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AS 2005 3555

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 22 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1bis 1bis Fintanto che per la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, l’istra- damento e la localizzazione corretti non sono tecnicamente possibili per tutte le ubicazioni, essi devono essere garantiti solo per le chiamate provenienti dall’ubi- cazione principale indicata nel contratto d’abbonamento. I fornitori si assicurano che gli abbonati siano informati di questa limitazione e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li rendono inoltre attenti al fatto che per le chiama- te d’emergenza fatte da altre ubicazioni devono, ove possibile, impiegare un mezzo di comunicazione più adatto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2005.

22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 784.101.1

2005-1045 3555

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU 2005

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