AS 2005 3519
Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti
Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR)
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio
Art. 1 Necessità dell’autorizzazione speciale 1 Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’instal- lazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale. 2 Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente alme- no una persona in possesso di un’autorizzazione speciale.
Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione 1 L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1. 2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
RS 814.812.38 1 RS 814.81; RU 2005 2917
2004-1557 3519
Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
Sezione 2: Esame tecnico
Art. 3 1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le cono-
scenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’auto- rizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4 Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale 1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale. 3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
Art. 5 Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore 1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità. 2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’auto- rizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emes- se in Svizzera.
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
Sezione 4: Compiti degli organi competenti
Art. 7 Ente responsabile 1 L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
a. designa gli organi d’esame e vigila su di essi; b. coordina gli esami tecnici; c. tiene una statistica degli esami; d. redige un rapporto annuale destinato all’UFAFP; e. offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.
Art. 8 Organi d’esame Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti: a. si occupano dello svolgimento degli esami tecnici; b. offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile; c. designano gli esaminatori; d. rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico; e. notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali; f. tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rila- sciate.
Art. 9 UFAFP L’UFAFP ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni: a. nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali; b. esercita la vigilanza sull’ente responsabile; c. tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile; d. decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti; e. tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive can- tonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim; f. definisce un modello per l’autorizzazione speciale.
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
Art. 10 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali 1 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni: a. l’UFAFP; b. l’Ufficio federale della sanità pubblica; c. il Segretariato di Stato dell’economia; d. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; e. l’Ufficio federale del consumo; f. le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim; g. l’Associazione svizzera della tecnica del freddo; h. la Comunità di lavoro pompe di calore; i. l’Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici; j. la Società svizzera delle industrie chimiche; k. l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG; l. l’Associazione svizzera delle imprese di riscaldamento e di aerazione; m. l’Associazione degli importatori svizzeri di automobili.
2 L’UFAFP presiede la commissione.
3 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAFP per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 5: Tasse, emolumenti
Art. 11 1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gliemolumenti riscossi dall’UFAFP per l’esecuzione della presente ordinanza
sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 20052 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
2 RS 813.153.1; RU 2005 2869
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Sezione 6: Ricorsi
Art. 12 Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Capacità e conoscenze necessarie
Chiunque intenda ottenere un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza deve possedere per il rispettivo campo d’applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:
1 Fondamenti di ecologia e tossicologia
1.1 Saper spiegare le parti costitutive e le funzioni di un ecosistema:
– biotopo e biocenosi – specie e individuo – cicli delle sostanze (catena alimentare; reti alimentari) e flussi energetici 1.2 Saper valutare i problemi ambientali e i pericoli per l’uomo legati ai prodotti refrigeranti: – impoverimento dello strato di ozono – riscaldamento dell’atmosfera terrestre – inquinamento delle acque
1.3 Tossicologia:
– conoscere le vie di introduzione delle sostanze nel corpo umano – saper spiegare i seguenti termini tossicologici: locale, sistemico; acuto, cronico; assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; muta- geno, cancerogeno, pericoloso per la riproduzione – tossicità dei prodotti refrigeranti: saper spiegare l’effetto sull’uomo e i relativi sintomi
