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AS 2005 4111

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 lett. d, l, w e x

3 Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

d. OCSM ordinanza dell’11 febbraio 20042 sulla circolazione stradale militare; l. OETV 2 ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi; w. OTDis ordinanza del 12 novembre 20034 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili; x. EN norma europea del Comitato europeo di normazione (CEN)

Art. 7 cpv. 4 4 Il «peso totale» è il peso determinante per l’ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare.

Art. 8 cpv. 2 e 4 2 Il «carico della sella d’appoggio» è la parte di peso del semirimorchio che grava sul dispositivo d’attacco del veicolo trattore a sella. 4 Il «carico dell’asse» è il peso che grava sulla carreggiata tramite le ruote di un asse singolo o di un gruppo di assi.

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Art. 11 cpv. 2 lett. k e l 2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue (per quelli adibiti al traspor- to di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti): k. gli «autosnodati» sono autobus e la parte posteriore di essi, che costituisce un veicolo indipendente, è accoppiata mediante articolazione a quella ante- riore in modo da costituire uno spazio ininterrotto per i passeggeri (classi M2 oltre 3,50 t o M3; l. i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l’energia elettri- ca necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario.

Art. 14 lett. b e c Sono «motoveicoli»: b. le «motoleggere», vale a dire i veicoli a motore a due o tre ruote, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e una cilindrata di

50 cm3 massima con motore a combustione interna. Le motoleggere a tre

ruote hanno un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t al massimo; c. le «slitte a motore», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono sterzati dal bloccaggio di un cingolo e non presentano le caratteristiche di monoassi o carri a mano provvisti di motore giusta l’articolo 17, larghe 1,30 m al massimo e lunghe 3,50 m al massimo, il cui peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, non supera 0,40 t.

Art. 15 cpv. 1 a 3 1 I «tricicli a motore» sono veicoli con tre ruote disposte in modo simmetrico e un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 1,00 t al massimo, che non sono conside- rati motoleggere. 2 I «quadricicli leggeri a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,35 t al massimo, una velocità per la loro costruzione di 45 km/h al massimo e una cilindrata di 50 cm3 al massimo con moto- re ad accensione comandata. Per gli altri motori, la potenza nominale massima è di 4 kW. Ai quadricicli leggeri a motore si applicano le prescrizioni concernenti le motoleggere. 3 I «quadricicli a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,40 t al massimo rispettivamente 0,55 t per veicoli adibiti al trasporto di cose e una prestazione nominale massima del motore di 15 kW. A siffatti veicoli si applicano le prescrizioni concernenti i tricicli a motore.

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Art. 18 lett. c Sono «ciclomotori»: c. le «carrozzelle per invalidi» motorizzate, vale a dire sedie a rotelle a un po- sto, con tre o più ruote e un dispositivo di propulsione proprio destinate all’impiego da parte di persone disabili, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilin- drata massima di 50 cm3 per motori a combustione interna.

Art. 19 cpv. 1 1 I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi.

Art. 23a Carrozzelle per invalidi Le prescrizioni relative ai carri a mano (art. 211) si applicano per analogia alle carrozzelle per invalidi non motorizzate, spinte da un accompagnatore oppure azio- nate dalla persona disabile, ad. es. mediante i cerchi delle ruote oppure manovelle.

Art. 24 cpv. 2

2 I «velocipedi per bambini» sono veicoli che corrispondono alla definizione di

velocipede, ma sono previsti specialmente per l’impiego da parte di bambini in età prescolastica.

Art. 27 cpv. 1 e 1bis 1 I carri di lavoro e i rimorchi di lavoro agricoli con larghezza eccessiva sono am- messi come veicoli speciali (art. 25) fino a una larghezza di 3,50 m. 1bis Gli altri veicoli agricoli che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati, sono ammessi come veicoli speciali fino a una larghezza di 3,00 m. Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici, la cui lar- ghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi. Del tipo di veicolo corrispondente deve esistere una versione con una larghezza massima di 2,55 m. La larghezza di un simile rimorchio non deve superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis).

Art. 33 cvp. 2

2 Vigono i seguenti intervalli d’esame:

a. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:

1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli

usati conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2,

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2. autobus,

3. rimorchi adibiti al trasporto di persone,

4. gli autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h,

5. i trattori a sella con un peso totale superiore a 3,5 t e una velocità mas-

sima superiore a 45 km/h,

6. i rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,5 t e

una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h,

7. i veicoli per il trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un

controllo successivo annuo secondo la SDR; b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:

1. motoveicoli,

2. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,

3. automobili leggere e pesanti,

4. furgoncini,

5. gli autofurgoni e gli autocarri con una velocità massima non superiore a

45 km/h,

6. i trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità

massima non superiore a 45 km/h,

7. autoveicoli adibiti ad abitazione e veicoli il cui interno è adibito a

locale;

8. abrogato

c. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

1. trattori industriali,

2. macchine semoventi,

3. i rimorchi di trasporto con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i

rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5; d. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

1. carri con motore,

2. carri di lavoro,

3. veicoli agricoli,

4. monoassi,

5. rimorchi di tutti questi generi di veicoli,

6. I rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t, esclusi i rimorchi

trainati da motoveicoli con una velocità massima ammessa non superio- re a 45 km/h,

7. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della

protezione civile;

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e. devono essere sottoposti a un esame in caso di cambiamento del detentore i veicoli di cui nelle lettere b, c e d, se l’ultimo esame risale a più di un anno e la prima messa in circolazione a più di dieci anni.

Art. 38 cpv. 1 lett. f, g, k–m, p e q, cpv. 1bis lett. g e m come anche cpv. 1ter 1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: f. specchi e altri sistemi per la visione indiretta e loro supporti, indicatori d’ingombro; g. ausili ottici; k. predellini e maniglie; l. gomme dei paraurti e gomme di protezione o dispositivi simili; m. piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non supera- no 0,30 m in stato di marcia, nella misura in cui la capacità di carico non sia aumentata; p. aste di presa dei veicoli elettrici del servizio di linea; q. parasole applicati fuori del veicolo. 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: g. specchi e altri sistemi per la visione indiretta e loro supporti, ausili ottici, indicatori d’ingombro; m. dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus (inclusi gli autosno- dati e i filobus), destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti. 1ter L’altezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però: a. antenne; b. aste di presa in posizione rialzata per i veicoli del servizio di linea.

Art. 40 rubrica e cpv. 3 Percorso circolare e spostamento laterale dello sbalzo superiore 3 Relativamente allo spostamento laterale dello sbalzo superiore, ai veicoli delle classi N, M2, e M3 si applicano le esigenze dell’allegato 1 della direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

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Art. 41 cpv. 2 2 Il costruttore deve fornire una garanzia per il peso massimo ammesso tecnicamen- te, per il carico rimorchiato ammesso tecnicamente e, per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per la capacità di carico di ogni asse.

Art. 44 cpv. 1 e 5 1 Fatto salvo il capoverso 3, in un punto facilmente accessibile deve essere fissata una targhetta di materiale resistente con iscritti in maniera indelebile il nome del costruttore, il numero d’identificazione del veicolo (numero del telaio ad es. codice- VIN con 17 cifre), il peso garantito, il peso totale garantito (in caso di veicoli tratto- ri), per gli autoveicoli e i loro rimorchi anche il carico garantito sull’asse dei singoli assi, per i semirimorchi anche il carico garantito sulla sella d’appoggio nonché un eventuale numero di approvazione CE.

5 Abrogato

Art. 46 cpv. 5 5 I metodi di misurazione per determinare la potenza continua si fondano sullo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni della norma

60349 dell’IEC per le misurazioni della potenza nell’ambito di una breve durata

d’esercizio (S2.

Art. 58 cpv. 6–8 6 La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cer- chioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni dei regolamenti ECE n. 30 (veicoli a motore e loro rimorchi) e ECE n. 54 (veicoli utilitari e loro rimorchi), del capitolo 1 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come anche nelle norme dell’ETRTO. Il costruttore, la capacità di carico degli pneumatici e l’indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile sugli pneumatici. Per gli pneumatici fuori norma, per pneumatici o combinazioni cerchioni-pneumatici deroganti alle norme e per gli pneumatici il cui impiego non corrisponde all’identificazione, è necessaria la garanzia del costruttore del veicolo o dello pneumatico. In siffatti casi, la marca, il tipo, le dimensioni ed eventuali identificazioni deroganti degli pneumatici e le necessarie esigenze devono essere iscritti nella licenza di circolazione. 7 Gli pneumatici di autoveicoli, di motoveicoli, di quadricicli a motore e di tricicli a motore devono essere muniti di una marca d’approvazione o di un marchio di con- trollo conformemente alle norme internazionali. 8 I veicoli delle classi M, N e O aventi una velocità massima per la loro costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformemente alle esigenze della direttiva n. 92/23 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al montaggio.

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Art. 60 cpv. 2 2 La parte di peso non deve superare 0,20 t per centimetro del battistrada per gli pneumatici con camera d’aria, ruote piene e simili, e 0,10 t per le ruote metalliche. Per i cingoli, la parte di peso non deve superare 8,2 kg per cm2 della superficie a contatto con il suolo. La superficie a contatto con il suolo corrisponde soltanto alla parte dei cingoli effettivamente appoggiata su una carreggiata piana.

Art. 69 cpv. 2 2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli della classe M1 fino a 3,50 t possono recare strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi per evidenziare i propri profili conformemente al regolamento ECE n. 104.

Art. 71 cpv. 3 3 Le porte sulla parete posteriore devono essere munite di un dispositivo di sicurezza che, in caso di apertura involontaria, eviti che sporgano dalle parti esterne fisse del veicolo. Sono eccettuate le porte che, per il carico e lo scarico, possono venirsi a trovare a contatto con la parte laterale esterna del veicolo ed essere bloccate in questa posizione. Le porte di compartimenti adibiti al trasporto di persone devono potersi aprire dall’interno, eccettuato per i veicoli adibiti ai trasporti di polizia.

Art. 73 cpv. 2 2 Le luci e i catarifrangenti dello stesso genere appaiati devono avere uguale forma, intensità e colore ed essere collocati simmetricamente rispetto all’asse longitudinale del veicolo e alla medesima altezza dal suolo. Ad eccezione delle luci di posteggio e dei fari di svolta, devono accendersi e spegnersi contemporaneamente.

Art. 75 cpv. 2 2 Le luci di posizione, le luci di coda, le luci di ingombro e la luce per illuminare la targa devono sempre accendersi insieme con i fari di profondità, i fari a luce anab- bagliante o i fari fendinebbia. Le luci di posizione, le luci di coda e le luci di ingom- bro possono servire anche da luci di posteggio, se sono collocate a 0,40 m al massi- mo dal bordo del veicolo.

Art. 76 rubrica e cpv. 6 Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda, luci di circolazione diurna e fari di svolta 6 Le esigenze per i fari di svolta si fondano sul regolamento ECE n. 119; le esigenze per il montaggio sul regolamento ECE n. 48.

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Art. 77 cpv. 1 1 Le luci di retromarcia non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto lo spazio vicino alla parte posteriore del veicolo. Se il fascio luminoso è diretto, il suo centro deve toccare il suolo a una distanza di 15 m al massimo. Luci di retromarcia supplementari conformemente all’articolo 110 capoverso 2 lettera f e all’arti- colo 193 capoverso 1 lettera q possono anche illuminare lo spazio vicino accanto al veicolo. Le luci di retromarcia devono spegnersi quando il veicolo avanza e quando è staccata l’accensione oppure, sui veicoli senza accensione elettrica, quando è staccato il contatto principale o sono spenti i fari di profondità e i fari a luce anabba- gliante.

Art. 81 Tergicristalli, dispositivo lavacristalli, sbrinatore e ventilazione 1 I parabrezza sopra i quali il conducente non può vedere facilmente devono essere muniti di tergicristalli solidi che mantengano pulita una superficie trasparente assai grande e di un dispositivo lavacristalli. 2 I tergicristalli devono funzionare automaticamente e effettuare al minimo 40 movi- menti al minuto. 3 Le cabine del conducente chiuse devono essere munite di un dispositivo (sbrinato- re, ventilazione) che impedisca al parabrezza di appannarsi o coprirsi di gelo durante la marcia, per lo meno sulla superficie spazzolata dai tergicristalli.

