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AS 2005 3447

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti

Ordinanza del DFI concernente l’autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)

del 28 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità e limitazione nel tempo 1 Chi utilizza uno dei seguenti fumiganti per combattere i parassiti necessita di un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza: a. bromometano (bromuro di metile); b. acido cianidrico (cianuro di idrogeno) come pure sostanze e preparati che servono a sviluppare o vaporizzare acido cianidrico o composti volatili di cianuro di idrogeno; c. fosfina o sostanze e preparati che sviluppano fosfina, a meno che non si tratti di preparati confezionati in porzioni che non sviluppano più di 15 g di fosfi- na e sono utilizzati come rodenticidi all’aperto; d. difluoruro di solforile (fluoruro di solforile); e. ossido di etilene, escluso l’impiego in impianti di sterilizzazione per scopi medici; f. anidride carbonica in impianti. 2 Chi utilizza solo determinati fumiganti di cui al capoverso 1 necessita unicamente di un’autorizzazione speciale limitata a tali prodotti. 3 L’autorizzazione speciale è limitata a cinque anni; fanno eccezione le autorizza- zioni speciali che limitano l’impiego al fumigante di cui al capoverso 1 lettera f.

RS 814.812.33 1 RS 814.81; RU 2005 2917

2004-1554 3447

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti. O del DFI RU 2005

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione 1 L’autorizzazione speciale è concessa a una persona che possiede le capacità e le conoscenze necessarie di cui all’allegato 1.

2 Se l’autorizzazione speciale è limitata secondo l’articolo 1 capoverso 2, sono

necessarie capacità e conoscenze limitate in tal senso. 3 Quale attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3 1 L’esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale 1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all’equivalenza su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. 3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

4 Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha

valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Autorizzazioni speciali equiparate Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

Art. 6 Esperienza professionale sufficiente

1 Un’esperienza professionale nell’impiego di anidride carbonica in impianti è

considerata sufficiente se sono adempiti i requisiti di cui all’allegato 3. 2 L’UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un’esperienza professionale suffi- ciente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte rilasciate in Svizzera, oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

Autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti. O del DFI RU 2005

3 Una conferma dell’UFSP circa il possesso di un’esperienza professionale sufficien- te nell’ambito dell’impiego di anidride carbonica in impianti vale come autorizza- zione speciale.

Art. 7 Riconoscimento limitato Se le capacità e le conoscenze riconosciute secondo gli articoli 4–6 sono limitate a uno o più fumiganti menzionati all’articolo 1 capoverso 1, l’autorizzazione speciale è limitata di conseguenza.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 8 Ente responsabile

1 L’ente responsabile dell’organizzazione degli esami tecnici è composto delle

associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

a. designa e sorveglia gli organi d’esame; b. coordina gli esami tecnici; c. tiene una statistica degli esami; d. presentare un rapporto annuale all’UFSP.

Art. 9 Organi d’esame Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti: a. svolgono gli esami tecnici; b. designano gli esaminatori; c. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico; d. comunicano al loro ente responsabile l’avvenuto rilascio e rinnovo di auto- rizzazioni speciali; e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate o rinnovate; f. invitano i detentori di autorizzazioni speciali al rinnovo dell’autorizzazione speciale prima della scadenza della sua validità.

Art. 10 UFSP L’UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni: a. esercita la vigilanza sull’ente responsabile; b. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;

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c. decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti; d. rilascia su domanda un attestato dell’esperienza professionale sufficiente acquisita nell’impiego di anidride carbonica in impianti; e. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all’articolo 11 capoverso 1 op- pure all’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim; f. stabilisce un modello di autorizzazione speciale; g. può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali 1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composto di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all’esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia. 2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 12

1 Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Sezione 6: Ricorsi

Art. 13 Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.

2 RS 813.153.1; RU 2005 2869

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Le persone in possesso di un attestato di esame che secondo il diritto anteriore le autorizza all’esercizio della lotta antiparassitaria con fumiganti possono esercitare questa attività al massimo fino al 31 dicembre 2009 senza autorizzazione speciale. 2 Le persone che non dispongono dell’autorizzazione speciale richiesta per l’impiego di anidride carbonica in impianti (art. 1 cpv. 1 lett. f) possono esercitare questa attività senza autorizzazione speciale al massimo fino al 31 luglio 2007.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un’autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

1.1 Proprietà fisico- Sapere spiegare i concetti fondamentali per

chimiche descrivere le proprietà dei gas (come ppm, punto di ebollizione, solubilità, limiti di esplosione, temperatura di auto-accensione).

