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AS 2005 4197

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Modifica dell’8 agosto 2005

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 lett. d

1 In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i documenti

seguenti: d. la polizza dell’assicurazione di responsabilità civile verso terzi a terra e, se prescritto, la polizza dell’assicurazione di responsabilità civile verso i pas- seggeri;

Art. 54a Disposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 agosto 2005. Le polizze d’assicurazione citate all’articolo 22 capoverso 1 lettera d devono essere adattate alle nuove prescrizioni entro il 30 giugno 2006.

II La presente modifica entra in vigore il 5 settembre 2005.

8 agosto 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 748.215.1

2005-1789 4197

Navigabilità degli aeromobili.O del DATEC RU 2005

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