Art. 83 cpv. 1 1 Il «sistema d’allarme per veicoli (SAV)» è un’installazione fissata stabilmente che offre protezione contro azioni al o nel veicolo e deve proteggere contro l’uso non autorizzato il veicolo che ne è equipaggiato. Se non è approvato giusta la direttiva n. 74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore o i regolamenti ECE n. 97 o n. 116, devono essere adempiute le esigenze giusta gli articoli 83–88.

Art. 97 cpv. 2 lett. c e 4

2 La potenza utile (art. 46 cpv. 1) del motore di propulsione deve ammontare al

minimo per ogni tonnellata di peso totale a: c. 2,2 kW per gli autotreni trainati da trattori. 4 Per i veicoli delle classi M1 e N1, in occasione della procedura di approvazione del tipo, devono essere stabiliti il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Sono eccettuati i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (direttiva n. 70/156/CEE allegato XI).

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Art. 104 rubrica e cpv. 1bis Copertura della ruota, superficie frontale dispositivi di protezione laterale, dispositivi di protezione 1bis La superficie frontale dei veicoli della classe M1 con un peso totale massimo di 2,50 t e dei veicoli della classe N1 derivati da un veicolo della classe M1 con un peso totale massimo di 2,50 t deve soddisfare le esigenze della direttiva n. 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla prote- zione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio.

Art. 105 cpv. 5 5 La cabina del conducente degli autocarri e lo spazio riservato ai passeggeri sugli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone devono essere protetti contro le intemperie e poter essere aerati e riscaldati. I compartimenti riservati ai passeggeri e le cabine del conducente con una sola porta devono essere dotati di un’uscita di sicurezza giusta l’articolo 123 capoverso 3. Eccettuati sono i veicoli equipaggiati appositamente per il trasporto di detenuti.

Art. 110 cpv. 1 lett. a e 2 lett. d, f e g

1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari:

a. davanti: due fari di profondità (fissati stabilmente oppure orientabili median- te il dispositivo di guida), due fari fendinebbia, due luci di circolazione diur- na, due fari di svolta, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triango- lari; se vi sono quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeg- giatore;

2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

d. sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 24a lett. c 4 OAC) un contrasse- gno «medico/urgenza», «medico/servizio d’urgenza» (art. 78 cpv. 4); f. sui veicoli delle classi M2, M3, N1, N2 e N3 di lunghezza superiore a 6 m, oltre alle luci di retromarcia uno o due luci di retromarcia rivolti verso die- tro; queste possono essere azionate soltanto se almeno la luce di posizione è accesa; g. sui veicoli della classe N3 due fari di profondità supplementari, nella misura in cui soltanto quattro di essi possono accendersi contemporaneamente.

Art. 112 cpv. 4 4 Gli autoveicoli delle classi N2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N3 devono essere muniti, oltre che degli specchi retrovisori prescritti secondo il capoverso 1, di uno specchio anteriore, a destra di uno specchio esterno grandangolare e, sul lato oppo- sto al volante, di uno specchio d’accostamento. Le esigenze concernenti questi

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specchi e i loro ancoraggi si fondano sulla direttiva n. 71/127/CEE o la direttiva n. 2003/97/CE o sul regolamento ECE n. 46.

Art. 113 Abrogato

Art. 114 cpv. 2

2 Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più

estintori facilmente accessibili, approvati quanto al tipo, con un contenuto totale minimo di 6 kg. Le esigenze per il controllo e il mantenimento in assetto si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Il servizio di manutenzione deve essere svolto almeno ogni tre anni; il termine per il successivo servizio di manuten- zione deve essere indicato sull’estintore. Sono salve le ulteriori disposizioni della SDR.

Art. 115 Dispositivo antifurto Le automobili devono essere munite, oltre che di serratura delle porte e dell’inter- ruttore d’accensione, di un dispositivo antifurto efficace e non pericoloso durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cam- bio); nelle automobili con carrozzeria aperta le serrature delle portiere possono mancare. Gli altri autoveicoli devono essere muniti di un dispositivo di protezione efficace contro qualsiasi impiego non autorizzato.

Art. 118 lett. b, e nonché g Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h: b. sono ammessi pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radia- le, pneumatici con carcassa diagonale) per il medesimo veicolo (art. 58 cpv. 3). La marca d’approvazione o il marchio di controllo non sono neces- sari (art. 58 cpv. 7); e. concerne soltanto il testo francese. g. non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1);

Art. 120a Autoveicoli con velocità massima di 10 km/h Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti ecce- zioni: a. i dispositivi d’illuminazione fissati stabilmente non sono necessari (art. 109). All’illuminazione si applica l’articolo 30 capoversi 1 e 4 ONC. b. gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari, se i cenni di ma- no per indicare la direzione sono ben visibili da davanti e da dietro.

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Art. 121 cpv. 2 lett. a e b 2 I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo anti- sdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L’altezza minima dei corridoi deve essere di: a. per gli autobus con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi 1,80 m b. per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per il piano superiore di un autobus a due piani 1,50 m

Art. 123 cpv. 1 e 3 1 Gli autobus devono avere, sul lato destro, una porta con una larghezza utile di almeno 0,65 m e un’altra porta con una larghezza utile di almeno 0,55 m. 3 Gli autobus e i furgoncini devono essere muniti di un’uscita di sicurezza dalle dimensioni utili di almeno 0,60 × 0,43 m. Il numero (n) si determina in base alla formula seguente: Numero di passeggeri n≥ 10

Le porte sono assimilate alle uscite di sicurezza. Le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro ed essere ripartite il più regolarmente possibile sui due lati del veicolo. Esse devono potersi aprire o liberare facilmente e rapidamente; gli strumenti necessari a tale scopo devono essere ben visibili e a portata di mano.

Art. 133 cpv. 2 2 La trasmissione deve essere concepita in modo tale che quando il veicolo avanza con il rapporto di trasmissione più piccolo e con il motore al numero di giri corri- spondente alla potenza nominale, la velocità massima sia di 6 km/h.

Art. 136 cpv. 3 3 Ad eccezione di quello delle slitte a motore, il carico rimorchiato non deve supera- re il 50 per cento del peso definito nel capoverso 1, se è superiore a 80 kg.

Art. 138 cpv. 1 1 Su motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a moto- re aventi una velocità massima superiore a 45 km/h sono autorizzati pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale/carcassa diagonale), se il costruttore del veicolo attesta che il veicolo è adatto a tali pneumatici o se il costruttore degli pneumatici ha previsto una simile combinazione di pneumatici.

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Art. 144 cpv. 2 e 6–8

2 Abrogato

6 All’aumento della potenza del motore si applica l’articolo 97 capoverso 3.

7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le age- volazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. Sui veicoli con una velocità massima limitata a 15 km/h può mancare il faro a luce anabbagliante se vi è una luce di posi- zione. Ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il contrassegno e l’iscrizione della velocità massima è applicabile l’articolo 117 capo- verso 2. 8 I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore impiegati per il trasporto professionale di persone devono essere muniti di odocronografo conformemente all’articolo 100.

Art. 146 cpv. 5

5 Non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 81 cpv. 1).

Art. 155 cpv. 2 2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 81 cpv. 3).

Art. 158 cpv. 1 1I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria e un peso di cui all’articolo 136 capoverso 1 di oltre 0,25 t devono essere muniti di cinture di sicu- rezza conformi alle esigenze di cui all’articolo 72 capoverso 3. Per i posti a sedere centrali possono essere impiegate anche cinture addominali.

Art. 161 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 Sono «veicoli a motore agricoli» i trattori, i carri con motore, i carri di lavoro e i monoassi adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o simile (art. 86 ONC). Senza carico e su strada piana la loro velocità massima non deve superare 30 km/h. La trasmissione deve essere concepita in modo tale che quando il veicolo avanza con il rapporto di trasmissione più piccolo e con il motore al numero di giri corrispondente alla potenza nominale, la velocità massima sia di

6 km/h. La tolleranza di misurazione è del 10 per cento.

1bis I trattori agricoli che adempiono tutte le esigenze della direttiva n. 74/150/CEE o della direttiva n. 2003/37/CE e delle direttive singole ivi menzionate possono rag- giungere una velocità massima di 40 km/h. La tolleranza di misurazione è di 3 km/h. 1ter I veicoli a motore con velocità massima superiore a 40 km/h (tolleranza di misu- razione 3 km/h) che adempiono tutte le esigenze della direttiva n. 2003/37/CE e delle direttive singole ivi menzionate, possono essere immatricolati come trattori industriali. È fatto salvo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a (odocronografo).

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Art. 175 cpv. 1bis lett. c–e, cpv. 2 e 4 1bis Per i ciclomotori con dispositivo di propulsione elettrica, una potenza continua massima di 0,50 kW e una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h in esercizio puramente elettrico vigono le seguenti agevolazioni: c. non sono necessari: azionamento a pedali (art. 177 cpv. 3), sedile per il con- ducente (art. 178 cpv. 3), cavalletto (art. 179 cpv. 2) e specchio retrovisore (art. 181 cpv. 1); d. non si applica la disposizione sul diametro minimo della ruota motrice (art. 177 cpv. 5); e. si applicano le prescrizioni per l’illuminazione dei velocipedi (art. 216 e 217). Le luci prescritte nell’articolo 216 capoverso 1 devono essere fissate stabilmente. Non è necessario un catarifrangente davanti. 2 In deroga all’articolo 177 capoverso 4, le carrozzelle per invalidi possono avere più di due ruote; si applicano per analogia le rimanenti prescrizioni concernenti i ciclo- motori. Sono ammesse deroghe per consentire l’adeguamento del veicolo alla disabi- lità del conducente, a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzio- namento del veicolo non siano compromessi.

4 Un pezzo del motore che non può essere cambiato facilmente deve recare una

designazione del tipo del motore, l’indicazione della cilindrata e il nome del costrut- tore o la marca. Su tutti i veicoli dello stesso tipo, le indicazioni richieste devono essere fatte nello stesso modo e nello stesso punto ed essere indelebili.

Art. 176 cpv. 1 e 4 1 La potenza utile del motore e la potenza continua dei motori elettrici non deve superare 1,0 kW. Per i veicoli con motore elettrico si applicano inoltre le esigenze dell’articolo 51.

4 La regolazione base del punto di accensione non deve variare; sono ammessi la

regolazione automatica dell’accensione come pure un sistema di regolazione dei contatti dell’interruttore. Gli ugelli del carburatore non devono essere regolabili. Il dispositivo di scappamento deve recare un marchio indelebile. Se il dispositivo è smontabile sia il tubo di scarico che il silenziatore devono essere contrassegnati.

Art. 177 cpv. 3

3 I ciclomotori devono potere essere azionati mediante pedali.

Art. 178

1 Abrogato

2 Abrogato

3 I ciclomotori devono essere muniti di un sedile per il conducente. Il sedile può essere molleggiato.

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4 Non sono ammessi carrozzerie chiuse, archi antiribaltamento, schienali e poggia- piedi.

Art. 179 rubrica, cpv. 1 e 2 Cavalletto

1 Abrogato

2 I ciclomotori devono essere muniti di un cavalletto. Questo non deve danneggiare la carreggiata, deve ribaltare all’indietro automaticamente quando il veicolo è rimes- so sulle due ruote e rimanere ben fermo in tale posizione.

Art. 180 cpv. 2 lett. d–g

2 Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:

d. indicatori di direzione lampeggianti giusta l’articolo 142; l’articolo 79 capo- versi 1 e 2 è applicabile per analogia; e. una luce per illuminare la targa; f. un catarifrangente diretto verso il davanti; g. catarifrangenti ben visibili lateralmente, che possono essere applicati sulle ruote.

Art. 181 cpv. 3 e 4 3 I ciclomotori possono essere muniti al posto di un campanello, di un avvisatore conformemente alle esigenze della direttiva n. 93/30/CEE. 4 Le modificazioni dei ciclomotori sono vietate. La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa se sono conformi, in quanto alla loro costruzione, al tipo approvato o al modello originariamente ammesso. Sono eccettuate le parti di equipaggiamento sottoposte ad approvazione, come le luci e i catarifrangenti.

Art. 193 cpv. 1 lett. q

1 Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:

q. per i veicoli delle classi O1, O2, O3 e O4 di lunghezza superiore a 6 m, oltre alle luci di retromarcia, una o due luci di retromarcia supplementari visibili posteriormente; queste possono essere accese soltanto se la luce di posizione del veicolo trattore è inserita.

