AS 2005 4103
Ordinanza sulla procedura di consultazione
Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo)
del 17 agosto 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 18 marzo 20051 sulla procedura di consultazione (LCo), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 Consultazioni (art. 5 cpv. 1 LCo)
La presente ordinanza si applica alle consultazioni indette dal Consiglio federale.
Art. 2 Indagini conoscitive (art. 10 LCo) 1 Le indagini conoscitive sono indette dalla Cancelleria federale, dai dipartimenti o, nell’ambito delle loro competenze, dagli uffici e dalle commissioni delle autorità.
2 Alle indagini conoscitive si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
a. elencazione nella pianificazione semestrale (art. 3–5); b. iscrizione sulla lista pubblica (art. 12 cpv. 3) e accessibilità al pubblico della documentazione in forma elettronica (art. 14 cpv. 1); c. allestimento di un rapporto sui risultati (art. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 2). 3 Se opportuno, alle indagini conoscitive possono essere applicate le altre disposi- zioni della presente ordinanza.
Sezione 2: Pianificazione
Art. 3 Pianificazione semestrale I dipartimenti e la Cancelleria federale pianificano semestralmente le loro consulta- zioni.
RS 172.061.1 1 RS 172.061; RU 2005 4099
2005-1486 4103
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Art. 4 Coordinamento (art. 5 cpv. 3 LCo) 1 I dipartimenti informano la Cancelleria federale sulle consultazioni da loro pre- viste; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri. 2 Essi decidono d’intesa con la Cancelleria federale se svolgere una consultazione o un’indagine conoscitiva. 3 La Cancelleria federale assicura il coordinamento temporale delle consultazioni.
Art. 5 Informazione e pubblicazione 1 La Cancelleria federale informa semestralmente il Consiglio federale, gli Uffici dei due Consigli, i Cantoni, i partiti politici e i mezzi d’informazione sulle consultazioni previste. 2 Essa pubblica semestralmente in forma elettronica una lista delle consultazioni previste.
Sezione 3: Indizione
Art. 6 Proposta al Consiglio federale (art. 3 e 7 LCo)
Nella proposta al Consiglio federale (proposta) per l’indizione di una procedura di consultazione, il dipartimento o la Cancelleria federale indicano in particolare: a. se la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo 3 ca- poverso 1 LCo o secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCo; b. il motivo per cui, eccezionalmente, la procedura di consultazione deve esse- re svolta in forma di conferenza; c. il motivo per cui, eccezionalmente, occorre derogare al termine per rispon- dere di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3 LCo.
Art. 7 Allegati alla proposta 1 In allegato alla proposta figurano i progetti della documentazione e dei comunicati stampa.
2 La documentazione comprende:
a. il progetto da porre in consultazione; b. il rapporto esplicativo; c. le lettere accompagnatorie ai destinatari; d. l’elenco dei destinatari.
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3 Gli allegati devono essere allestiti nelle tre lingue ufficiali. Per gli accordi inter- nazionali, il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono, in casi urgenti, essere allestiti solo in una o in due lingue ufficiali.
Art. 8 Rapporto esplicativo Il rapporto esplicativo dà una breve visione d’insieme del progetto, ne spiega i principi e gli obiettivi e contiene indicazioni sull’esecuzione. Per i progetti di atti normativi vengono commentate le singole disposizioni. Per il rimanente, si appli- cano per analogia le direttive sulla redazione dei messaggi del Consiglio federale.
Art. 9 Lettera accompagnatoria ai destinatari
1 La lettera accompagnatoria ai destinatari contiene:
a. un rimando alla decisione d’indizione; b. l’indicazione del termine di consultazione; c. se del caso, quesiti sui punti essenziali del progetto; d. l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.
2 La lettera accompagnatoria ai Cantoni si rivolge ai Governi.
Art. 10 Elenco dei destinatari (art. 4 cpv. 2 e 3 LCo) 1 Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le cerchie interessate definite dai dipartimenti d’intesa con la Cancelleria federale.
