AS 2005 4109
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:
Art. 3 cpv. 4 4 Il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo prescritto e utilizzarlo correttamente: a. se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere diffici- le la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero suffi- ciente di dischi nuovi; b. se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo digitale, le carte del con- ducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l’attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.11
2005-0751 4109
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale RU 2005
4110