione all’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. ordinanza del 17 maggio 19911 concernente l’autorizzazione speciale a
impiegare prodotti per la protezione del legno;
2. ordinanza del 17 maggio 19912 concernente l’autorizzazione speciale a
impiegare prodotti per il trattamento delle piante nell’economia forestale;
3. ordinanza del 16 aprile 19933 concernente l’autorizzazione speciale per
l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante in settori particolari;
4. ordinanza del 16 aprile 19934 concernente l’autorizzazione speciale per
l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante nell’agricoltura;
5. ordinanza del 16 aprile 19935 concernente l’autorizzazione speciale per
l’impiego di prodotti per il trattamento delle piante nell’orticoltura e nel giardinaggio;
6. ordinanza del 31 agosto 19936 concernente l’autorizzazione speciale per
l’impiego di prodotti refrigeranti;
7. ordinanza del 15 giugno 19777 concernente la valutazione della degradabili-
tà dei componenti tensioattivi dei detersivi.
1 RU 1991 1575 2 RU 1991 1582, 1993 1868 3 RU 1993 1844 4 RU 1993 1855, 1996 208 5 RU 1993 1868 6 RU 1993 2828, 1994 256 7 RU 1977 1144, 1986 520, 1988 1082
2005-1119 3417
Abrogazione e la modifica di ordinanze RU 2005 in relazione all’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici. Odel DATEC
II L’ordinanza del 29 novembre 19998 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è modificata come segue:
Art. 1 Ammontare della tassa La tassa di smaltimento anticipata secondo l’allegato 2.15 numero 7.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20059 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ammonta, per tutti i tipi di pile e accumulatori gravati dalla tassa, a 3.20 franchi per chilo- grammo.
Art. 2 Abrogato
III La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
8 RS 814.670.1 9 RS 814.81; RU 2005 2917