1.2 Esposizione Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite

le sostanze (orale, dermale, inalativa).

1.3 Effetti Sapere spiegare i termini e le loro relazioni

reciproche: locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, tossico per la riproduzione.

1.4 Tossicità da inalazione Sapere spiegare gli effetti tossici sull’uomo, con i

relativi sintomi, e sugli animali domestici dei fumiganti più importanti.

1.5 Dose-effetto Sapere illustrare il principio dose-effetto o

concentrazione-effetto.

1.6 Rischio Sapere spiegare la relazione fra pericolosità,

esposizione e rischio di una sostanza.

1.7 Ecologia Sapere spiegare i termini ecologia, ecosistema,

spazio vitale, biocenosi, popolazione e organismo.

1.8 Cicli 1.8.1 Sapere illustrare, sulla base di un esempio, i

cicli delle sostanze e le possibili perturbazio- ni del principio del ciclo, con le relative conseguenze.

1.8.2 Sapere descrivere come si comportano i

biocidi nella catena alimentare e nell’ambiente ed essere in grado di citare le proprietà delle sostanze ovvero le condizioni ambientali rilevanti a questo riguardo.

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1.9 Compatibilità Essere in grado di valutare i pesticidi nell’ottica

ambientale della degradabilità e del loro comportamento nell’ambiente con l’aiuto di strumenti di ausilio decisionale.

2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente,

della salute e dei lavoratori

2.1 Leggi Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti

essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un’utilizzazione appropriata e sicura dei fumiganti (in particolare i relativi atti normativi delle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell’ambiente e trasporto di merci pericolose).

2.2 Schede di dati Sapere indicare la struttura fondamentale e i

di sicurezza contenuti di schede di dati di sicurezza.

2.3 Autorità esecutive Sapere citare le autorità esecutive competenti per la

protezione della salute, dei lavoratori e dell’ambiente.

3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute

3.1 Caratterizzazione di Sapere illustrare il sistema di caratterizzazione, le

proprietà pericolose dei caratteristiche e i simboli di pericolo e il significato prodotti chimici delle frasi R e S.

3.2 Scheda di dati Sapere spiegare e applicare i dati di una scheda di

di sicurezza dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali concernenti l’immagazzinamento, l’impiego e lo smaltimento dei fumiganti impiegati nell’azienda.

3.3 Analisi dei rischi Sapere descrivere, per campi di impiego selezionati,

i possibili rischi per gli utilizzatori, le persone interessate indirettamente o l’ambiente.

3.4 Misure organizzative Sapere spiegare le misure organizzative da prendere

prima di una fumigazione.

3.5 Misure tecniche Sapere spiegare le misure tecniche di sicurezza da

di sicurezza prendere prima di una fumigazione.

3.6 Misure di protezione Sapere illustrare le misure di protezione individuale

individuale e l’impiego dell’equipaggiamento personale di protezione (p. es. protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi).

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3.7 Esami in materia di Sapere citare i criteri per stabilire la necessità di

medicina del lavoro esami medici per gli operatori addetti alle fumigazioni.

3.8 Aerazione dei locali Sapere descrivere come si procede all’aerazione dei

trattati con fumiganti locali trattati con fumiganti, tenendo conto degli effetti sull’ambiente circostante.

3.9 Sorveglianza Sapere citare e illustrare le misure per monitorare le

possibili esposizioni a gas.

3.10 Parametri Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare

(ad es. valori MAK, valori BAT) e le loro relazioni reciproche.

3.11 Riutilizzazione Sapere descrivere i controlli e le misure necessari

prima di poter riutilizzare i locali, le attrezzature o le merci trattati con fumiganti.

3.12 Incidenti Conoscere gli incidenti più importanti in relazione

con i fumiganti, le loro cause, i concatenamenti e gli effetti.

