AS 2005 3419
Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive
Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive (OADAP)
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
Sezione 1: Necessità e condizioni
Art. 1 Necessità 1 Chi impiega biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 dell’ordinanza del
18 maggio 20052 sui biocidi (OBioc), a titolo professionale o commerciale, per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, necessita di un’autorizzazione spe- ciale secondo la presente ordinanza. 2 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività
che rientrano nell’ambito della sua autorizzazione. 3 Per piscine collettive si intendono piscine con vasche artificiali utilizzate dalla
comunità, in particolare: a. piscine coperte; b. piscine all’aperto; c. piscine scolastiche e per l’apprendimento del nuoto; d. piscine terapeutiche; e. piscine d’albergo; f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness; g. piscine in centri di vacanza; h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell’acqua.
RS 814.812.31
2004-1553 3419
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione 1 L’autorizzazione speciale è rilasciata a una persona che possiede le capacità e conoscenze necessarie conformemente all’allegato 1. 2 Per attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
Sezione 2: Esame tecnico
Art. 3 1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4 Diplomi di scuole e istituti di formazione professionale 1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. 3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha
valore di autorizzazione speciale.
Art. 5 Certificato di esame secondo il diritto anteriore Il certificato di esame secondo il diritto anteriore sulla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive dà diritto all’ottenimento di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza presso un organo d’esame.
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.
Art. 7 Esperienza professionale sufficiente 1 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 3.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
2 L’UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un’esperienza professionale suffi- ciente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. 3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professio- nale nell’ambito dell’impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 OBioc3 per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive equivale a un’autorizzazione speciale.
Sezione 4: Compiti dei servizi competenti
Art. 8 Ente responsabile
1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle
associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
a. designa e sorveglia gli organi d’esame; b. coordina gli esami tecnici; c. tiene una statistica degli esami; d. presenta un rapporto annuale all’UFSP.
Art. 9 Organi d’esame Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti: a. svolgono gli esami tecnici; b. designano gli esaminatori; c. rilasciano le autorizzazioni speciali:
1. dopo il superamento dell’esame tecnico, oppure
2. su domanda di persone che dispongono di un certificato d’esame se-
condo il diritto anteriore; d. comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali; e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.
3 RS 813.12; RU 2005 2821
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Art. 10 Ufficio federale della sanità pubblica L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni: a. sorveglia gli enti responsabili; b. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile; c. decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti; d. rilascia su richiesta un attestato dell’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l’allegato 10 OBioc4 per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive; e. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle au- torità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 oppure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim; f. stabilisce un modello di autorizzazione speciale; g. può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali 1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’ esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.
2 La commissione consiglia l’UFSP sulle questioni inerenti all’esecuzione della
presente ordinanza.
Sezione 5: Tasse, emolumenti
Art. 12
1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20055 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
4 RS 813.12; RU 2005 2821 5 RS 813.153.1; RU 2005 2869
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Sezione 6: Ricorsi
Art. 13 Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 14 Disposizione transitoria Le persone in possesso di un certificato di esame che secondo il diritto anteriore le autorizza alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive possono esercitare questa attività al più tardi fino al 31 luglio 2007 senza autorizzazione speciale.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Capacità e conoscenze necessarie
Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia
1.1 Esposizione Sapere spiegare le vie attraverso cui sono
assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa).
1.2 Effetti Sapere spiegare i termini e le loro relazioni
reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva.
1.3 Tossicità dei Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i
disinfettanti relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (cloro gassoso, ipoclorito).
1.4 Dose-effetto Sapere illustrare il principio dose-effetto.
1.5 Rischio Sapere spiegare la relazione fra pericolosità,
esposizione e rischio di una sostanza.
1.6 Resistenze Sapere spiegare la problematica dell’insorgere
delle resistenze in seguito all’impiego di disinfettanti.
1.7 Germi Sapere citare i microrganismi più importanti
contro i quali si deve combattere nelle piscine collettive.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della salute
e dei lavoratori
2.1 Leggi Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i
contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti (in particolare i relativi atti normativi nelle l egislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).
2.2 Norme Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e
direttive più importanti per la disinfezione dell’acqua nelle piscine.
2.3 Schede di dati di Sapere citare la struttura e i contenuti fondamen-
sicurezza tali delle schede di dati di sicurezza.
2.4 Principi attivi Sapere elencare i principi attivi ammessi per la
disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d’impiego.