2 Negli elenchi dei destinatari non figurano unità dell’Amministrazione federale
centrale o decentralizzata.
Art. 11 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie della Confederazione 1 Il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere sui progetti riguardanti le procedure di loro com- petenza. 2 Sui progetti riguardanti lo statuto, l’organizzazione o l’amministrazione del Tribu- nale federale o di un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, il Tribunale federale e l’altra autorità giudiziaria interessata della Confederazione sono invitati a esprimersi prima dell’indizione della consultazione nell’ambito di un’indagine conoscitiva. Sono nuovamente invitati a esprimere il proprio parere nel corso della consultazione.
Art. 12 Informazione e pubblicazione (art. 5 cpv. 3 LCo) 1 La Cancelleria federale informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione.
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2 Essa informa gli Uffici dei due Consigli immediatamente dopo la decisione del
Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza. 3 Essa tiene una lista delle consultazioni in corso accessibile al pubblico in forma elettronica.
Art. 13 Comunicazione (art. 5 cpv. 3 LCo)
La Cancelleria federale annuncia l’indizione di ogni consultazione nel Foglio fede- rale.
Sezione 4: Svolgimento
Art. 14 Documentazione (art. 9 cpv. 1 lett. a LCo) 1 La Cancelleria federale rende accessibile la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consulta- zione. 2 La competente unità amministrativa o l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica invia la documentazione ai destinatari della consultazione.
Art. 15 Forma dei pareri (art. 7 cpv. 1 LCo)
I pareri sono inoltrati in forma cartacea o in forma elettronica.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri (art. 9 cpv. 1 lett. b LCo)
Scaduto il termine per rispondere, la competente unità amministrativa rende acces- sibili al pubblico i pareri e, in caso di procedura di consultazione in forma di con- ferenza, i relativi verbali.
Art. 17 Procedura di consultazione in forma di conferenza (art. 6 cpv. 1 e 7 cpv. 3 LCo)
1 La procedura di consultazione in forma di conferenza può anche svolgersi per
gruppi. 2 In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto.
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Sezione 5: Risultati della procedura di consultazione e seguito
Art. 18 Proposta al Consiglio federale (art. 8 LCo) 1 Nella proposta al Consiglio federale, il Dipartimento o la Cancelleria federale valuta e pondera in maniera sintetica i risultati della consultazione. Qualora si tratti di trasposizione o attuazione del diritto federale, è accordata particolare considera- zione ai pareri dei Cantoni. 2 Qualora i risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto rendano poco chiaro il seguito, occorre dapprima formulare una proposta in proposito al Consiglio federale.
Art. 19 Allegati alla proposta
1 In allegato alla proposta figurano:
a. il rapporto sui risultati; b. il progetto di atto e, per i progetti del Consiglio federale a destinazione dell’Assemblea federale, il progetto di messaggio, sempreché non sia stata formulata una proposta al Consiglio federale riguardo al seguito; c. il progetto dei comunicati stampa.
2 Gli allegati sono allestiti nelle tre lingue ufficiali.
3 Se il Tribunale federale lo richiede, il suo parere è ripreso integralmente nel pro- getto di messaggio.
Art. 20 Rapporto sui risultati (art. 7 cpv. 4 e art. 8 LCo) 1 Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore. 2 Per le consultazioni in forma di conferenza, il rapporto sui risultati comprende anche il verbale della conferenza.
Art. 21 Informazione e pubblicazione (art. 9 cpv. 1 lett. c LCo) 1 Immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale, la Cancelleria federale informa i mezzi di comunicazione. 2 Immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale, la Cancelleria federale rende accessibile in forma elettronica il rapporto sui risultati.
3 L’autorità amministrativa competente informa i partecipanti alla consultazione
della pubblicazione del rapporto sui risultati, indicando l’indirizzo elettronico, dove esso può essere ottenuto presso la Cancelleria federale.
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 giugno 19912 sulla procedura di consultazione è abrogata.
Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 1991 1632, 1996 1651
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