AS 2005 4199
Ordinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
del 22 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1–3, 30g capoverso 1, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19892 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea); in esecuzione della decisione OCSE C(2001)107/def. del 14 giugno 2001 relativa alla modifica della decisione C(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati
unicamente a imprese di smaltimento idonee.
2 Essa disciplina:
a. il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo; b. il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti; c. il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione.
3 Non si applica:
a. per il traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell’esercito o costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale; b. per le acque di scarico che possono essere rilasciate nella canalizzazione; c. per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull’energia nucleare.
RS 814.610
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4 Sono fatte salve:
a. le prescrizioni della Confederazione nonché gli accordi e le decisioni di diritto internazionale relativi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per via navigabile e aerea; b. le prescrizioni della legislazione sugli esplosivi relative al commercio di esplosivi; c. le prescrizioni dell’ordinanza del 23 giugno 20043 concernente lo smalti- mento dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 2 Elenco dei rifiuti 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti. A tal fine, tiene conto dell’elenco dei rifiuti della Comunità europea4.
2 Nell’elenco dei rifiuti designa quali:
a. rifiuti speciali: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biolo- giche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera; b. altri rifiuti soggetti a controllo: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprie- tà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tec- nico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
Art. 3 Definizioni 1 Sono considerate aziende fornitrici le imprese e i servizi di autorità che consegna- no i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferi- scono i rifiuti ad altre unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch’esse aziende fornitrici. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.
2 Sono considerate imprese di smaltimento le imprese che prendono in consegna i
rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimen- to le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi. 3 È considerato transfrontaliero il traffico di rifiuti che attraversa la linea doganale svizzera.
3 RS 916.441.22 4 2000/532/CE: decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la deci- sione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6/9/2000, pag. 3 segg.); modificata da ultimo con decisione 2001/573/CE della Commissione del 23 luglio 2001 (GU L 203 del 28/7/2001, pag. 18 segg.).
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Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera Sezione 1: Consegna di rifiuti
Art. 4 Obblighi dei detentori 1 Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo. 2 Possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo e all’obbligo di ripresa soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli. 3 Le aziende fornitrici possono consegnare tutti gli altri rifiuti soggetti a controllo soltanto ai centri autorizzati a ricevere tali rifiuti.
Art. 5 Miscelazione e diluizione di rifiuti 1 Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna. 2 Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell’impresa di smaltimento, se in questo modo: a. vengono ridotti i rischi connessi con il trasporto; e b. lo smaltimento non è reso più difficile. 3 L’autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolar- mente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione: a. non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive; b. è opportuna per motivi aziendali; e c. non aumenta il carico ambientale. 4 Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive. 5 Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19905 sui rifiuti.
Art. 6 Moduli di accompagnamento per rifiuti speciali 1 Per la consegna di rifiuti speciali le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.
2 Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:
a. consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti spe-
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ciali legati al particolare tipo di attività dell’azienda fornitrice, questa deve indicare all’impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d’esercizio (art. 40 cpv. 1) e conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l’avvenuta consegna; fa eccezione la consegna di rifiuti secondo le lettere da b a e; b. consegnati al commerciante che ha fornito il prodotto, al fabbricante o all’importatore del prodotto senza modificarne la composizione e nell’im- ballaggio originale (restituzione merci); c. destinati al deposito intermedio presso un’altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l’impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche; d. raccolti presso aziende di smaltimento e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche; e. destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8. 3 Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all’impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del perso- nale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali 1 Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni: a. le diciture «rifiuti speciali», «déchets speciaux» e «Sonderabfälle»; b. il codice o la designazione dei rifiuti secondo l’elenco dei rifiuti; c. il numero del modulo di accompagnamento. 2 L’etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento.
Sezione 2: Ricezione di rifiuti
Art. 8 Obbligo d’autorizzazione 1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni unità locale.
2 Sono esentate dall’obbligo d’autorizzazione:
a. le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
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b. le imprese che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenute a riprendere secondo l’allegato 2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sul- la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a deposi- tare in modo provvisorio tali pile o accumulatori; c. le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti sog- getti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell’ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall’au- torità cantonale; d. le imprese che riprendono come rifiuti dalle economie domestiche i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a depositarli in modo provvisorio; e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.