2.5 Autorità esecutive Sapere indicare le autorità esecutive competenti
per la protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.
3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute
3.1 Caratterizzazione delle Sapere illustrare il sistema di caratterizzazione, le proprietà pericolose caratteristiche e i simboli di pericolosità e il significato delle frasi R e S.
3.2 Utilizzazione Sapere indicare e illustrare le misure
precauzionali fondamentali per l’utilizzazione di prodotti chimici.
3.3 Misure di protezione Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione
individuale individuale (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi). 3.4 Scheda di dati di sicurezza Sapere spiegare e utilizzare le informazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell’azienda e le relative contromisure.
3.5 Pericoli sul posto di Sapere citare i diversi pericoli sul posto di lavoro.
lavoro
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
3.6 Emissione involontaria Sapere elencare e mettere in atto le misure da
prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un’aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc. ).
3.7 Incidenti Sapere illustrare i possibili effetti di una
liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull’ambiente circostante.
3.8 Piano di emergenza Sapere comprendere e impiegare i piani di
e segnalazione delle allarme e di intervento; sapere elencare i servizi emergenze di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).
3.9 Sorveglianza Sapere citare e illustrare le misure per limitare e
monitorare le possibili esposizioni a prodotti chimici.
3.10 Parametri Sapere citare e applicare i parametri da
sorvegliare (ad es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche.
3.11 Pronto soccorso Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo
avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.
4 Impiego e smaltimento appropriati
4.1 Disinfezione Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le
relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione. 4.2 Scheda di dati di sicurezza Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l’immagazzinamen- to, l’impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell’azienda.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
4.3 Criteri di valutazione 4.3.1 Sapere citare i parametri fisico-chimici e i
metodi per determinare i disinfettanti nell’acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono).
4.3.2 Sapere citare i parametri e i metodi per
determinare i disinfettanti nell’aria delle piscine coperte (cloro, ozono).
4.3.3 Sapere citare i parametri e i metodi per
determinare i microrganismi nell’acqua dei bagni.
4.3.4 Sapere spiegare il valore pH e la capacità
acida.
4.4 Applicazione Preparare correttamente i disinfettanti sulla base
dell’etichetta, delle istruzioni per l’uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio.
4.5 Immagazzinamento Sapere descrivere come si immagazzinano in
modo appropriato e sicuro i disinfettanti.
4.6 Trasporto Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali
in relazione alla consegna e all’asporto delle sostanze pericolose impiegate.
4.7 Smaltimento Conoscere i canali di smaltimento, le misure di
protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti.
4.8 Documentazione Sapere elencare i parametri di controllo necessari
per tenere una documentazione.
5 Apparecchi e loro uso appropriato
5.1 Apparecchi Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più
diffusi per la disinfezione dell’acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento.
5.2 Uso Conoscere le operazioni fondamentali per l’uso
degli apparecchi e impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)
Regolamento concernente gli esami tecnici
1 Oggetto
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgi- mento degli esami.
2 Svolgimento
Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.
3 Periodicità e lingua
L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.
4 Pubblicazione
L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.
5 Iscrizione
1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronica- mente al più tardi due mesi prima e versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.
2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine
d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
6 Tassa
1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.
2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.
7 Forma e durata
1 L’esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica. 2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.
3 L’esame dura almeno due ore e al massimo quattro ore.
8 Mezzi ausiliari ammessi
L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.
9 Svolgimento degli esami orali
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.
10 Valutazione dell’esame
1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.
2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.
3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.
11 Esclusione
1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esamina- tori.
2 In tal caso, l’esame è ritenuto non superato.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
12 Rilascio dell’autorizzazione speciale
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazio- ne speciale.
13 Diritto di consultazione
1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione. 2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
Autorizzazione speciale per la disinfezione dell’acqua nelle piscine collettive. RU 2005
Allegato 3 (art. 7 cpv. 1 e 2)
Esperienza professionale sufficiente
1. Chi intende richiedere una conferma dell’UFSP in base all’esperienza professio- nale in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 19746, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.
2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:
a. un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda; b. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abili- ti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostan- ze e preparati; c. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente; d. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati; e. un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una for- mazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o rite- nuta pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in
un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:
6 GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. La direttiva può essere ottenuta dietro pagamento o consultata gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultata all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.
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a. le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale; b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti; c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distri- buzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.