Art. 207 cpv. 6

6 I rimorchi con velocità massima ammessa superiore a 40 km/h, che adempiono

tutte le esigenze della direttiva n. 2003/37/CE e delle direttive singole ivi menziona- te, possono essere ammessi come rimorchi industriali.

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Art. 208 cpv. 2 e 3 2 Il freno di stazionamento può mancare sui rimorchi agricoli di lavoro se, dato il genere di costruzione, non possono mettersi improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento oppure se possono essere assicurati in modo altrettanto efficace mediante i cunei di cui sono dotati.

3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 214 cpv. 1 1 Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile.

Art. 215 cpv. 1 1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo suffi- cientemente solido.

Art. 216 Luci 1 Se è necessario un dispositivo d’illuminazione giusta l’articolo 30 capoverso 1 ONC, i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce illuminante non abba- gliante, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.

2 Le luci dei velocipedi non devono abbagliare.

3 L’allegato 10 si applica ai colori delle luci supplementari.

Art. 217 cpv. 1 e 3 1 Ai velocipedi devono essere fissati stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso l’avanti e uno rivolto verso dietro, con una superficie di almeno 10 cm2. Di notte e con buone condizioni atmosferiche i catarifrangenti devono essere visibili a

100 m nel fascio delle luci di profondità di un veicolo a motore.

3 L’allegato 10 si applica ai colori dei catarifrangenti.

Art. 222f Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del 10 giugno 2005 1 Per i veicoli importati prima dell’entrata in vigore di queste modifiche o costruiti in Svizzera, fatte salve disposizioni di altro tenore, è sufficiente il diritto previgente. 2 Ai veicoli sottoposti all’esame del tipo prima del 1° ottobre 2006 e per i veicoli esonerati dall’approvazione del tipo, il diritto previgente si applica relativamente all’articolo 40 capoverso 3 sullo spostamento laterale dello sbalzo superiore.

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3 Agli pneumatici di veicoli, ammessi per la prima volta alla circolazione prima del 1° ottobre 1980, si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 58 capover- so 7 sull’identificazione degli pneumatici. Fino al 1° gennaio 2009, tutti i veicoli possono essere equipaggiati con pneumatici secondo il diritto previgente. 4 Ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 2007, si applica fino al 1° ottobre 2011 il diritto previgente relativamente all’articolo 58 capoverso 8 sugli pneumatici. A partire da tale momento, i veicoli messi in circola- zione dopo il 1° ottobre 1980 possono essere equipaggiati soltanto con gli pneumati- ci conformemente alle nuove disposizioni. 5 Ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 2006, si applica il diritto previgente relativamente agli articoli 81 capoverso 1 e 144 capover- so 2 sul dispositivo lavacristalli e relativamente all’articolo 115 sul dispositivo antifurto. 6 Per i veicoli della classe N1 si applica fino al 1° gennaio 2008 il diritto previgente relativamente all’articolo 97 capoverso 4 sulla determinazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.

7 Ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo prima del 1° ottobre 2006, come

anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera prima del 1° ottobre 2007 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 123 capoversi 1 e 3 sulle esigenze per le porte e le uscite di sicurezza di autobus e fur- goncini. 8 Ai veicoli importati, costruiti o trasformati in Svizzera prima del 1° gennaio 2006 si applica il diritto previgente relativamente all’articolo 133 capoverso 2 e all’arti- colo 161 capoverso 1 sulla trasmissione. 9 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano – fatti salvi i capoversi 2, 4, 6 e 7 – le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sul momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

II

1 Gli allegati 2, 5–7 e 9–12 sono modificati conformemente ai testi allegati.

2 L’allegato 3 è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.

10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 2

N. 11 (Direttive della CE n. 70/156/CEE, 70/220/CEE, 71/127/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 74/61/CEE, 77/541/CEE, 80/1268/CEE, 87/404/CEE, 89/336/CEE, 92/6/CEE, 92/23/CEE, 92/24/CEE, 95/28/CE, 96/53/CE, 97/27/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2003/97/CE, 2003/102/CE, 2004/108/CE) N. 13 (Regolamenti ECE n. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 64, 65, 67, 70, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119) N. 21 (Direttive della CE n. 74/150/CEE, 86/298/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE) N. 22 (Regolamenti ECE n. 3, 4, 6, 7, 10, 23, 24, 38, 43, 77, 86, 96, 106, 112, 120) N. 31 (Direttive della CE n. 92/61/CEE, 93/93/CEE, 97/24/CE, 2002/24/CE) N. 32 (Regolamenti ECE n. 3, 10, 16, 22, 30, 37, 38, 39, 50, 53, 54, 60, 64, 75, 78, 112, 113, 114) N. 412 (Regolamenti ECE n. 22, 50, 60, 74, 113) N. 421 (Direttiva della CE n. 97/68/CE) N. 422 (Regolamento ECE n. 120)

Elenco delle prescrizioni estere e internazionali

1 Autoveicoli e loro rimorchi

11 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

70/156/CEE Direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: 78/315/CEE (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1) 78/547/CEE (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39) 80/1267/CEE (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34) 87/358/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 51) 87/403/CEE (GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag. 44) 92/53/CEE (GU n. L 255 del 10.8.1992, pag. 1) = versione consolidata 93/81/CEE (GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49) 95/54/CE (GU n. L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) 96/27/CE (GU n. L 169 dell’8.7.1996, pag. 1) 96/79/CE (GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 1) 97/27/CE (GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1) 97/28/CE (GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1) 98/14/CE (GU n. L 91 del 25.3.1998, pag. 1)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

corretta da (GU n. L 291 del 13.11.1999, pag. 39 98/91/CE (GU n. L 59 del 4.3.2000, pag. 22) 2000/40/CE (GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25) (GU n. L 203 del 10.8.2000, pag. 9) 2001/56/CE (GU n. L 292 del 9.11.2001, pag. 21) 2001/85/CE (GU n. L 42 del 13.2.2001, pag. 1) corretta da (GU n. L 125 del 21.5.2003, pag. 14) 2001/92/CE (GU n. L 291 del 8.11.2001, pag. 24) 2001/116/CE (GU n. L 18 del 21.1.2002, pag. 1) 2003/97/CE (GU n. L 25 del 29.1.2004, pag. 1) 2003/102/CE (GU n. L 321 del 6.12.2003, pag. 15) completata mediante la decisione 2004/90/CE (GU n. L 31 del 4.2.2004, pag. 21) 2004/3/CE (GU n. L 49 del 19.2.2004, pag. 36) 2004/78/CE (GU n. L 153 del 30.4.2004, pag. 104) corretta da (GU n. L 231 del 30.6.2004, pag. 69) 2004//104/CE (GU n. L 337 del 13.11.2004, pag. 13) corretta da (GU n. L 56 del 2.3.2005, pag. 35) 70/220/CEE Direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, ECE-R 83 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: 74/290/CEE (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61) 77/102/CEE (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32) 78/665/CEE (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48) 83/351/CEE (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1) 88/76/CEE (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1) 88/436/CEE (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1) corretta da (GU n. L 303 dell’8.11.1988, pag. 36) 89/458/CEE (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1) corretta da (GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 16) 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1) 93/59/CEE (GU n. L 186 del 28.6.1993, pag. 21) 94/12/CEE (GU n. L 100 del 23.3.1994, pag. 42) 96/44/CE (GU n. L 210 del 20.8.1996, pag. 25) 96/69/CE (GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 64) corretta da (GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23) 98/69/CE (GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1) corretta da (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31) corretta da (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 32/ Concerne soltanto il testo francese) 98/77/CE (GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

1999/102/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 43) 2001/1/CE (GU n. L 35 del 6.2.2001, pag. 34) 2001/100/CE (GU n. L 16 del 18.1.2002, pag. 32) 2002/80/EG (GU n. L 291 del 28.10.2002, pag. 20) 2003/76/CE (GU n. L 206 del 15.8.2003, pag. 29) 71/127/CEE Direttiva n. 71/127 del Consiglio, del 1° marzo 1971, ECE-R 46 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore; GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1, modificata dalle direttive: 79/795/CEE (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1) corretta da (GU n. L 10 del 15.1.1980, pag. 14) 85/205/CEE (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1) 86/562/CEE (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49) 88/321/CEE (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77) confronta anche la direttiva n. 2003/97/CE 71/320/CEE Direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, ECE-R 13 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 13-H membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli ECE-R 90 a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37, modificata dalle direttive: 74/132/CEE (GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7) 75/524/CEE (GU n. L 236 dell’8.9.1975, pag. 3) 79/489/CEE (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12) 85/647/CEE (GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1) 88/194/CEE (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47) 91/422/CEE (GU n. L 233 del 22.8.1991, pag. 21) 98/12/CE (GU n. L 81 del 18.3.1998, pag. 1) = versione consolidata 2002/78/EG (GU n. L 267 del 4.10.2002, pag. 23) 72/245/CEE Direttiva n. 72/245 del Consiglio, del 20 giugno 1972, ECE-R 10 relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore; GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15, modificata dalle direttive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 95/54/CE (GU n. L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) 2004/104/CE (GU n. L 337 del 13.11.2004, pag. 13) corretta da (GU n. L 56 del 2.3.2005, pag. 35) 72/306/CEE Direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972, concer- ECE-R 24 nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1, modificata dalle direttive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 97/20/CE (GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 21) 2005/21/CE (GU n. L 61 del 8.3.2005, pag. 25)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

74/61/CEE Direttiva n. 74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, ECE-R 18 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 97 membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego ECE-R 116 non autorizzato dei veicoli a motore; GU n. L 38 dell’11.2.1974, pag. 22, modificata dalla direttiva: 95/56/CE (GU n. L 286 del 29.11.1995, pag. 1) corretta da (GU n. L 40 del 13.2.98, pag. 18/concerne soltanto il testo tedesco e francese) e (GU n. L 103 del 3.4.1998, pag. 38/ concerne soltanto il testo tedesco) 77/541/CEE Direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 16 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ECE-R 44 alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95, modificata dalle direttive: 81/576/CEE (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32) 82/319/CEE (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17) corretta da (GU n. L 209 del 17.7.1982, pag. 48) 87/354/CEE (GU n. L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 90/628/CEE (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1) 96/36/CE (GU n. L 178 del 17.7.1996, pag. 15) 2000/3/CE (GU n. L 53 del 25.2.2000, pag. 1) corretta da (GU n. L 105 del 26.4.2005, pag. 5) 80/1268/CEE Direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, ECE-R 101 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore; GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive: 89/491/CEE (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 93/116/CE (GU n. L 329 del 30.12.1993, pag. 39) corretta da (GU n. L 42 del 15.2.1994, pag. 27) 1999/100/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 36) 2004/3/CE (GU n. L 49 del 19.2.2004, pag. 36) 87/404/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. 89/336/CEE Direttiva n. 89/336 del Consiglio, del 3 maggio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19, modificata dalle direttive: 92/31/CEE (GU n. L 126 del 12.5.1992, pag. 11) 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1) confronta anche la direttiva n. 2004/108/CE

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

92/6/CEE Direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa all’installazione e all’utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 27, corretta da GU n. L 244 del 30.9.1993, pag. 34 (Concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalla direttiva: 2002/85/CE (GU n. L 327 del 4.12.2002, pag. 8) corretta da (GU n. L 77 del 23.3.2005, pag. 15/ Concerne soltanto il testo tedesco) 92/23/CEE Direttiva n. 92/23 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ECE-R 30 agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ECE-R 54 nonché al montaggio; ECE-R 64 GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95, modificata ECE-R 117 dalle direttive: 2001/43/CE (GU n. L 211 del 4.8.2001, pag. 25) 2005/11/CE (GU n. L 46 del 17.2.2005, pag. 42) 92/24/CEE Direttiva n. 92/24 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ECE-R 89 ai dispositivi di limitazione della velocità e dei sistemi di limitazione della velocità comparabili, installati su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 154, modificata dalla direttiva: 2004/11/CE (GU n. L 44 del 14.2.2004, pag. 19) 95/28/CE Direttiva n. 95/28 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 34 del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla ECE-R 118 combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore; GU n. L 281 del 23.11.1995, pag. 1 96/53/CE Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; GU n. L 235 del 17.9.1996, pag. 59, modificata dalla direttiva: 2002/7/CE (GU n. L 67 del 9.3.2002, pag. 47) 97/27/CE Direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE; GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1, corretta da GU n. L 263 del 25.9.1997, pag. 30 (Concerne soltanto il testo francese), modificata dalle direttive: 2001/85/CE (GU n. L 42 del 13.2.2002, pag. 1) corretta da (GU n. L 125 del 21.5.2003, pag. 14) 2003/19/CE (GU n. L 79 del 26.3.2003, pag. 6)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

