AS 2005 4193
Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1, 1bis, 2, 3 e 6 1 Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall’approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d’ammissione. 1bis Abrogato
2 Abrogato
3 Ogni anno, l’Ufficio federale esonera dall’approvazione del tipo i fabbricanti
svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti. 6 Le parti staccate di veicoli, gli accessori d’equipaggiamento e i dispositivi di pro- tezione muniti di altri contrassegni di conformità stranieri o internazionali sono eso- nerati dall’approvazione del tipo, nella misura in cui i contrassegni di conformità sono stati rilasciati sulla base di prescrizioni che l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) ha riconosciuto come almeno equivalenti alle prescrizioni sviz- zere.
II L’appendice 3 è modificata secondo la versione qui annessa.
1 RS 741.511
2005-0750 4193
Approvazione del tipo di veicoli stradali RU 2005
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice 3 (art. 32)
N. 7 Abrogato
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