Art. 9 Domanda d’autorizzazione La domanda d’autorizzazione deve comprendere indicazioni: a. sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento; b. sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti; c. sul tipo di smaltimento previsto; d. sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l’impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’am- biente.
Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se dalla domanda risulta che
l’impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
2 Nell’autorizzazione l’autorità cantonale definisce in particolare:
a. quali rifiuti possono essere ricevuti; b. la modalità di smaltimento dei rifiuti; c. le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’am- biente, in particolare per quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l’impiego di determinati impianti e infrastrutture nonché il ricorso a persona- le specializzato. 3 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.
6 RS 814.81; RU 2005 2917
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4 L’autorità cantonale invia senza indugio una copia dell’autorizzazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP).
Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti speciali 1 Ad ogni ricezione di rifiuti speciali, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se: a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti; b. i rifiuti speciali corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.
2 Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le
indicazioni richieste secondo l’allegato 1; d’intesa con l’azienda fornitrice, correg- gono le indicazioni palesemente erronee. 3 Se constatano che non sono autorizzate a ricevere i rifiuti speciali o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, rispedi- scono i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupano della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informano l’autorità cantonale.
Art. 12 Obblighi di notifica 1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAFP e all’autorità cantonale ogni rice- zione di rifiuti speciali muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indica- zioni: a. il proprio numero d’esercizio e quello dell’azienda fornitrice; b. la data del conferimento; c. la quantità e il codice dei rifiuti ricevuti; d. i metodi di smaltimento utilizzati; e. il numero del modulo di accompagnamento.
2 Il DATEC definisce in un’ordinanza i metodi di smaltimento; a tal fine si basa
sulla Convenzione di Basilea. 3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre. Può essere inoltrata all’UFAFP e all’autorità cantonale mediante registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAFP o tramite lettera, fax o e-mail. 4 Le imprese di smaltimento che smaltiscono altri rifiuti soggetti a controllo e che a tal fine necessitano di un’autorizzazione devono fornire ogni anno all’autorità can- tonale le seguenti indicazioni su tali rifiuti:
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a. il proprio numero d’esercizio; b. le quantità annue complessive dei rifiuti ricevuti e i metodi di smaltimento utilizzati per tali rifiuti; c. le quantità annue complessive dei rifiuti trasferiti e i metodi di smaltimento previsti per tali rifiuti.
5 I Cantoni trasmettono all’UFAFP le indicazioni di cui al capoverso 4.
Sezione 3: Trasporto di rifiuti speciali
Art. 13 1 I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti speciali e che devono essere consegnati con moduli di accompagna- mento soltanto se: a. i moduli di accompagnamento richiesti secondo l’allegato 1 sono acclusi; b. il nome dell’impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagna- mento; c. i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell’articolo 7.
2 Devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste
secondo l’allegato 1. 3 Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento. 4 Se non possono consegnare i rifiuti alle imprese di smaltimento, i trasportatori devono restituirli all’azienda fornitrice o, d’accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Se la restituzione all’azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informa- re senza indugio l’autorità cantonale.
Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione
Art. 14 1 L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che: a. sono membri dell’OCSE; e b. sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
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2 L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
3 Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
a. i rifiuti speciali; b. gli altri rifiuti soggetti a controllo; c. altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
1. appartengono a una categoria secondo l’allegato I della Convenzione di
Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l’allegato III di tale Convenzione,
2. sono rifiuti secondo l’allegato II o l’allegato VIII della Convenzione di
Basilea,
3. sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione OCSE.
Sezione 2: Esportazione
Art. 15 Obbligo d’autorizzazione 1 Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAFP. Una copia di tale autorizzazione va presentata alla dogana svizzera al passaggio del confine. 2 Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti ai fini del riciclaggio:
a. in uno Stato membro dell’OCSE se:
1. sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione OCSE e non
sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea, o
2. i rifiuti sono campioni di rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della
decisione OCSE, esportati per verificare le possibilità tecniche di rici- claggio; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria, che tuttavia non deve superare 25 kg; b. in uno Stato che non è membro dell’OCSE se i rifiuti:
1. sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea, e
2. non sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea.
3 Il DATEC stabilisce in un’ordinanza i metodi di smaltimento che vengono consi-
derati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea.
4 L’esportatore può effettuare un’esportazione non soggetta ad autorizzazione
secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell’ambiente. L’esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d’esportazione.
