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AS 2005 3433

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar)

del 28 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità

1 Chi, per conto di terzi, impiega a titolo professionale o commerciale uno dei

seguenti prodotti antiparassitari per combattere i parassiti, sempre che detti prodotti non siano impiegati come fumiganti, necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza: a. prodotti biocidi dei seguenti tipi di prodotto secondo l’allegato 10 dell’ordi- nanza del 18 maggio 20052 sui biocidi:

1. rodenticidi (tipo di prodotto 14),

2. insetticidi, acaricidi o prodotti destinati al controllo degli altri artropodi (tipo di prodotto 18); b. prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti. 2 Chi impiega solo alcuni dei prodotti antiparassitari di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti. 3 Il titolare di un’autorizzazione speciale può dirigere terzi nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di tale autorizzazione.

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione 1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie conformemente all’allegato 1. 2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono richieste capacità e conoscenze limitate ai prodotti in questione.

RS 814.812.32

2004-1555 3433

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale. O del DFI RU 2005

3 Le capacità e conoscenze necessarie sono reputate acquisite se la persona ha supe- rato l’esame tecnico di cui all’articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3 1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale 1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. 3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Certificato di esame secondo il diritto anteriore Il certificato di esame che secondo il diritto anteriore autorizza alla lotta antiparassi- taria in generale, in combinazione con un certificato riconosciuto per la lotta antipa- rassitaria, dà diritto all’ottenimento di un’autorizzazione speciale secondo la presen- te ordinanza presso un organo d’esame.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

Art. 7 Esperienza professionale sufficiente 1 Un’esperienza professionale è ritenuta sufficiente se adempie i requisiti di cui all’allegato 3. 2 L’UFSP, su richiesta, riconosce a una persona un’esperienza professionale suffi- ciente se gli viene sottoposta una documentazione scritta pertinente da parte della Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

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3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professio- nale nell’ambito dell’impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti anti- parassitari per conto di terzi equivale a un’autorizzazione speciale.

Art. 8 Riconoscimento limitato Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–7 sono limitate a uno o più prodotti antiparassitari menzionati nell’articolo 1 capoverso 1, l’autorizza- zione speciale è limitata di conseguenza.

Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

Art. 9 Ente responsabile

1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle

associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

a. designa e sorveglia gli organi d’esame; b. coordina gli esami tecnici; c. tiene una statistica degli esami; d. presenta un rapporto annuale all’UFSP.

Art. 10 Organi d’esame Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti: a. svolgono gli esami; b. designano gli esaminatori; c. rilasciano le autorizzazioni speciali:

1. dopo il superamento dell’esame tecnico, oppure

2. su domanda di persone che dispongono di un certificato d’esame se-

condo il diritto anteriore; d. comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali; e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.

Art. 11 UFSP L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni: a. sorveglia l’ente responsabile; b. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;

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c. decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti; d. rilascia su richiesta un attestato relativo all’esperienza professionale suffi- ciente acquisita nell’utilizzazione a titolo professionale o commerciale di prodotti antiparassitari per conto di terzi; e. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle au- torità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim; f. stabilisce un modello di autorizzazione speciale; g. può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 12 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali 1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte alla esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia. 2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 13

1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

2 Gli emolumenti riscossi per la restante esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l’ordinanza del 18 maggio 20053 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Sezione 6: Ricorsi

Art. 14 Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.

3 RS 813.153.1; RU 2005 2869

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria Le persone in possesso di un certificato di esame che secondo il diritto anteriore le autorizza all’esercizio della lotta generale antiparassitaria, possono esercitare questa attività al più tardi fino al 31 luglio 2007 senza autorizzazione speciale.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze richieste

Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

1.1 Esposizione Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le

sostanze (orale, dermale, inalativa).

1.2 Effetti Sapere spiegare i termini e le loro relazioni

reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva. 1.3 Effetti dei pesticidi Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo e i relativi sintomi causati dai pesticidi più importanti (organofo- sfati, carbammati, piretroidi, fosfuri, anticoagulanti).

1.4 Dose-effetto Sapere illustrare il principio dose-effetto ovvero

concentrazione-effetto.

1.5 Rischio Sapere spiegare la relazione fra pericolosità,

esposizione e rischio di una sostanza.

1.6 Ecologia Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema, spazio

vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

1.7 Cicli 1.7.1 Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i

cicli delle sostanze e le possibili perturbazioni del principio del ciclo, con relative conseguenze.

1.7.2 Sapere descrivere come si comportano i biocidi

nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.

1.8 Compatibilità Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica della

ambientale degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

1.9 Principio di Sapere spiegare il principio di precauzione e la sua

precauzione importanza per la lotta antiparassitaria («tanto quanto necessario, ma il meno possibile»).

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1.10 Parassiti Sapere citare i più importanti parassiti delle scorte e

gli altri parassiti dell’ambiente domestico e delle sue immediate vicinanze. Sapere descrivere la biologia, le abitudini di vita, l’effetto nocivo dei tipi più importanti di parassiti e identificarne alcuni esemplari.

1.11 Resistenze Sapere illustrare la problematica dell’insorgere delle

resistenze in seguito all’impiego di pesticidi (cause, misure preventive).