2001/56/CE Direttiva n. 2001/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei rimorchi, che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva n. 78/548/CEE del Consiglio; GU n. L 292 del 9.11.2001, pag. 21, modificata dalla direttiva: 2004/78/CE (GU n. L 153 del 30.4.2004, pag. 104) corretta da (GU n. L 231 del 30.6.2004, pag. 69) 2001/85/CE Direttiva n. 2001/85 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 36 del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da ECE-R 52 applicare ai veicoli adibiti al trasporto aventi più di otto posti ECE-R 66 a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica ECE-R 107 delle direttive n. 70/156/CEE e 97/27/CE; GU n. L 42 del 13.2.2002, pag. 1, corretta da GU n. L 125 del 21.5.2003, pag. 14 2003/97/CE Direttiva n. 2003/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 46 del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva n. 70/156/CEE e abroga la direttiva n. 71/127/CEE; GU n. L 25 del 29.1.2004, pag. 1, modificata dalla direttiva: 2005/27/CE (GU n. L 81 del 30.3.2005, pag. 44) 2003/102/CE Direttiva n. 2003/102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE del Consiglio; GU n. L 321 del 6.12.2003, pag. 15, completata mediante la decisione: 2004/90/CE (GU n. L 31 del 4.2.2004, pag. 21) 2004/108/CE Direttiva n. 2008/104 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva n. 89/336/CEE; GU n. L 390 del 31.12.2004, pag. 24

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13 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle 76/757/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 20.03.1982 Emend. 02 1) 01.07.1985 Emend. 02/Compl. 1 1) 04.05.1991 Emend. 02/Compl. 2 1) 15.02.1994 Emend. 02/Compl. 3 1) 15.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 18.01.1998 Emend. 02/Compl. 5 05.06.1998 Emend. 02/Compl. 5/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 02/Compl. 6 11.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 6/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 1) Rev. 2 del 22.10.1996

ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 76/760/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclusi); modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Emend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Emend. 00/Corr. 11) 07.08.1989 Emend. 00/Compl. 31) 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 41) 30.08.1992 Emend. 00/Compl. 51) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 61) 15.01.1997 Emend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 9 26.08.2002 Emend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 1 del 7.5.1997

ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 76/759/CEE uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 27.06.1987 Corr. 11) 24.07.1987 Emend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Emend. 01/Compl. 21) 28.02.1990 Corr. 1) 10.04.1990 Emend. 01/Compl. 31) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Emend. 01/Compl. 41) 02.12.1992 Emend. 01/Compl. 51) 13.01.1993 Emend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Emend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Emend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Emend. 01/Compl. 9 26.12.2000

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Emend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 01/Compl. 11/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 2 del 27.7.1993 ECE-R 7 Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 76/758/CEE uniformi per l’omologazione delle luci d’ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 15.08.1985 Emend. 01/Compl. 11) 02.07.1987 Corr. 11) 07.11.1988 Emend. 01/Compl. 21) 24.07.1989 Emend. 021) 05.05.1991 Emend. 02/Compl. 11) 24.09.1992 Corr. 21) 01.07.1992 Corr. 31) 04.09.1992 Emend. 02/Compl. 21) 26.01.1994 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 10.03.1995 Emend. 02/Compl. 31) 11.02.1996 Emend. 02/Compl. 41) 03.09.1997 Emend. 02/Compl. 51) 27.12.2000 Emend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 3 del 9.7.2001

ECE-R 8 Regolamento ECE n. 8 del 15 novembre 1967 sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 25.01.1971 Emend. 02 06.05.1974 Emend. 03 1) 12.03.1978 Emend. 04 1) 06.07.1986 Emend. 04/Compl. 1 1) 24.07.1989 Emend. 04/Compl. 2 1) 28.11.1990 Emend. 04/Compl. 3 1) 27.10.1992 Emend. 04/Compl. 4 1) 13.01.1993 Emend. 04/Compl. 5 1) 09.02.1994 Emend. 04/Compl. 4/Corr. 1 1) 01.07.1994 Rev. 3/Corr. 1 1) 10.03.1995 Emend. 04/Compl. 6 1) 15.01.1997 Emend. 04/Compl. 7 1) 03.09.1997 Emend. 04/Compl. 8 1) 25.12.1998 Emend. 04/Compl. 9 1) 14.05.1998 Emend. 04/Compl. 10 1) 04.02.1999 Emend. 05 1) 08.09.2001 Rev. 4/Corr. 1 1) 12.03.2003 1) Rev. 4 del 7.6.2002

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 72/245/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 19.03.1978 Emend. 021) 03.09.1997 Emend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Emend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Emend. 02/Compl. 2 12.08.2004 1) Rev. 2 dell’8.12.1997 ECE-R 12 Regolamento ECE n. 12 del 1°luglio 1969 sulle condizioni 74/297/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente del veicolo dallo sterzo in caso di urti per incidente; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1974 Emend. 02 1) 14.11.1982 Corr. 1 1) 02.02.1987 Corr. 2 1) 28.04.1988 Emend. 03 1) 24.08.1993 Emend. 03/Compl. 1 12.12.1996 Emend. 03/Compl. 2 25.12.1997 Emend. 03/Compl. 2/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 03/Compl. 3 23.03.2000 1) Rev. 3 del 30.5.1994 ECE-R 13 Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condizioni 71/320/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 29.08.1973 Emend. 02 1) 11.07.1974 Emend. 03 1) 04.01.1979 Emend. 04 1) 11.08.1981 Emend. 05 1) 26.11.1984 Emend. 05/Compl. 1 1) 01.04.1987 Emend. 05/Compl. 2 1) 05.10.1987 Emend. 05/Compl. 3 1) 29.07.1988 Emend. 06 1) 22.11.1990 Emend. 06/Compl. 1 1) 15.11.1992 Emend. 06/Compl. 2 1) 24.08.1993 Emend. 07 1) 18.09.1994 Emend. 08 1) 26.03.1995 Emend. 08/Compl. 1 1) 28.08.1996 Emend. 09 1) 28.08.1996 Emend. 09/Compl. 1 1) 15.01.1997 Emend. 09/Compl. 2 1) 22.02.1997 Emend. 09/Corr. 1 1) 12.03.1997 Emend. 09/Compl. 2/Corr. 1 1) 12.03.1997 Emend. 09/Corr. 2 1) 23.06.1997 Rev. 3/Corr. 1 1) 23.06.1997 Emend. 09/Compl. 3 1) 27.04.1998 Emend. 09/Compl. 4 1) 04.02.1999 Emend. 09/Compl. 2/Corr. 2 1) 11.11.1998 Emend. 09/Compl. 5 1) 27.12.2000

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 09/Compl. 61) 20.02.2002 Emend. 09/Compl. 5/Corr. 11) 27.06.2001 Emend. 09/Compl. 3/Corr. 11) 13.03.2002 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 11) 13.03.2002 Emend. 09/Compl. 71) 30.01.2003 Emend. 09/Compl. 5/Corr. 21) 26.06.2002 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 21) 12.03.2003 Emend. 09/Compl. 81) 26.02.2004 Emend. 09/Compl. 8/Corr. 11) 26.02.2004 Emend. 09/Compl. 6/Corr. 31) 10.03.2004 Emend. 09/Compl. 7/Corr. 11) 10.03.2004 Emend. 09/Compl. 9 13.11.2004 Emend. 09/Compl. 10 04.04.2005 Emend. 10 04.04.2005 1) Rev. 4 del 8.10.2004

ECE-R 13-H Regolamento ECE n. 13-H dell’11 maggio 1998 sulle 71/320/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli speciali per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 23.06.1999 Emend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Emend. 00/Corr. 2 05.07.2000 Emend. 00/Compl. 2 20.02.2002 Emend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Emend. 00/Corr. 4 12.03.2003 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 04.04.2005 ECE-R 14 Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condizioni 76/115/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 28.04.1976 Corr. 3 1) 10.08.1979 Emend. 02 1) 22.11.1984 Emend. 03 1) 29.01.1992 Emend. 03/Corr. 1 1) 11.09.1992 Emend. 02/Corr. 2 1) 11.09.1992 Emend. 02/Corr. 3 1) 12.03.1993 Emend. 04 1) 18.01.1998 Emend. 04/Corr. 1 1) 23.06.1997 Emend. 05 1) 04.02.1999 Emend. 05/Compl. 1 1) 26.12.2000 Emend. 05/Compl. 2 1) 08.09.2001 Emend. 05/Compl. 2/Corr. 1 1) 27.06.2001 Rev. 2/Corr. 1 1) 26.06.2002 Emend. 05/Compl. 3 1) 31.01.2003 Emend. 05/Compl. 4 16.07.2003 Emend. 06 26.02.2004 Emend. 05/Compl. 5 12.08.2004 Emend. 05/Compl. 4/Corr. 1 17.11.2004 Emend. 06/Corr. 1 17.11.2004 Emend. 06/Compl. 1 23.06.2005 1) Rev. 3 del 23.5.2003

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni 77/541/CEE uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.04.1972 Emend. 02 03.10.1973 Emend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Emend. 041) 22.12.1985 Corr. 21) 08.04.1988 Emend. 04/Compl. 11) 15.06.1988 Emend. 04/Compl. 21) 26.03.1989 Emend. 04/Compl. 31) 20.11.1989 Corr. 31) 09.11.1990 Emend. 04/Compl. 41) 04.10.1992 Emend. 04/Compl. 51) 16.08.1993 Rev. 3/Corr. 11) 26.08.1993 Emend. 04/Compl. 61) 18.10.1995 Emend. 04/Compl. 71) 18.01.1998 Emend. 04/Compl. 81) 04.02.1999 Emend. 04/Compl. 91) 23.03.2000 Emend. 04/Compl. 101) 27.12.2000 Emend. 04/Compl. 111) 08.09.2001 Emend. 04/Compl. 121) 20.02.2002 Emend. 04/Compl. 131) 31.01.2003 Emend. 04/Compl. 141) 16.07.2003 Emend. 04/Compl. 151) 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 11) 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 161) 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 16/Corr. 11) 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 21) 17.11.2004 1) Rev. 3 del 24.2.2005 ECE-R 17 Regolamento ECE n. 17 del 1° dicembre 1970 sulle 74/408/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto 78/932/CEE concerne la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificato da: in vigore dal: Emend. 021) 09.03.1981 Emend. 03 1) 01.05.1986 Corr. 1 1) 14.12.1987 Emend. 04 1) 28.01.1990 Rev. 3/Corr. 1 1) 11.09.1992 Emend. 04/Compl. 1 1) 26.01.1994 Emend. 05 1) 26.12.1996 Emend. 06 1) 18.01.1998 Emend. 06/Corr. 1 1) 10.03.1999 Emend. 07 1) 06.08.1998 Emend. 07/Compl. 1 1) 17.11.1999 Emend. 07/Compl. 2 1) 13.01.2000 Emend. 07/Corr. 1 1) 08.03.2000 Emend. 07/Compl. 1/Corr. 1 1) 27.06.2001 Rev. 4/Corr. 1 12.11.2003 Rev. 4/Corr. 2 23.06.2004 1) Rev. 4 del 31.7.2002

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 18 Regolamento ECE n. 18 del 1° marzo 1971 sulle condizioni 74/61/CEE uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione contro un impiego non autorizza- to; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 24.11.1980 Corr. 11) 02.05.1986 Emend. 021) 03.09.1997 Emend. 03 23.06.2005 1) Rev. 3 del […] ECE-R 21 Regolamento ECE n. 21 del 1° dicembre 1971 sulle 74/60/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro finiture interne; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 08.10.1980 Emend. 01/Compl. 1 1) 26.04.1986 Rev. 1/Corr. 1 1) 02.09.1986 Emend. 1/Compl. 2 18.01.1998 Emend. 01/Corr. 1 08.03.2000 Emend. 01/Compl. 3 31.01.2003 1) Rev. 2 del 12.8.1993 ECE-R 23 Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle 77/539/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Emend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Emend. 00/Compl. 3 1) 05.05.1991 Corr. 1 1) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 4 1) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 5 1) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 6 1) 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 7 1) 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) 07.03.2001 Emend. 00/Compl. 8 1) 26.08.2002 Emend. 00/Compl. 9 1) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 2 del 3.10.2003