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Art. 16 Domanda
1 La domanda di autorizzazione all’esportazione deve contemplare:
a. la prova che l’esportazione prevista è stata notificata alle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito; b. la prova che lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e, in partico- lare, che corrisponde allo stato della tecnica; c. per i rifiuti urbani, i rifiuti edili combustibili non selezionati, i fanghi prove- nienti dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico e i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade, nonché per i rifiuti per i quali è stato definito un comprensorio di raccolta secondo gli articoli 31b o 31c LPAmb: la prova che l’esportazione è prevista da un accordo nel qua- dro della collaborazione transfrontaliera a livello regionale oppure che lo smaltimento in Svizzera non è possibile per carenza di capacità; d. per i rifiuti speciali e per le scorie provenienti dagli impianti di incenerimen- to dei rifiuti urbani: la prova che lo smaltimento in Svizzera non è possibile o ragionevole; e. una copia del modulo di notifica debitamente compilato; f. una copia del contratto secondo l’allegato 2 concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero nonché, nel caso di trasferimen- to dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti; per i contratti di durata indeterminata deve essere allegato un documento che attesti la validità degli stessi. 2 L’esportatore invia senza indugio una copia del modulo di notifica al Cantone nel quale si trovano i rifiuti notificati ai fini dell’esportazione.
Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione
1 L’UFAFP autorizza l’esportazione se:
a. la domanda è completa e le prove necessarie di cui all’articolo 16 sono state fornite; b. ha ottenuto il consenso sia dello Stato importatore sia degli Stati di transito, necessario secondo gli accordi o le decisioni di diritto internazionale riguar- danti il traffico transfrontaliero di rifiuti; c. l’esportazione non viola accordi o decisioni di diritto internazionale riguar- danti il traffico transfrontaliero di rifiuti. 2 Se si prevede di esportare rifiuti edili verso Paesi limitrofi per depositarli in disca- rica o utilizzarli nel quadro di ricoltivazioni, l’UFAFP chiede il parere dei Cantoni interessati nell’ambito della valutazione della compatibilità ambientale dello smal- timento.
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Art. 18 Limitazione della durata delle autorizzazioni
1 L’UFAFP rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di un anno.
2 Se l’impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un’auto- rizzazione generale di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione OCSE, l’UFAFP può rilasciare l’autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.
Art. 19 Termini di disbrigo e informazione del Cantone interessato
1 L’UFAFP decide in merito alla domanda entro 30 giorni dalla conferma
dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore. 2 Se il diritto dello Stato importatore o di uno Stato di transito prevede tempi più lunghi per il rilascio del consenso all’importazione o al transito, l’UFAFP emana una decisione al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del parere dello Stato interessato.
3 L’UFAFP invia una copia della decisione al Cantone in cui si trovano i rifiuti
notificati per l’esportazione.
Art. 20 Garanzia dei costi di smaltimento 1 Se il diritto dello Stato importatore o di uno Stato di transito obbliga l’esportatore a garantire i costi di smaltimento, l’UFAFP stabilisce, su richiesta dell’esportatore, un importo adeguato a proprio favore e conferma alle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito l’esistenza e l’ammontare della garanzia. 2 La garanzia può essere fornita sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa.
Art. 21 Obbligo di informazione Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all’autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l’UFAFP di tale fatto.
Sezione 3: Importazione
Art. 22 Obbligo del consenso 1 I rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell’UFAFP. Una copia di tale consenso va presentata alla dogana svizzera al passaggio del confine. 2 Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti destinati al riciclaggio:
a. da uno Stato membro dell’OCSE se:
1. sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione OCSE e non
sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea, o
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2. i rifiuti sono campioni di rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della
decisione OCSE, esportati per verificare le possibilità tecniche di rici- claggio; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria, che tuttavia non deve superare 25 kg; b. da Stati che non sono membri dell’OCSE se i rifiuti:
1. sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea, e
2. non sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea.
Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso
1 L’UFAFP rilascia il consenso all’importazione se:
a. ha ricevuto un modulo di notifica debitamente compilato; b. l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni richieste e di capacità sufficienti; c. l’impresa di smaltimento garantisce uno smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente; e d. ha ricevuto un contratto scritto secondo l’allegato 2 concluso tra l’esporta- tore con sede all’estero e l’impresa di smaltimento; se la durata del contratto è indeterminata, deve essere allegato anche un documento che attesti la vali- dità di detto contratto.