2 Legislazione in materia di protezione dell’ambiente,
della salute e dei lavoratori 2.1 Saper indicare lo scopo e il campo d’applicazione delle principali basi legali che concernono i prodotti refrigeranti 2.2 Saper descrivere le prescrizioni concernenti la fabbricazione, l’importazione, l’impiego e lo smaltimento dei prodotti refrigeranti 2.3 Saper elencare le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di consulenza competenti
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
3 Misure di protezione dell’ambiente e della salute
3.1 Saper spiegare i principi e le regole di comportamento da osservare in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti e di apparecchi e impianti che li conten- gono
3.2 Conoscere a fondo le misure necessarie per la protezione dell’uomo e
dell’ambiente in caso di utilizzazione di prodotti refrigeranti
3.3 Saper descrivere le misure di prevenzione degli infortuni e di pronto soc-
corso
3.4 Saper descrivere le possibilità esistenti per limitare al minimo le fughe di
prodotti refrigeranti e la loro conseguente immissione nell’ambiente
4 Compatibilità ambientale, impiego e smaltimento appropriati
4.1 Saper valutare i principali prodotti refrigeranti, le loro caratteristiche e il loro campo d’impiego
4.2 Saper comparare la compatibilità ambientale di diversi prodotti refrigeranti
4.3 Saper descrivere il procedimento corretto per smaltire i prodotti refrigeranti, l’olio delle macchine frigorifere nonché gli apparecchi e gli impianti che contengono prodotti refrigeranti
5 Apparecchi ed impianti e loro uso appropriato
5.1 Conoscere gli elementi fondamentali del funzionamento degli apparecchi e
degli impianti impiegati nella tecnica del freddo
5.2 Saper valutare l’opportunità di utilizzare determinati apparecchi
5.3 Saper spiegare le modalità di utilizzazione e di manutenzione di apparecchi e impianti
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
Allegato 2 (art. 3 cpv. 2, 11 cpv. 1)
Regolamento concernente gli esami tecnici
1 Oggetto
Il presente regolamento definisce l’organizzazione degli esami tecnici (esami) ai fini del rilascio dell’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti, i diritti e i doveri dei candidati come pure i compiti dell’ente responsabile e degli organi d’esame nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento degli esami.
2 Svolgimento
Lo svolgimento degli esami è di competenza degli organi d’esame.
3 Periodicità e lingua
L’ente responsabile provvede affinché, a seconda delle necessità, vengano svolti esami in tedesco, francese o italiano.
4 Bandi
L’ente responsabile rende note in modo adeguato le date degli esami con almeno tre mesi di anticipo.
5 Iscrizione
1 Chiunque intenda sostenere un esame deve presentare una domanda scritta o in
formato elettronico al più tardi due mesi prima dell’esame stesso e pagare la relativa tassa al più tardi un mese prima dell’esame.
2 La conferma o meno dello svolgimento dell’esame viene comunicata ai candidati
entro due settimane dalla scadenza del termine d’iscrizione. A tale comunicazione è allegato il regolamento concernente gli esami tecnici.
6 Tassa
1 L’importo della tassa d’iscrizione all’esame varia, a seconda dei costi, da 100 a 500 franchi. Esso può al massimo coprire le spese.
2 In casi motivati la tassa può essere totalmente o parzialmente rimborsata.
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Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti. O del DATEC RU 2005
7 Forma e durata
1 L’esame può essere scritto, orale o in parte scritto e in parte orale.
2 La durata minima dell’esame è di 90 minuti e quella massima di tre ore.
8 Mezzi ausiliari ammessi
L’organo d’esame comunica con debito anticipo i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame.
9 Svolgimento degli esami orali
Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.
10 Valutazione
1 Gli esaminatori valutano i risultati di ogni singola materia con note intere o mezze note dal 6 all’1. La nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore.
2 L’esame è considerato superato se il candidato ha raggiunto almeno una media
di 4,0. 3 Gli esami scritti valutati come appena sufficienti o insufficienti devono essere giudicati da un secondo esaminatore.
11 Esclusione
1 L’organo d’esame esclude dall’esame i candidati che utilizzano mezzi ausiliari non ammessi in una delle materie o che tentano di ingannare gli esaminatori.
2 In tal caso l’esame è considerato non superato.
12 Rilascio dell’autorizzazione speciale
Dopo il superamento dell’esame, alla persona esaminata viene rilasciata un’autorizzazione speciale.
13 Diritto di consultazione
1 La persona esaminata che non ha superato l’esame può consultare presso l’organo d’esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione. 2 L’organo d’esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.
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