1.12 Animali non Sapere spiegare situazioni concernenti procedimenti o

bersaglio applicazioni che mettono in pericolo gli animali non bersaglio. Sapere citare le specie di vertebrati interessati e descrivere le specie protette.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente, della

salute e dei lavoratori

2.1 Leggi Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i conte-

nuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un’utiliz- zazione appropriata e sicura dei pesticidi (in particolare i relativi atti normativi nelle legisla- zioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

2.2 Schede di dati di Sapere citare la struttura e i contenuti fondamen-

sicurezza tali delle schede di dati di sicurezza.

2.3 Autorità esecutive Sapere citare le autorità esecutive per la protezio-

ne della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1 Caratterizzazione delle Sapere illustrare il sistema di caratterizzazione, le proprietà pericolose dei caratteristiche e i simboli di pericolosità e il prodotti chimici significato delle frasi R e S.

3.2 Scheda di dati di Sapere spiegare e applicare le indicazioni di una

sicurezza scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzina- mento, l’impiego e lo smaltimento dei pesticidi usati nell’azienda.

3.3 Analisi dei rischi Sapere descrivere i possibili rischi per gli utilizza-

tori, le persone interessate indirettamente, gli animali non bersaglio o l’ambiente di prodotti, procedimenti e luoghi di impiego selezionati.

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3.4 Misure organizzative Sapere spiegare le misure organizzative adeguate

ai mezzi, alla specie animale bersaglio e al luogo bersaglio a protezione delle persone indirettamen- te interessate (ad es. gli abitanti dell’edificio) e dell’ambiente.

3.5 Misure preventive Sapere descrivere le misure preventive volte a

evitare problemi con gli organismi nocivi.

3.6 Sistema IPM Saper illustrare il principio della lotta antiparassi-

taria integrata destinata a ridurre al minimo gli effetti sull’uomo e l’ambiente.

3.7 Misure di protezione Sapere illustrare le misure igieniche di protezione

individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (ad es. protezione delle vie respirato- rie, indumenti protettivi).

3.8 Esami in materia di Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di

medicina del lavoro esami medici per gli operatori addetti alla lotta antiparassitaria.

3.9 Monitoraggio Sapere citare e illustrare le misure intese a

limitare e monitorare le possibili esposizioni ai pesticidi.

3.10 Parametri Sapere citare e applicare i parametri da

sorvegliare (ad es. i valori MAK) e le loro relazioni reciproche. 3.11 Riutilizzazione dei locali Sapere descrivere i controlli e le misure necessari, secondo i diversi mezzi e procedimenti impiegati, prima di poter riutilizzare i locali trattati.

3.12 Incidenti Conoscere gli incidenti più importanti in

relazione con i pesticidi, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

3.13 Piano di emergenza e Sapere comprendere e impiegare i piani di

segnalazione delle allarme e di intervento; sapere elencare i servizi emergenze di emergenza e i dati importanti per segnalare un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

3.14 Precauzioni di pronto Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le

soccorso attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati pesticidi.

3.15 Misure di pronto Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo

soccorso un avvelenamento con pesticidi e saperle mettere in atto come richiesto in una situazione di emergenza.

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3.16 Antidoto Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di

un esempio.

4 Impiego e smaltimento appropriati

4.1 Determinazione Sapere descrivere l’impiego di procedimenti

dell’infestazione e diagnostici prima e dopo l’applicazione dei mezzi controllo dei risultati antiparassitari per determinare l’infestazione ovvero il risultato del trattamento.

4.2 Mezzi e procedimenti Sapere descrivere i mezzi e i procedimenti per

combattere le specie animali bersaglio importanti.

4.3 Scelta di mezzi e Sapere elencare i criteri per la scelta di mezzi,

procedimenti, dosaggio procedimenti e apparecchi e calcolare i dosaggi in base alle dimensioni dello stabile.

4.4 Documentazione del Sapere enumerare i dati e i parametri di controllo

trattamento e dei controlli necessari per la documentazione.

4.5 Immagazzinamento Sapere descrivere come si immagazzinano in

modo appropriato e sicuro i pesticidi.

4.6 Smaltimento Sapere descrivere come vanno smaltiti i resti dei

prodotti, delle soluzioni impiegate e dei liquidi di lavaggio degli apparecchi e di quali prescrizioni bisogna tenere conto.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1 Apparecchi Sapere citare gli apparecchi più diffusi per la lotta

antiparassitaria, spiegarne il funzionamento ed elencarne gli usi.

5.2 Manutenzione Sapere spiegare ed eseguire la manutenzione e il

controllo di funzionamento sulla base di un esempio, con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 13 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria in generale, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronica- mente al più tardi due mesi prima e deve versare la tassa al più tardi un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine

d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

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6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale. 3 La durata complessiva dell’esame è al minimo di due ore e al massimo di dieci ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esamina- tori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

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12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazio- ne speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione. 2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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Allegato 3 (art. 7 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi intende chiedere una conferma dell’UFSP in base all’esperienza professiona- le maturata in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempie- re i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 19744, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attivi- tà attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.

2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:

a. un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda; b. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abili- ti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostan- ze e preparati; c. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente; d. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati; e. un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una for- mazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o rite- nuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in

un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

4 GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. La direttiva può essere ottenuta dietro pagamento o consultata gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultata all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

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a. le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale; b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti; c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distri- buzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.