ECE-R 24 Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle 72/306/CEE condizioni uniformi per: I l’omologazione dei motori ad accensione per compres- sione (motori diesel) per quanto concerne l’emissione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concer- ne il montaggio di un motore ad accensione per com- pressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel):

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11.09.1973 Emend. 021) 11.02.1980 Emend. 02/Compl. 11) 15.02.1984 Emend. 031) 20.04.1986 Emend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Emend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1)Rev. 2 del 25.4.1986 ECE-R 26 Regolamento ECE n. 26 del 1° luglio 1972 sulle condizioni 74/483/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11.09.1973 Corr. 1 23.05.1986 Emend. 02 13.12.1996 Emend. 02/Corr. 1 13.12.1996 Emend. 02/Compl. 1 06.07.2000 Emend. 03 23.06.2005 ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 25.09.1977 Emend. 02 1) 15.03.1981 Emend. 02/Compl. 1 1) 05.10.1987 Emend. 02/Compl. 2 1) 22.11.1990 Emend. 02/Compl. 3 1) 24.09.1992 Emend. 02/Compl. 3/Corr. 1 1) 23.08.1993 Emend. 02/Compl. 4 1) 01.03.1994 Emend. 02/Compl. 5 1) 08.01.1995 Emend. 02/Compl. 6 1) 26.12.1996 Emend. 02/Compl. 7 1) 05.03.1997 Emend. 02/Compl. 8 1) 14.05.1998 Emend. 02/Compl. 9 1) 06.02.1999 Emend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Emend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Emend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Emend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rev. 2 del 14.7.1999 ECE-R 34 Regolamento ECE n. 34 del 1° luglio 1975 sulle condizioni 95/28/CE uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi d’incendio; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.01.1979 Emend. 02 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 1 12.08.2004 ECE-R 36 Regolamento ECE n. 36 del 1° marzo 1976 sulle condizioni 2001/85/CE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la costruzione di autobus; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 08.02.1982 Emend. 021) 07.09.1986 Emend. 031) 14.12.1992

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Rev. 1/Corr. 11) 10.03.1995 Emend. 03/Compl. 11) 04.05.1998 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 12.11.1998 Emend. 03/Compl. 21) 06.08.1998 Rev. 1/Corr. 31) 10.03.1999 Emend. 03/Compl. 31) 06.07.2000 Emend. 03/Compl. 41) 28.12.2000 Emend. 03/Compl. 51) 21.02.2002 Emend. 03/Compl. 61) 20.08.2002 Emend. 03/Compl. 7 07.12.2002 Emend. 03/Compl. 7/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 03/Compl. 8 30.10.2003 Emend. 03/Compl. 9 12.08.2004 Emend. 03/Compl. 10 13.11.2004 1) Rev. 2 del 2.12.2002

ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 021) 27.10.1983 Emend. 031) 01.06.1984 Corr. 21) 07.04.1986 Emend. 03/Compl. 11) 23.10.1986 Emend. 03/Compl. 21) 27.10.1987 Emend. 03/Compl. 31) 30.03.1988 Emend. 03/Compl. 41) 23.07.1989 Emend. 03/Compl. 51) 03.08.1989 Emend. 03/Compl. 61) 29.11.1990 Emend. 03/Compl. 71) 05.05.1991 Emend. 03/Compl. 81) 06.09.1992 Emend. 03/Compl. 91) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 91) 23.08.1993 Emend. 03/Compl. 101) 05.03.1995 Emend. 03/Compl. 10/Corr. 11) 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 111) 16.06.1995 Emend. 03/Compl. 11/Corr. 11) 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 121) 11.02.1996 Emend. 03/Compl. 131) 23.01.1997 Emend. 03/Compl. 141) 03.09.1997 Emend. 03/Compl. 151) 14.05.1998 Emend. 03/Compl. 161) 17.05.1999 Emend. 03/Compl. 171) 17.11.1999 Emend. 03/Compl. 181) 13.01.2000 Emend. 03/Compl. 191) 28.12.2000 Emend. 03/Compl. 201) 09.09.2001 Emend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Emend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rev. 3/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Emend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Emend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rev. 3 del 19.10.2001

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni 77/538/CEE uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia poste- riori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Emend. 00/Compl. 21) 05.05.1991 Emend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 31) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 41) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 51) 03.09.1997 Emend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 9/Korr. 1 26.02.2004 1) Rev. 1 del 9.6.1998

ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle condi- 75/443/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montag- gio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 18.07.1988 Emend. 00/Compl. 2 1) 25.12.1997 Emend. 00/Compl. 3 1) 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 4 1) 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 1) 07.12.2002 1) Rev. 1 del 7.2.2003 ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle 92/22/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Emend. 00/Compl. 2 1) 04.04.1986 Emend. 00/Compl. 3 1) 31.03.1987 Emend. 00/Compl. 4 1) 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 5 1) 06.07.2000 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 1) 08.03.2000 Emend. 00/Compl. 6 1) 09.09.2001 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 1) 07.11.2001 Rev. 1/Corr. 1 1) 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 2 1) 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 7 1) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rev. 1 dell’11.2.2004 ECE-R 44 Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle 77/541/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di Alleg. I, XVII ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; et XVIII modificato da: in vigore dal: Emend. 01 17.11.1982 Emend. 01/Corr. 1 01.02.1984 Emend. 02 04.04.1986 Emend. 02/Compl. 1 08.11.1987 Emend. 02/Compl. 2 28.02.1989 Emend. 02/Compl. 3 29.11.1990 Corr. 1 11.09.1992

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 02/Corr. 1 11.09.1992 Emend. 02/Compl. 4 26.01.1994 Emend. 03 12.09.1995 Emend. 03/Corr. 1 10.03.1995 Emend. 03/Corr. 2 12.03.1997 Emend. 03/Compl. 1 18.01.1998 Emend. 03/Corr. 3 05.11.1997 Emend. 02/Compl. 41) 26.01.1994 Emend. 031) 12.09.1995 Emend. 03/Corr. 11) 10.03.1995 Emend. 03/Corr. 21) 12.03.1997 Emend. 03/Compl. 11) 18.01.1998 Emend. 03/Corr. 31) 05.11.1997 Emend. 03/Compl. 2 18.11.1999 Emend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 03/Corr. 4 08.11.2000 Emend. 03/Compl. 4 20.02.2002 Emend. 03/Compl. 5 26.02.2004 Emend. 03/Corr. 5 12.11.2003 Emend. 03/Compl. 5/Corr. 1 26.02.2004 Emend. 03/Compl. 6 12.08.2004 Emend. 03/Compl. 5/Corr. 2 17.11.2004 Emend. 03/Compl. 7 23.06.2005 Emend. 04 23.06.2005 1) Rev. 1 del 5.6.1998

ECE-R 46 Regolamento ECE n. 46 del 1° settembre 1981 sulle condizioni 71/127/CEE uniformi per l’omologazione di retrovisori e dei veicoli a motore 2003/97/EG per quanto concerne il collocamento dei retrovisori; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 21.10.1984 Emend. 01 05.10.1987 Emend. 01/Compl. 1 30.05.1988 Corr. 1 18.07.1988 Corr. 2 11.09.1992 Emend. 01/Compl. 2 12.03.1996 Emend. 01/Compl. 3 20.09.1994 Emend. 01/Compl. 4 03.01.1998 Emend. 02 23.06.2005 ECE-R 48 Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condizioni 76/756/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazio- ne luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 27.06.1987 Emend. 00/Compl. 2 1) 08.01.1991 Emend. 01 1) 09.02.1994 Emend. 01/Corr. 1 1) 25.06.1993 Emend. 01/Corr. 2 1) 01.07.1994 Rev. 1/Corr. 1 1) 10.03.1995 Emend. 01/Corr. 3 1) 10.03.1995 Emend. 01/Corr. 4 1) 30.06.1995 Emend. 01/Compl. 1 1) 20.12.1995 Emend. 01/Compl. 2 1) 03.09.1997 Emend. 01/Compl. 1) 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 3/Corr. 1) 23.06.1997 Emend. 02 1) 27.02.1999

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 02/Compl. 11) 18.11.1999 Emend. 02/Compl. 21) 06.07.2000 Emend. 02/Compl. 31) 20.08.2002 Emend. 02/Compl. 41) 31.01.2003 Emend. 02/Compl. 51) 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 12.03.2003 Emend. 02/Compl. 61) 30.10.2003 Emend. 02/Compl. 71) 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 81) 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 Emend. 02/Compl. 10 23.06.2005 1) Rev. 3 del 19.10.2004

ECE-R 49 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni 88/77/CEE uniformi per l’omologazione di motori diesel e dei veicoli equipaggiati con motore diesel per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti prodotti dal motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 02.03.1983 Emend. 011) 14.05.1990 Emend. 021) 30.12.1992 Emend. 02 Corr. 11) 11.09.1992 Emend. 02 Corr. 21) 30.06.1995 Emend. 02/Compl. 11) 18.05.1996 Emend. 02/Compl. 21) 28.08.1996 Emend. 02/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Emend. 02/Compl. 1/Corr. 21) 12.11.1998 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 12.11.1998 Emend. 03 27.12.2001 Emend. 04 31.01.2003 1) Rev. 3 del 2.11.2000

ECE-R 52 Regolamento ECE n. 52 del 1° novembre 1982 sulle condi- 2001/85/CE zioni uniformi sulle caratteristiche di costruzione di furgoncini e autobus (M2, M3 per trasporti pubblici con un numero di posti limitato (mass. 23 compreso il conducente); modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 12.09.1995 Emend. 01/Compl. 1 1) 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 2 1) 29.12.2000 Emend. 01/Compl. 3 1) 21.02.2002 Emend. 01/Compl. 4 1) 15.08.2002 Emend. 01/Compl. 5 1) 07.12.2002 Emend. 01/Compl. 5/Corr. 1 1) 13.11.2002 Emend. 01/Compl. 6 12.08.2004 Emend. 01/Compl. 7 13.11.2004 1) Rev. 2 dell’8.7.2003

ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 1 1) 28.04.1988 Emend. 00/Compl. 2 1) 03.09.1989 Emend. 00/Compl. 3 1) 18.08.1991 Corr. 2 1) 15.06.1992

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 00/Compl. 41) 14.01.1993 Emend. 00/Compl. 51) 10.06.1994 Emend. 00/Compl. 61) 18.04.1995 Emend. 00/Compl. 71) 15.08.1995 Emend. 00/Compl. 81) 26.12.1996 Emend. 00/Compl. 91) 22.02.1997 Rev. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Emend. 00/Compl. 101) 24.05.1998 Emend. 00/Compl. 111) 07.02.1999 Emend. 00/Compl. 121) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 131) 29.03.2001 Emend. 00/Compl. 141) 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 151) 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Emend. 00/Compl. 16 13.11.2003 1) Rev. 2 del 16.4.2004

ECE-R 55 Regolamento ECE n. 55 del 1° marzo 1983 sulle condizioni 94/20/CE uniformi per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni di veicoli; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.12.1993 Emend. 01 16.09.2001 Emend. 01/Corr. 1 13.03.2002 ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Emend. 00/Compl. 2 30.10.2003 ECE-R 65 Regolamento ECE n. 65 del 15 giugno 1986 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 24.08.1993 Emend. 00/Compl. 2 23.01.1997 Emend. 00/Compl. 3 15.08.2002 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 13.11.2004 ECE-R 67 Regolamento ECE n. 67 del 1° giugno 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di: I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli dotati di un equipaggiamento speciale per l’impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l’installazione di detto equipag- giamento: modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 13.11.1999 Corr. 1 1) 10.11.1999 Emend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 01/Compl. 1 29.03.2001 Emend. 01/Corr. 2 27.06.2001 Emend. 01/Compl. 2 16.07.2003

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2003 Emend. 01/Compl. 3 13.11.2004 Emend. 01/Compl. 4 04.04.2005 Emend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rev. 1 del 4.8.2000 ECE-R 70 Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 27.09.1997 Emend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Emend. 01/Compl. 1 03.01.1998 Emend. 01/Compl. 2 07.02.1999 Emend. 01/Compl. 3 12.09.2001 Emend. 01/Corr. 2 17.11.2004 ECE-R 77 Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle 77/540/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992 Corr. 1 1) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 3 1) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 4 1) 27.09.1997 Emend. 00/Compl. 5 1) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Emend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 1) Rev. 1 dell’11.7.2001

