AS 2005 3529
Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»
Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»
del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero, vista la lettera b delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 della legge federale del 19 giugno 19591 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), ordina:
Sezione 1: Scopo e oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il progetto pilota «Budget di assistenza», inteso a rafforzare la responsabilità personale e l’autodeterminazione nelle scelte di vita delle persone invalide che, a causa di un danno alla salute, hanno bisogno in modo per- manente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, oppure hanno regolarmente bisogno di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. 2 L’ordinanza definisce le prestazioni finanziarie concesse dall’assicurazione invali- dità (AI) a coloro che partecipano come volontari al progetto pilota «Budget di assistenza».
Sezione 2: Partecipazione al progetto pilota
Art. 2 Presupposti
1 Possono essere ammesse a partecipare al progetto pilota le persone che:
a. adempiono i requisiti del diritto all’assegno per grandi invalidi ai sensi dell’articolo 42 capoversi 1–5 LAI; b. sono domiciliate in Svizzera; c. non abitano in una casa per invalidi o in una scuola speciale, oppure si impegnano a uscirne in caso di partecipazione; d. non hanno diritto a ricevere una rendita di vecchiaia dell’assicurazione vec- chiaia e superstiti prima del 31 dicembre 2008;
RS 831.203 1 RS 831.20
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e. si impegnano a rinunciare all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure intensive ai sensi degli articoli 42–42ter LAI, nonché ai sussidi per servizi di terzi ai sensi dell’articolo 21bis capoverso 2 LAI; f. dichiarano di accettare che i loro dati vengano sottoposti a valutazione nel quadro del progetto pilota; e g. si impegnano a fornire informazioni per fini di valutazione. 2 Per garantire la scientificità della valutazione e assicurare il rispetto del tetto di spesa, il numero di persone che possono partecipare al progetto pilota è limitato. Non vi è alcun diritto di partecipare al progetto.
Art. 3 Iscrizione 1 Le persone che intendono partecipare al progetto pilota devono iscriversi presso il competente ufficio AI compilando un formulario ufficiale e autorizzare la raccolta di ulteriori informazioni. Si applicano per analogia l’articolo 28 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), nonché gli articoli 65 capoversi 2–3 e 66 dell’ordinanza del 17 gennaio 19613 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI).
2 Le iscrizioni possono essere inoltrate fino al 30 giugno 2007.
3 Nell’ambito della procedura di iscrizione, le persone interessate devono essere informate per scritto sia in merito alla portata e allo scopo del trattamento dei dati, sia in merito ai loro obblighi di collaborazione e di informazione.
Art. 4 Decisione Il competente ufficio AI decide in merito al diritto di partecipare al progetto pilota.
Art. 5 Fine della partecipazione
1 La partecipazione cessa al più tardi al termine del progetto pilota.
2 Il diritto a partecipare si estingue appena la persona assistita:
a. non adempie più i requisiti di cui all’articolo 2; b. viola i propri obblighi di collaborazione e di informazione (art. 28, 31, 43 cpv. 3 LPGA4); c. ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione infortuni obbli- gatoria o dell’assicurazione militare; oppure d. soggiorna in uno stabilimento ospedaliero per almeno due mesi senza inter- ruzione sostanziale. 3 I partecipanti possono uscire dal progetto pilota in qualsiasi momento. L’uscita deve essere comunicata per scritto al competente ufficio AI.
2 RS 830.1 3 RS 831.201 4 RS 830.1
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4 Il competente ufficio AI constata mediante decisione tanto l’uscita dal progetto pilota o l’estinzione del diritto di partecipazione, quanto la data del riassoggettamen- to al regime ordinario.
Sezione 3: Accertamento del bisogno e scelta delle persone incaricate di fornire i servizi
Art. 6 Accertamento del bisogno
1 Il competente ufficio AI procede all’accertamento del bisogno.
2 A tal fine può far capo a terzi.
Art. 7 Scelta delle persone incaricate di fornire i servizi Le persone che partecipano al progetto pilota scelgono liberamente chi fornisce loro i servizi di cui necessitano. Se si tratta di minorenni o di persone interdette, la scelta è compiuta nella misura del necessario dal rappresentante legale.
Sezione 4: Indennità di assistenza
Art. 8 Principio
1 Le persone assistite hanno diritto a un’indennità mensile di assistenza.
2 L’indennità di assistenza è composta da un forfait di assistenza, da un budget di assistenza personale e se del caso da un supplemento.