3.13 Piano di emergenza e Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e

segnalazione delle di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza emergenze e i dati importanti per la segnalazione di un’emergenza (ad es. Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica [Tox]).

3.14 Precauzioni di pronto Sapere citare gli apparecchi, i medicamenti e le

soccorso attrezzature da tenere pronti per prestare i primi soccorsi in caso di avvelenamento con determinati fumiganti.

3.15 Misure di pronto Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo

soccorso un avvelenamento con fumiganti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza.

3.16 Antidoto Sapere spiegare il termine antidoto sulla base di un

esempio.

4 Impiego e smaltimento appropriati

4.1 Prodotti e procedimenti Sapere spiegare i fumiganti e i procedimenti da

prendere in considerazione per le merci da fumigare e descrivere gli effetti sulle merci così trattate.

4.2 Scelta di prodotti e Sapere citare i criteri per la scelta del gas, dei

procedimenti, procedimenti e del dosaggio. Sapere citare i calcolo del dosaggio parametri che influiscono sul dosaggio ed eseguire calcoli del dosaggio per le merci da trattare.

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4.3 Conoscenze di edilizia Sapere spiegare l’ermeticità ai gas degli elementi di

separazione dei locali e i procedimenti di sigillazione.

4.4 Tecnica di misurazione Sapere descrivere i metodi di accertamento,

i procedimenti di misura e le loro applicazioni, citare i criteri per determinare la necessità di misurazioni.

4.5 Documentazione Sapere elencare i parametri di controllo necessari

per tenere una documentazione.

4.6 Immagazzinamento Sapere descrivere come si immagazzinano in modo

appropriato e sicuro i prodotti chimici pericolosi.

4.7 Smaltimento Sapere descrivere come vanno smaltiti i prodotti

residui e i materiali di imballaggio o di supporto.

5 Apparecchi e loro uso appropriato

5.1 Apparecchi Sapere citare le attrezzature, gli apparecchi e gli

strumenti ausiliari più diffusi per le fumigazioni, nonché gli strumenti di misura e di rilevamento, spiegarne il funzionamento e gli scopi di impiego e menzionare le fonti di errore.

5.2 Manutenzione Sapere spiegare la manutenzione e il controllo del

funzionamento con l’ausilio delle istruzioni per l’uso.

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell’autorizzazione speciale che abilita alla lotta antiparassitaria con fumiganti, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell’ente responsabi- le e degli organi d’esame in relazione all’organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d’esame.

3 Periodicità e lingua

L’ente responsabile provvede affinché, all’occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L’ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

1 Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronica- mente al più tardi due mesi prima e versare la tassa almeno un mese prima dell’esame.

2 Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine

d’iscrizione se l’esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

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6 Tassa

1 La tassa d’esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all’offerta d’esame.

2 In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

1 L’esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.

2 La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale. 3 La durata totale dell’esame è al minimo di due e al massimo di dieci ore. La durata dell’esame per il rinnovo delle autorizzazioni speciali a tempo determinato di cui all’articolo 1 capoverso 3 può essere abbreviata.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L’organo d’esame rende noti per tempo i mezzi ausiliari ammessi all’esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione

1 Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota più alta è 6, quella più bas- sa 1.

2 L’esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4.0.

3 Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

1 L’organo d’esame esclude dall’esame in corso i candidati che in una delle materie d’esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esamina- tori.

2 In tal caso, l’esame è considerato non superato.

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12 Rilascio dell’autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata è rilasciata un’autorizzazio- ne speciale.

13 Diritto di consultazione

1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione. 2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

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Allegato 3 (art. 6 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti

1. Chi chiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale per

l’impiego dell’anidride carbonica in impianti acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 19743, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari. 2. Per esperienza professionale sufficiente per l’impiego di anidride carbonica in impianti si intende: a. un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni dalla data di presentazione della domanda; b. un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzio- ni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abili- ti a esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati; c. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente; d. un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati; e. un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver seguito, per l’attività in questione, una forma- zione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3 GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1. La direttiva può essere ottenuta dietro pagamento o consultata gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultata all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

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3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in

un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: a. le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale; b. le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti; c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’impresa, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.