ECE-R 79 Regolamento ECE n. 79 del 1° dicembre 1988 sulle condizio- 70/311/CEE ni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 11.02.1990 Corr. 1 1) 09.11.1990 Emend. 00/Compl. 2 05.12.1994 Corr. 2 30.06.1995 Emend. 01 14. 8.1995 Emend. 01/Compl. 1 07.02.1999 Emend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 01/Compl. 3 04.04.2005 1) Rev. 1 del 5.2.1991

ECE-R 83 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle 70/220/CEE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 30.12.1992 Emend. 01/Corr. 11) 11.09.1992 Emend. 01/Corr. 21) 01.07.1994 Emend. 021) 02.07.1995 Emend. 031) 07.12.1996 Emend. 03/Compl. 11) 14.05.1998 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1999

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 041) 13.11.1999 Emend. 04/Corr. 11) 10.11.1999 Emend. 051) 29.03.2001 Emend. 03/Compl. 1/Corr. 21) 08.11.2000 Emend. 05/Compl. 11) 12.09.2001 Emend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Emend. 05/Compl. 21) 21.02.2002 Emend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Emend. 05/Corr. 21) 25.06.2003 Emend. 05/Compl. 31) 27.02.2004 Emend. 05/Compl. 41) 12.08.2004 Emend. 05/Corr. 3 23.06.2004 Emend. 05/Compl. 5 04.04.2005 1) Rev. 3 del 14.6.2005 ECE-R 85 Regolamento ECE n. 85 del 15 settembre 1990 sulle 80/1269/CEE condizioni uniformi per l’omologazione di motori a combu- stione interna o di sistemi elettrici, destinati alla propulsione di veicoli a motore delle classi M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 09.07.1996 Emend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Emend. 00/Compl. 3 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 4 23.06.2005 ECE-R 87 Regolamento ECE n. 87 del 1° novembre 1990 sulle condi- 76/758/CEE zioni unitarie per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Emend. 00/Compl. 2 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 ECE-R 89 Regolamento ECE n. 89 del 1° ottobre 1992 sulle condizioni 92/24/CEE uniformi per l’omologazione di: I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV): modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.08.2002 ECE-R 90 Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle condi- 71/320/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle guarnizioni dei freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i loro rimor- chi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 18.09.1994 Emend. 01/Compl. 1 1) 14.08.1995

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 01/Compl. 21) 05.03.1997 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 21) 11.03.1998 Emend. 01/Compl. 31) 13.11.1999 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 31) 10.03.1999 Emend. 01/Compl. 41) 29.12.2000 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 41) 08.03.2000 Emend. 01/Compl. 5 07.12.2002 1) Rev. 1 dell’11.7.2001 ECE-R 91 Regolamento ECE n. 91 del 15 ottobre 1993 sulle condizioni 76/758/CEE uniformi per l’omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Emend. 00/Compl. 2 21.09.1997 Emend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Emend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 7 23.06.2005 ECE-R 94 Regolamento ECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle condizioni 96/79/CE uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 ≤ 5 t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 12.08.1996 Emend. 01 12.08.1998 Emend. 01/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 01/Corr. 1 26.06.2002 ECE-R 95 Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizioni 96/27/CE uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 2 10.03.1995 Emend. 01 12.08.1998 Emend. 01/Compl. 1 14.11.1999 Emend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Emend. 02 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 1 12.08.2004 ECE-R 97 Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condizioni 74/61/CEE uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 02.10.1997 Emend. 00/Corr. 1 05.11.1997 Emend. 01 13.01.2000 Emend. 01/Compl. 1 12.09.2001 Emend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Emend. 01/Compl. 3 12.08.2002

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 13.03.2002 ECE-R 98 Regolamento ECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Emend. 00/Corr. 1 07.11.2001 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 12.08.2004 Emend. 00/Compl. 5 13.11.2004 ECE-R 99 Regolamento ECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 07.05.1998 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.2004 ECE-R 100 Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 28.06.1996 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 ECE-R 101 Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle condi- 80/1268/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1 per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 10.08.1997 Emend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Emend. 00/Compl. 3 05.02.2000 Emend. 00/Compl. 4 12.09.2001 Emend. 00/Compl. 5 31.01.2003 Emend. 00/Compl. 6 04.04.2005 ECE-R 103 Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condi- zioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostitu- zione per i veicoli a motore modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 06.07.2000 Emend. 00/Compl. 2 04.04.2005 ECE-R 104 Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni retrori- flettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 105 Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione modificato da: in vigore dal: Emend. 01 13.01.2000 Emend. 02 05.12.2001 Emend. 02/Corr. 1 13.03.2002 Emend. 02/Corr. 2 13.11.2002 Emend. 02/Corr. 3 12.03.2003 Emend. 03 23.06.2005 ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi modificato da: In vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 13.11.2004 ECE-R 107 Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizio- 2001/85/CE ni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro caratteri- stiche generali di costruzione modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 12.11.1998 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 2 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 3 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 4 30.10.2003 Emend. 01 12.08.2004 ECE-R 108 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Emend. 00/Compl. 1 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 2 23.06.2005 ECE-R 109 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Emend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 1/Corr. 1 12.03.2003 Emend. 00/Compl. 2 13.11.2004

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 110 Regolamento ECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di: I parti di costruzione speciali per veicoli a motore nel cui sistema di propulsione viene impiegato gas naturale compresso (GNC); II veicoli comprendenti l’installazione di parti di costruzione speciali di un tipo omologato per l’impiego di gas naturale compresso (GNC) nel suo sistema di propulsione: modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 00/Corr. 2 27.06.2001 Emend. 00/Compl. 1 31.01.2003 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 3 12.08.2004 ECE-R 111 Regolamento ECE n. 111, del 28 dicembre 2000, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei veicoli-cisterna delle classi N e O per quanto concerne la sicurezza al travaso; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 04.04.2005 ECE-R 112 Regolamento ECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle 76/761/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 ECE-R 114 Regolamento ECE n. 114 del 1° febbraio 2003 sulle condizioni unitarie per l’omologazione: I di un modulo airbag per un sistema airbag di ricambio; II di un volante di ricambio munito di modulo airbag di tipo omologato; III di un sistema airbag di ricambio che non è alloggiato nel volante di ricambio. ECE-R 115 Regolamento ECE n. 115 del 30 ottobre 2003 sulle condizioni unitarie per l’omologazione: I di sistemi speciali di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II di sistemi speciali di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore. ECE-R 116 Regolamento ECE n. 116 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 74/61/CEE tecniche unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato ECE-R 117 Regolamento ECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 92/23/CEE unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne il rumore di rotolamento

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 118 Regolamento ECE n. 118 del 6 aprile 2005 sulle condizioni 95/28/CE unitarie relative al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore ECE-R 119 Regolamento ECE n. 119 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore

2 Trattori agricoli

21 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

74/150/CEE Direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concer- nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata dalle direttive: 79/694/CEE (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17) 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 88/297/CEE (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52) corretta da (GU n. L 118 del 6.5.1998, pag. 42) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 2000/2/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 2000/25/CE (GU n. L 173 del 12.7.2000, pag. 1) 2001/3/CE (GU n. L 28 del 30.1.2001, pag. 1) confronta anche la direttiva n. 2003/37/CE 86/298/CEE Direttiva n. 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; GU n. L 186 dell’8.7.1986, pag. 26, modificata dalle direttive: 89/682/CEE (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29) corretta da (GU n. L 145 del 9.6.2005, pag. 42) 2000/19/CE (GU n. L 94 del 14.4.2000, pag. 31) 2000/25/CE Direttiva n. 2000/25 del Consiglio, del 22 maggio 2000, ECE-R 96 relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinanate prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali; GU n. L 173 del 12.7.2000, pag. 1, modificata dalla direttiva: 2005/13/CE (GU n. L 55 del 1.3.2005, pag. 35)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

2003/37/CE Direttiva n. 2003/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercam- biabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva n. 74/150/CEE; GU n. L 171 del 9.7.2003, pag. 1, modificata dalla direttiva: 2005/13/CE (GU n. L 55 del 1.3.2005, pag. 35)

22 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle 79/532/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 20.03.1982 Emend. 02 1) 01.07.1985 Emend. 02/Compl. 1 1) 04.05.1991 Emend. 02/Compl. 2 1) 15.02.1994 Emend. 02/Compl. 3 1) 15.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 18.01.1998 Emend. 02/Compl. 5 05.06.1998 Emend. 02/Compl. 5/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 02/Compl. 6 11.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 6/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 1) Rev. 2 del 22.10.1996

ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 79/532/CEE unitarie per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Emend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Emend. 00/Corr. 11) 07.08.1989 Emend. 00/Compl. 31) 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 41) 30.08.1992 Emend. 00/Compl. 51) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 61) 15.01.1997 Emend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Emend. 01/Compl. 9 26.08.2002 Emend. 01/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 1 del 7.5.1997

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 79/532/CEE unitarie per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 27.06.1987 Corr. 11) 24.07.1987 Emend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Emend. 01/Compl. 21) 28.02.1990 Corr. 1) 10.04.1990 Emend. 01/Compl. 31) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Emend. 01/Compl. 41) 02.12.1992 Emend. 01/Compl. 51) 13.01.1993 Emend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Emend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Emend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Emend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Emend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Emend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 01/Compl. 11/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 2 del 27.7.1993

ECE-R 7 Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni 79/532/CEE unitarie relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 15.08.1985 Emend. 01/Compl. 1 1) 02.07.1987 Corr. 1 1) 07.11.1988 Emend. 01/Compl. 2 1) 24.07.1989 Emend. 02 1) 05.05.1991 Emend. 02/Compl. 1 1) 24.09.1992 Corr. 2 1) 01.07.1992 Corr. 3 1) 04.09.1992 Emend. 02/Compl. 2 1) 26.01.1994 Emend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) 10.03.1995 Emend. 02/Compl. 3 1) 11.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 1) 03.09.1997 Emend. 02/Compl. 5 1) 27.12.2000 Emend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 3 del 9.7.2001

ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 75/322/CEE unitarie per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 19.03.1978 Emend. 02 1) 03.09.1997 Emend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Emend. 02/Compl. 1 04.02.1999

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Emend. 02/Compl. 2 12.08.2004 1) Rev. 2 dell’8.12.1997 ECE-R 23 Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle condizio- 79/532/CEE ni unitarie per l’omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Emend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Emend. 00/Compl. 31) 05.05.1991 Corr. 11) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 41) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 51) 11.02.1996 Emend. 02/Compl. 61) 18.01.1998 Emend. 00/Compl. 71) 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 07.03.2001 Emend. 00/Compl. 81) 26.08.2002 Emend. 00/Compl. 91) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 2 del 3.10.2003

ECE-R 24 Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle condizio- 77/537/CEE ni unitarie per: I l’omologazione dei motori ad accensione per compres- sione (motori diesel) per quanto concerne l’emissione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel): modificato da: in vigore dal: Emend. 01 11.09.1973 Emend. 02 1) 11.02.1980 Emend. 02/Compl. 1 1) 15.02.1984 Rev. 2/Emend. 03 20.04.1986 Emend. 03 1) 20.04.1986 Emend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Emend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1) Rev. 2 del 25.4.1986 ECE-R 28 Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 07.02.1984 Emend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Compl. 2/Corr. 1 16.06.1992 Emend. 00/Compl. 3 28.12.2000

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni 79/532/CEE unitarie per l’omologazione dei proiettori fendinebbia poste- riori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Emend. 00/Compl. 21) 05.05.1991 Emend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 31) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 41) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 51) 03.09.1997 Emend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 9/Korr. 1 26.02.2004 1) Rev. 1 del 9.6.1998

ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle 89/173/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei vetri di sicurezza Allegato III e dei materiali d’invetriatura; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Emend. 00/Compl. 2 1) 04.04.1986 Emend. 00/Compl. 3 1) 31.03.1987 Emend. 00/Compl. 4 1) 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 5 1) 06.07.2000 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 1 1) 08.03.2000 Emend. 00/Compl. 6 1) 09.09.2001 Emend. 00/Compl. 6/Corr. 1 1) 07.11.2001 Rev. 1/Corr. 1 1) 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 4/Corr. 2 1) 13.03.2002 Emend. 00/Compl. 7 1) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rev. 2 dell’11.2.2004