3 L’indennità di assistenza è versata mensilmente.
Art. 9 Forfait di assistenza 1 L’ammontare del forfait di assistenza è determinato dal grado della grande invali- dità della persona assistita.
2 Il forfait mensile ammonta:
a. in caso di grande invalidità di grado elevato, a 900 franchi; b. in caso di grande invalidità di grado medio, a 600 franchi; c. in caso di grande invalidità di grado lieve, a 300 franchi.
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Art. 10 Prestazioni assistenziali computabili sul budget di assistenza 1 Viene preso in considerazione il tempo necessario per le prestazioni assistenziali regolari: a. nel compimento degli atti ordinari della vita; b. nell’ambito della gestione dell’economia domestica; c. nell’ambito della partecipazione alla vita sociale e della gestione del tempo libero; d. nell’ambito delle cure; e. nell’ambito della formazione, del lavoro e della custodia dei bambini; e f. in forma di presenza.
2 Non può invece essere preso in considerazione il tempo consacrato:
a. alle prestazioni assistenziali che, durante il soggiorno in un istituto per l’attuazione di provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 8 capover- so 3 LAI o in un laboratorio o una struttura diurna ai sensi dell’articolo 73 capoverso 2 lettera b o c LAI, vengono pagate con sussidi dell’assicurazione invalidità; b. alle terapie e cure mediche eseguite da personale sanitario ausiliario ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LAI e rimborsate dall’assicurazione in- validità come provvedimento sanitario; c. alle terapie e alle cure di base ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 29 settembre 19955 sulle prestazioni, eseguite da fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sull’assi- curazione malattie e rimborsate in virtù della legge federale del 18 marzo
19947 sull’assicurazione malattie;
d. alle prestazioni assistenziali concesse ai minorenni in ragione della loro età piuttosto che delle loro infermità,e ai provvedimenti di istruzione speciale ai sensi dell’articolo 19 LAI.
Art. 11 Importi applicabili al rimborso 1 Le prestazioni assistenziali computabili vengono rimborsate, in linea di massima, in ragione di 30 franchi l’ora.
2 Si applicano importi speciali nei casi seguenti:
a. per le prestazioni assistenziali che possono essere fornite soltanto da perso- nale qualificato: 45 franchi l’ora; b. per la sorveglianza: 20 franchi l’ora; c. per la presenza durante la notte: 50 franchi a notte.
5 RS 832.112.31 6 RS 832.102 7 RS 832.10
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Art. 12 Determinazione del budget di assistenza 1 Per stabilire il budget di assistenza, il competente ufficio AI determina il tempo quotidiano mediamente necessario e gli importi applicabili per il rimborso. 2 Il tempo necessario accertato viene moltiplicato per gli importi applicabili al rim- borso.
3 Il risultato viene convertito in un importo mensile in franchi.
Art. 13 Importo massimo del budget di assistenza
1 L’importo del budget di assistenza non deve essere superiore alla somma degli
importi seguenti: a. 1,5 × forfait di assistenza × numero di atti ordinari della vita; b. forfait per un’eventuale sorveglianza personale permanente ai sensi dell’ar- ticolo 37 capoverso 3 lettera b OAI8: 100 franchi al giorno; c. forfait per un eventuale servizio notturno in caso di grande invalidità di gra- do elevato: 50 franchi a notte. 2 Per atti ordinari della vita si intendono i sei atti ordinari della vita considerati per la valutazione della grande invalidità in base all’articolo 37 OAI. 3 Per le persone che rientrano nelle seguenti categorie, il numero di atti ordinari della vita rispetto ai quali sono considerati grandi invalidi è fissato nel modo seguente: a. per i sordociechi e i sordi affetti da gravi menomazioni della vista: sei atti della vita; b. per i ciechi e le persone affette da gravi menomazioni della vista: tre atti della vita; c. per le persone assistite affette da grande invalidità di grado lieve ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3 lettera c, d od e OAI: due atti della vita. 4 Se la persona assistita frequenta una struttura diurna ai sensi dell’articolo 73 LAI o uno stabilimento per l’attuazione di provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’arti- colo 8 capoverso 3 LAI, l’importo massimo è ridotto del 5 per cento per ogni giorno della settimana, ma solo fino a un massimo del 25 per cento.