ECE-R 77 Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle 79/532/CEE condizioni unitarie per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Emend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992 Corr. 1 1) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 3 1) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 4 1) 27.09.1997 Emend. 00/Compl. 5 1) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Emend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004 1) Rev. 1 dell’11.7.2001

ECE-R 86 Regolamento ECE n. 86 del 1° agosto 1990 sulle condizioni 78/933/CEE unitarie per l’omologazione di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 96 Regolamento ECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condi- 97/68/CE zioni unitarie per l’omologazione di motori ad accensione per 2000/25/CE compressione destinati ai trattori agricoli e forestali e su macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissio- ni di agenti inquinanti provenienti dal motore; modificato da: in vigore dal: Corr. 1 30.06.1995 Emend. 00/Compl. 1 05.03.1997 Emend. 00/Compl. 2 05.02.2000 Emend. 01 16.09.2001 Emend. 01/Compl. 1 31.01.2003 Emend. 01/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 13.01.2000 Emend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Emend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 13.11.2004 ECE-R 112 Regolamento ECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle 79/532/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 ECE-R 120 Regolamento ECE n. 120 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante

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3 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli

a motore e tricicli a motore

31 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

92/61/CEE Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72, corretta da GU n. L 151 del 18.6.1999, pag. 40, modificata dalla direttiva: 2000/7/CE (GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1) Direttiva abrogata dalla cap. V articolo 19 della direttiva n. 97/24/CE GU n. L 49 del 22.2.2003, pag. 24 93/31/CEE Direttiva n. 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 19 corretta da GU n. L 239 del 9.7.2004, pag. 36 2000/72/CE (GU n. L 300 del 29.11.2000, pag. 18) 93/93/CEE Direttiva n. 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 76, modificata dalla direttiva: 2004/86/CE (GU n. L 236 del 7.7.2004, pag. 12) 97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1, corretta da GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalle direttive: 2002/51/CE (GU n. L 252 del 20.9.2002, pag. 20) 2003/77/CE (GU n. L 211 del 21.8.2003, pag. 24) 2005/30/CE (GU n. L 106 del 27.4.2005, pag. 17) Capitolo 1 Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro ECE-R 30 montaggio; ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 Capitolo 2 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei ECE-R 3 veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 81 Capitolo 5 Misure contro l’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 6 Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 7 Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due ECE-R 10 o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico ECE-R 41 dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 10 Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 11 Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza ECE-R 16 dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Capitolo 12 Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati, 2002/24/CE Direttiva n. 2002/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio; GU n. L 124 del 9.5.2002, pag. 1, corretta da GU n. L 49 del 22.2.2003, pag. 24, modificata dalle direttive: 2003/77/CE (GU n. L 211 del 21.8.2003, pag. 24) 2005/30/CE (GU n. L 106 del 27.4.2005, pag. 17)

32 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE–R 3 Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle 97/24/CE condizioni unitarie per l’omologazione dei catadiottri Capitolo 2 dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 20.03 1982 Emend. 02 1) 01.07.1985 Emend. 02/Compl. 1 1) 04.05.1991 Emend. 02/Compl. 2 1) 15.02.1994 Emend. 02/Compl. 3 1) 15.02.1996 Emend. 02/Compl. 4 18.01.1998 Emend. 02/Compl. 5 05.06.1998 Emend. 02/Compl. 5/Corr. 1 08.11.2000 Emend. 02/Compl. 6 11.08.2002

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Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2005

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 02/Compl. 7 16.07.2003 Emend. 02/Compl. 6/Corr. 1 12.11.2003 Emend. 02/Compl. 8 12.08.2004 Emend. 02/Compl. 9 13.11.2004 1) Rev. 2 del 22.10.1996 ECE–R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto Capitolo 8 concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 19.03.1978 Emend. 021) 03.09.1997 Emend. 02/Corr. 1 11.03.1998 Emend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Emend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Emend. 02/Compl. 2 12.08.2004 1) Rev. 2 dell’8.12.1997

ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione di: Capitolo 11 I cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per persone nei veicoli a motore; II veicoli equipaggiati con cinture di sicurezza: modificato da: in vigore dal: Emend. 01 18.04.1972 Emend. 02 03.10.1973 Emend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Emend. 041) 22.12.1985 Corr. 21) 08.04.1988 Emend. 04/Compl. 11) 15.06.1988 Emend. 04/Compl. 21) 26.03.1989 Emend. 04/Compl. 31) 20.11.1989 Corr. 31) 09.11.1990 Emend. 04/Compl. 41) 04.10.1992 Emend. 04/Compl. 51) 16.08.1993 Rev. 3/Corr. 11) 26.08.1993 Emend. 04/Compl. 61) 18.10.1995 Emend. 04/Compl. 71) 18.01.1998 Emend. 04/Compl. 81) 04.02.1999 Emend. 04/Compl. 92) 23.03.2000 Emend. 04/Compl. 101) 27.12.2000 Emend. 04/Compl. 111) 08.09.2001 Emend. 04/Compl. 121) 20.02.2002 Emend. 04/Compl. 131) 31.01.2003 Emend. 04/Compl. 141) 16.07.2003 Emend. 04/Compl. 151) 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 11) 26.02.2004 Emend. 04/Compl. 161) 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 16/Corr. 11) 12.08.2004 Emend. 04/Compl. 15/Corr. 21) 17.11.2004 1) Rev. 5 del 24.2.2005

4159

Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2005

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclo- motori; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 07.03.1975 Emend. 021) 24.03.1982 Emend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 11) 02.08.1983 Corr. 21) 09.10.1985 Corr. 31) 20.08.1986 Emend. 031) 19.07.1988 Emend. 03/Compl. 11) 05.05.1991 Emend. 041) 20.03.1995 Emend. 04/Corr. 11) 10.03.1995 Emend. 04/Compl. 11) 18.01.1998 Emend. 04/Corr. 21) 05.11.1997 Emend. 04/Compl. 21) 13.01.2000 Emend. 051) 30.06.2000 Emend. 05/Corr. 11) 08.03.2000 Emend. 05/Corr. 21) 08.11.2000 Emend. 05/Corr. 3 27.06.2001 Emend. 05/Compl. 1 20.02.2002 1) Rev. 4 del 24.9.2002

ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a Capitolo 1 motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 25.09.1977 Emend. 02 1) 15.03.1981 Emend. 02/Compl. 1 1) 05.10.1987 Emend. 02/Compl. 2 1) 22.11.1990 Emend. 02/Compl. 3 1) 24.09.1992 Emend. 02/Compl. 3/Corr. 1 1) 23.08.1993 Emend. 02/Compl. 4 1 ) 01.03.1994 Emend. 02/Compl. 5 1 ) 08.01.1995 Emend. 02/Compl. 6 1 ) 26.12.1996 Emend. 02/Compl. 7 1 ) 05.03.1997 Emend. 02/Compl. 8 1 ) 14.05.1998 Emend. 02/Compl. 9 1 ) 06.02.1999 Emend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Emend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Emend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Emend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Emend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Emend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rev. 2 del 14.7.1999 ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle 97/24/CE condizioni uniformi per l’omologazione delle lampade Capitolo 2 utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 20.10.1981 Emend. 02 1) 27.10.1983 Emend. 03 1) 01.06.1984

4160

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Corr. 21) 07.04.1986 Emend. 03/Compl. 11) 23.10.1986 Emend. 03/Compl. 21) 27.10.1987 Emend. 03/Compl. 31) 30.03.1988 Emend. 03/Compl. 41) 23.07.1989 Emend. 03/Compl. 51) 03.08.1989 Emend. 03/Compl. 61) 29.11.1990 Emend. 03/Compl. 71) 05.05.1991 Emend. 03/Compl. 81) 06.09.1992 Emend. 03/Compl. 91) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 91) 23.08.1993 Emend. 03/Compl. 101) 05.03.1995 Emend. 03/Compl. 10/Corr. 11) 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 111) 16.06.1995 Emend. 03/Compl. 11/Corr. 11) 11.03.1998 Emend. 03/Compl. 121) 11.02.1996 Emend. 03/Compl. 131) 23.01.1997 Emend. 03/Compl. 141) 03.09.1997 Emend. 03/Compl. 151) 14.05.1998 Emend. 03/Compl. 161) 17.05.1999 Emend. 03/Compl. 171) 17.11.1999 Emend. 03/Compl. 181) 13.01.2000 Emend. 03/Compl. 191) 28.12.2000 Emend. 03/Compl. 201) 09.09.2001 Emend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Emend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rev. 3/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Emend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Emend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rev. 3 del 19.10.2001

ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia poste- Capitolo 2 riori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Emend. 00/Compl. 21) 05.05.1991 Emend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 31) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 41) 11.02.1996 Emend. 00/Compl. 51) 03.09.1997 Emend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Emend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 9/Corr. 1 26.02.2004 1) Rev. 1 del 9.6.1998

4161

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle condi- 2000/7/CE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montag- gio; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 18.07.1988 Emend. 00/Compl. 21) 25.12.1997 Emend. 00/Compl. 31) 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 41) 20.08.2002 Emend. 00/Compl. 51) 07.12.2002 1) Rev. 1 del 7.2.2003 ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, Capitolo 2 delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i moto- cicli e i veicoli analoghi; modificato da: in vigore dal: Corr. 11) 22.07.1985 Emend. 00/Compl. 1 1) 05.05.1991 Corr. 2 1) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 3 1) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 4 1) 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 5 1) 19.08.2002 Emend. 00/Compl. 6 1) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 7 1) 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 7/Corr. 1 1) 26.02.2004 1) Rev. 1 del 18.5.2004

ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle condizio- 93/92/CEE ni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 14.10.1990 Emend. 00/Compl. 2 1) 16.06.1995 Emend. 01 1) 07.02.1999 Emend. 01/Compl. 1 1) 18.11.1999 Emend. 01/Compl. 1/Corr. 1 1) 08.11.2000 Emend. 01/Compl. 2 1) 09.09.2001 Emend. 01/Compl. 3 1) 05.12.2001 Emend. 01/Compl. 4 26.02.2004 Emend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rev. 1 dell’1.10.2002

ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli Capitolo 1 utilitari e loro rimorchi; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 11) 28.04.1988 Emend. 00/Compl. 21) 03.09.1989 Emend. 00/Compl. 31) 18.08.1991 Corr. 21) 15.06.1992 Emend. 00/Compl. 41) 14.01.1993

4162

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 00/Compl. 51) 10.06.1994 Emend. 00/Compl. 61) 18.04.1995 Emend. 00/Compl. 71) 15.08.1995 Emend. 00/Compl. 81) 26.12.1996 Emend. 00/Compl. 91) 22.02.1997 Rev. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Emend. 00/Compl. 101) 24.05.1998 Emend. 00/Compl. 111) 07.02.1999 Emend. 00/Compl. 121) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 131) 29.03.2001 Emend. 00/Compl. 141) 21.02.2002 Emend. 00/Compl. 151) 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Emend. 00/Compl. 16 13.11.2004 1) Rev. 2 del 16.4.2004

ECE-R 60 Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni 93/29/CEE uniformi per l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 16.06.1995 Emend. 00/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 64 Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote Capitolo 1 o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Emend. 00/Compl. 2 30.10.2003 ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condizioni 97/24/CE uniformi per l’omologazione degli pneumatici per motocicli; Capitolo 1 modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 11) 01.03.1994 Emend. 00/Compl. 2 1) 01.03.1994 Compl. 1/Corr. 1 1) 01.03.1994 Compl. 2/Corr. 1 1) 01.03.1994 Emend. 00/Compl. 3 1) 23.10.1994 Emend. 00/Compl. 4 1) 02.02.1995 Emend. 00/Compl. 5 1) 26.02.1996 Emend. 00/Compl. 6 1) 26.12.1996 Emend. 00/Compl. 7 1) 23.02.1997 Rev. 1/Corr. 1 23.06.1997 Emend. 00/Compl. 8 07.05.1998 Emend. 00/Compl. 9 07.02.1999 Emend. 00/Compl. 10 05.12.2001 Emend. 00/Compl. 11 16.07.2003 1) Rev. 1 del 18. 3.1997 ECE-R 78 Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni 93/14/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i freni; modificato da: in vigore dal: Emend. 01 22.11.1990 Emend. 01/Corr. 1 01.07.1992 Emend. 02 08.01.1995 Emend. 02/Compl. 1 21.03.1995

4163

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 02/Compl. 2 22.02.1997 Emend. 02/Compl. 3 07.12.2002 ECE-R 112 Regolamento ECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle 97/24/CE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce Capitolo 2 anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Emend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Emend. 00/Compl. 4 13.11.2004 ECE-R 113 Regolamento ECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle 93/92/CEE condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce 97/24/CE anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure Capitolo 2 di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza: modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2005 ECE-R 114 Regolamento ECE n. 114 del 1° febbraio 2003 sulle condizioni unitarie per l’omologazione: I di un modulo airbag per un sistema airbag di ricambio; II di un volante di ricambio munito di modulo airbag di tipo omologato; III di un sistema airbag di ricambio che non è alloggiato nel volante di ricambio.