Art. 14 Supplemento per l’assistenza nell’ambito della formazione e del lavoro
1 Se il budget di assistenza non copre le prestazioni assistenziali occorrenti
nell’ambito della formazione e del lavoro, può essere versato un supplemento oltre l’importo massimo previsto all’articolo 13.
2 Il supplemento viene concesso se la persona assistita:
a. segue una formazione o un perfezionamento non finanziati dall’AI in ragio- ne di almeno 10 ore a settimana;
8 RS 831.201
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b. esercita un’attività lucrativa sul mercato generale del lavoro in ragione di almeno 10 ore a settimana; oppure c. svolge comprovabilmente un lavoro di pubblica utilità in ragione di almeno
10 ore a settimana.
3 L’importo massimo del budget di assistenza, compreso il supplemento, non può
essere superiore al decuplo del forfait di assistenza.
Art. 15 Supplemento concesso durante le fasi acute alle persone affette da infermità psichiche e mentali 1 Alle persone affette da infermità psichiche e mentali può essere concesso un sup- plemento durante le fasi acute.
2 L’importo massimo del budget di assistenza, compresi i supplementi, non deve
essere superiore al decuplo del forfait di assistenza. 3 Se la fase acuta dura almeno tre mesi senza interruzione sostanziale si applica l’ar- ticolo 17 capoverso 3. 4 Se la persona assistita frequenta una struttura diurna ai sensi dell’articolo 73 LAI o uno stabilimento per l’attuazione di provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LAI, il supplemento concesso durante le fasi acute è ridotto del 5 per cento per ogni giorno della settimana, ma solo fino a un massimo del 25 per cento.
Art. 16 Partecipazione alle spese da parte delle persone assistite 1 Le persone assistite devono assumersi a proprio carico il 20 per cento del budget di assistenza, ma al massimo il 10 per cento del reddito imponibile che eccede l’importo della franchigia. 2 La franchigia ammonta a 30 000 franchi per le persone sole e a 40 000 franchi per le persone coniugate, ed è aumentata di 3 000 franchi per ogni figlio.
Art. 17 Decisione, diritto e revisione 1 Il competente ufficio AI stabilisce con una decisione formale l’importo mensile dell’indennità di assistenza e l’inizio del diritto. 2 Il diritto a un’indennità di assistenza nasce al più presto nel momento in cui viene emanata la decisione. 3 Se cambia il grado della grande invalidità o il tempo necessario per le prestazioni assistenziali regolari, gli articoli 87–88bis OAI9 si applicano per analogia.
9 RS 831.201
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Art. 18 Versamento 1 L’indennità di assistenza è versata dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
2 Il versamento è effettuato al più presto nel corso del mese in cui viene emanata la decisione.
Sezione 5: Coordinamento delle prestazioni
Art. 19 Prestazioni complementari L’articolo 19b dell’ordinanza del 15 gennaio 197110 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e l’articolo 3 capoversi 2–4 dell’ordinanza del 29 dicembre 199711 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari si applicano per analogia nei casi in cui viene versata un’indennità di assistenza invece dell’assegno per grandi invalidi dell’AI.
Art. 20 Cura medica Se una persona assistita soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese di un’as- sicurazione sociale, l’indennità di assistenza può essere ridotta proporzionalmente durante tale soggiorno.
Sezione 6: Ufficio AI competente
Art. 21 1 Gli uffici AI incaricati dell’attuazione del progetto pilota sono competenti per ricevere ed esaminare le iscrizioni. 2 In caso di conflitto di competenza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali designa l’ufficio AI competente.
10 RS 831.301 11 RS 831.301.1
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Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22 Inizio del progetto pilota Il progetto pilota inizia il 1° gennaio 2006.
Art. 23 Disposizioni non applicabili Salvo disposizione contraria prevista dalla presente ordinanza, gli articoli 21bis capoverso 2 e 42–42ter LAI, gli articoli 14 lettera c, 35bis, 36 e 39 OAI12, nonché l’articolo 9 dell’ordinanza del 29 novembre 197613 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità non sono applicabili durante il periodo di partecipazione al progetto pilota.
Art. 24 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005 con effetto sino al 31 dicembre 2008.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 RS 831.201 13 RS 831.232.51
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