4 Altri veicoli a motore

41 Ciclomotori

411 Direttive della CE

412 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclo- motori; modificato da: in vigore dal: Emend. 011) 07.03.1975 Emend. 021) 24.03.1982 Emend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 11) 02.08.1983 Corr. 21) 09.10.1985

4164

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Corr. 31) 20.08.1986 Emend. 031) 19.07.1988 Emend. 03/Compl. 11) 05.05.1991 Emend. 041) 20.03.1995 Emend. 04/Corr. 11) 10.03.1995 Emend. 04/Compl. 11) 18.01.1998 Emend. 04/Corr. 21) 05.11.1997 Emend. 04/Compl. 21) 13.01.2000 Emend. 051) 30.06.2000 Emend. 05/Corr. 11) 08.03.2000 Emend. 05/Corr. 21) 08.11.2000 Emend. 05/Corr. 31) 27.06.2001 Emend. 05/Compl. 11) 20.02.2002 1) Rev. 4 del 24.9.2002 ECE-R 50 Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i moto- cicli e i veicoli analoghi; modificato da: in vigore dal: Corr. 11) 22.07.1985 Emend. 00/Compl. 1 1) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Emend. 00/Compl. 21) 24.09.1992 Emend. 00/Compl. 31) 29.12.2000 Emend. 00/Compl. 41) 04.12.2001 Emend. 00/Compl. 51) 19.08.2002 Emend. 00/Compl. 61) 16.07.2003 Emend. 00/Compl. 71) 26.02.2004 Emend. 00/Compl. 5/Korr. 11) 12.11.2003 Emend. 00/Compl. 7/Korr. 11) 26.02.2004 1) Rev. 1 del 18.5.2004

ECE-R 60 Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni 93/29/CEE unitarie per l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da: in vigore dal: Emend. 01/Compl. 1 16.06.1995 Emend. 00/Compl. 2 12.08.2004 ECE-R 74 Regolamento ECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei ciclomotori per quanto con- cerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 17.11.1992 Emend. 00/Compl. 2 09.06.1995 Emend. 01, soltanto se l’ordinanza 08.03.1999 OETV é rispettata! Emend. 01/Compl. 1, soltanto se 18.11.1999 l’ordinanza OETV é rispettata! Emend. 01/Compl. 2, soltanto se 12.09.2001 l’ordinanza OETV é rispettata!

4165

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Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

Emend. 01/Compl. 3, soltanto se 05.12.2001 l’ordinanza OETV é rispettata! Emend. 01/Compl. 2/Corr. 1 25.06.2003 ECE-R 113 Regolamento ECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle condi- zioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incan- descenza; modificato da: in vigore dal: Emend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Emend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Emend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Emend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Emend. 00/Compl. 3 23.06.2005

42 Autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro

421 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

97/68/CE Direttiva n. 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamen- to delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; GU n. L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalle direttive: 2001/63/CE (GU n. L 227 del 23.8.2001, pag. 41) 2002/88/CE (GU n. L 35 dell’11.2.2003, pag. 28) 2004/26/CE (GU n. L 146 del 30.4.2004, pag. 1) corretta da (GU n. L 225 del 25.6.2004, pag. 3)

422 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 120 Regolamento ECE n. 120 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante

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Allegato 5

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione dei veicoli a motore

N. 211.2, 211a, 211a.1 e 214

2 Misura dei gas di scarico e dell’evaporazione dei motori ad accensione

comandata o ad accensione per compressione

21 Procedimento e valori limite

211.2 Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (direttiva

n. 70/156/CEE allegato XI), che sono costruiti in base a veicoli di un’altra classe, in materia di emissioni di gas di scarico è sufficiente che adempia- no le condizioni applicabili al veicolo di base. 211a I motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i motori di lavoro devono corrispondere alle esigenze della direttiva n. 97/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’insta- llazione su macchine mobili non stradali. 211a.1 Sono eccettuati i motori ad accensione per compressione con una potenza utile fino a 18 kW e di oltre 560 kW come anche motori ad accensione comandata di oltre 19 kW.

214 I ciclomotori equipaggiati di un motore ad accensione comandata devono

essere conformi all’OEA 4. Sono eccettuati i ciclomotori per i quali sussi- ste un’approvazione conforme alle esigenze del capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE, che conferma l’osservanza dei valori limite conformemente al numero 5.2.3 OEA 4.

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Allegato 6

Misurazione del rumore

N. 111.12, 111.4, 21 e 23

1 Portata

11 Procedimento e valori limite

111.12 Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (direttiva

n. 70/156/CEE allegato XI), che sono costruiti in base a veicoli di un’altra classe, in materia di emissioni sonore è sufficiente che adempiano le con- dizioni applicabili al veicolo di base. 111.4 Tutti gli altri veicoli devono adempiere le esigenze dei numeri 3, 42 e 44. Sono eccettuati: a. i ciclomotori per i quali sussiste un’approvazione conforme alle esigenze del capitolo 9 della direttiva n. 97/24/CE, che conferma l’osservanza del valore limite determinante conformemente al nu- mero 37; b. i veicoli cingolati e i veicoli con cerchiatura metallica (ad es. rulli compressori) e i monoassi cui si applicano le esigenze conforme- mente al numero 112.

2 Apparecchi e unità di misurazione

21 Misurazioni acustiche

Possono essere utilizzati soltanto fonometri o sistemi di misurazione equivalenti, conformi alle raccomandazioni n. 61672-1 e n. 61672-2 della IEC. La misurazione è eseguita secondo la curva A (LA) e al tempo di risposta «rapida»; il risultato è espresso in unità decibel A, abbrevia- to dB(A).

23 Misurazioni del regime di rotazione

Per la determinazione del regime di rotazione è utilizzato un contagiri della classe 2,5 secondo la pubblicazione della IEC n. 60051-1, edizione

1997. Non possono essere utilizzati i contagiri montati all’interno del

veicolo.

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Allegato 7

Freni Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l’efficacia

N. 16

1 Procedimento d’esame

16 Controllo dei serbatoi e delle fonti di energia

I serbatoi e le fonti di energia devono soddisfare, per quanto concerne i freni ad aria compressa, le norme di controllo della lettera A, i dispositivi di frenatura a depressione le norme della lettera B o i dispositivi dei freni idraulici le norme della lettera C dell’allegato IV della direttiva n. 71/320/CEE.

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Allegato 9

Dimensioni interne dei veicoli determinanti per stabilire il numero dei posti e calcolare il peso dei bagagli

N. 117, 311, 321, 321.1, 331, 331.12, 331.22, 331.5, 331.6, 332.14 e 332.41

1 Generalità

11 Prescrizioni di misurazione per stabilire il numero dei posti

117 La distanza tra i sedili regolabili è misurata nella loro posizione media o in quella indicata dal costruttore per l’uso normale.

3 Prescrizioni speciali per gli autobus

31 Generalità

311 Per stabilire il numero dei posti a sedere, gli autobus sono suddivisi secon- do le classi seguenti: 311.1 Classe I: Autobus con sedili e posti in piedi per più di 22 passeggeri, che permettono il trasporto di passeggeri su tratte comportanti numerose fermate. 311.2 Classe II: Autobus per più di 22 passeggeri, costruiti principalmente per il trasporto di passeggeri seduti ed equipaggiati in modo tale da rendere possibile il trasporto di passeggeri in piedi nel corridoio e/o in un’area non più grande dello spazio occupato da due panche. 311.3 Classe III: Autobus per più di 22 passeggeri, costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti.

311.4 Classe A: Autobus per un massimo di 22 passeggeri, equipaggiati per il

trasporto di passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe dispone di sedili e devono essere previsti posti in piedi.

311.5 Classe B: Autobus per un massimo di 22 passeggeri, non equipaggiati per

il trasporto di passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non dispone di posti in piedi.

32 Carichi

321 Il peso per persona (Q) è il seguente per i veicoli delle classi:

IeA 68 kg II, III e B 71 kg 321.1 Per i veicoli delle classi II, III e B, il peso per persona comprende 3 kg di bagaglio a mano.

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33 Dimensioni minime dei posti a sedere e dei posti in piedi

331 Posti a sedere (A)

Classi IAeB II III

331.12 Larghezza dello spazio disponibile,

misurata in un piano orizzontale, contro lo schienale del sedile, ad un’altezza compresa tra 0,27 m e 0,65 m al di sopra del cuscino non carico 0,50 m 0,50 m 0,50 m Veicoli con larghezza massima di 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m …

331.22 Larghezza dello spazio disponibile,

misurata in un piano orizzontale contro lo schienale, ad un’altezza compresa tra 0,27 m e 0,65 m al di sopra del cuscino non carico 0,45 m 0,45 m 0,45 m Veicoli con larghezza massima di 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m …

331.5 Distanza tra i sedili

Nel caso dei sedili orientati nello stesso senso, l’intervallo minimo tra la parte anteriore dello schienale di un sedile e la parte posteriore dello schienale che lo precede, misurato orizzontalmente e a ogni altezza com- presa tra il livello della superficie superiore del cuscino e 0,62 m al di sopra del pavimento del veicolo, deve essere almeno: Classi I, A e B II III

0,65 m 0,68 m 0,68 m

331.6 Altezza libera al di sopra dei posti a sedere

Al di sopra di ogni posto a sedere, eccettuati i posti della prima fila in veicoli delle classi A e B, ci deve essere uno spazio libero di almeno 0,90 m a partire dal punto più alto del cuscino non carico, rispettivamente per gli autobus a due piani di 0,85 m al piano superiore e di almeno 1,35 m dal pavimento sul quale poggiano i piedi del passeggero seduto. Queste dimensioni possono essere oggetto di una deroga fino al 10 per cento al piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte superiore o dietro all’asse posteriore.

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332.14 la superficie di tutte le parti del pavimento in cui la pendenza è superiore all’8 per cento; nei veicoli a pianale ribassato, la pendenza massima può essere del 12,5 per cento fino a 2 metri davanti e dietro all’asse posteriore.

332.41 La superficie di base di un posto in piedi deve raggiungere almeno:

Classi I e B II

0,125 m2 0,15 m2

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Allegato 10

Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti

N. 115, 314 e 326

1 Colore

11 Le luci devono avere i colori seguenti:

115 Contrassegno luminoso per i taxi, luci di panne,

contrassegno di caso urgente per i veicoli dei medici, luci di pericolo come anche catarifrangen- ti di rimorchi per velocipedi nella misura in cui non corrispondono ai numeri 111 e 112. giallo Previa autorizzazione dell’autorità cantonale i contrassegni luminosi per taxi possono essere di un altro colore (ad eccezione del rosso), se ciò è necessario per motivi di controllo.

3 Distanza dal suolo

31 La distanza dal suolo del bordo inferiore della superficie illuminante deve

trovarsi almeno a:

314 per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli delle 0,25 m

classi M1 e N1 con una lunghezza fino a 6 m

326 per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli delle 1,20 m

classi M1 e N1 con una lunghezza fino a 6 m

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Allegato 11

Avvisatori acustici e dispositivi d’allarme

N. 31, 41 e 51

3 Avvisatori a due suoni alternati per veicoli prioritari

31 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora di ogni suono deve

essere di almeno 100 dB(A) senza però superare 115 dB(A) e, in laborato- rio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 116 dB(A) senza però superare

129 dB(A).

4 Avvisatori a tre suoni alternati

41 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la

gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare

118 dB(A).

5 Dispositivi d’allarme

51 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la

gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare

118 dB(A).

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Allegato 12

Deparassitaggio dei veicoli

N. 12

1 Deparassitaggio e controllo

12 Il deparassitaggio deve rispondere alle esigenze della direttiva n. 72/245

del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettri- che (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore, a quelle del capitolo 8 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote o a quelle del regolamento ECE n. 10.

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