2 L’UFAFP chiede previamente il parere dei Cantoni interessati.
Art. 24 Limitazione della durata del consenso L’UFAFP rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.
Art. 25 Termini di disbrigo e informazione 1 L’UFAFP conferma, entro tre giorni lavorativi, all’esportatore con sede all’estero e alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito l’avvenuta ricezione del modulo di notifica. 2 Decide, entro 30 giorni dall’invio di tale conferma, se rilasciare il consenso all’importazione prevista in Svizzera e comunica la sua decisione all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché ai Cantoni interessati.
Art. 26 Notifica da parte dell’impresa di smaltimento con sede in Svizzera Se l’importazione di rifiuti è soggetta a un controllo soltanto secondo il diritto sviz- zero, l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all’UFAFP.
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Art. 27 Obbligo di informazione 1 Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all’impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l’UFAFP e l’autorità cantonale compe- tente. 2 Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l’impresa di smaltimento deve informare senza indugio l’UFAFP e l’autorità cantonale competente.
Art. 28 Dichiarazione attestante lo smaltimento Nel modulo di accompagnamento l’impresa di smaltimento deve attestare all’espor- tatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAFP entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, e comunque al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento di tali rifiuti è avvenu- to in modo rispettoso dell’ambiente.
Sezione 4: Transito
Art. 29 Controllo al momento del transito 1 I rifiuti secondo la Convenzione di Basilea possono transitare dalla Svizzera sol- tanto se il transito è stato notificato all’UFAFP e se questi non lo ha vietato entro
30 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte
dell’autorità competente dello Stato importatore. 2 L’UFAFP conferma all’esportatore e alle autorità competenti all’estero, entro tre giorni lavorativi, l’avvenuta ricezione del modulo di notifica.
3 Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:
a. il previsto smaltimento dei rifiuti può rappresentare un pericolo per l’ambiente; o b. si tratta di un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Conven- zione di Basilea.
Art. 30 Dichiarazione dei rifiuti speciali I rifiuti speciali devono essere dichiarati come tali nei documenti doganali di transito.
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Sezione 5: Notifica ed etichettatura
Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento 1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi: a. Convenzione di Basilea; b. allegato 8 della decisione OCSE; o c. decisione 94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 19947, sul docu- mento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CCE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedi- zioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. 2 L’UFAFP mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE.
3 Chi esporta rifiuti deve:
a. prima dell’inizio del trasporto, compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste; b. conservare per almeno cinque anni una copia del modulo di accompagna- mento compilato e il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero compresa la dichiarazione attestante lo smal- timento.
4 Chi importa rifiuti deve:
a. compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste; b. inviare, entro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti, una copia del modulo di accompagnamento all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAFP; c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento.
5 Chi esporta o importa rifiuti deve:
a. dichiarare come tali i rifiuti agli organi doganali svizzeri; e b. provvedere affinché al passaggio della dogana venga consegnata una copia del modulo di accompagnamento agli organi doganali. 6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve accertarsi che siano allegati i moduli di accompagnamento necessari e compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste. 7 I moduli di accompagnamento non sono necessari se l’esportazione, l’importazione o il transito di rifiuti non devono essere notificati all’UFAFP.
7 GU L 310 del 3/12/1994, pag. 70 segg.
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8 Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l’articolo 15 capover- so 2 o l’articolo 22 capoverso 2 deve provvedere affinché ai rifiuti siano allegate le seguenti indicazioni corredate dalla sua firma: a. il nome e l’indirizzo dell’esportatore; b. la designazione e il codice dei rifiuti; c. la quantità dei rifiuti; d. il nome e l’indirizzo dell’importatore; e. il metodo di riciclaggio utilizzato.
Art. 32 Etichettatura dei rifiuti speciali 1 I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l’articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d’origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese. 2 I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l’artico- lo 7 per il trasporto in territorio svizzero.
3 La responsabilità dell’etichettatura incombe:
a. per l’esportazione: all’esportatore; b. per l’importazione: all’impresa di smaltimento con sede in Svizzera. 4 Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati.
Sezione 6: Ripresa
Art. 33 In caso di traffico lecito 1 Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAFP obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se: a. lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero; b. non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell’ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lun- go concordato tra l’autorità estera e l’UFAFP; e c. è certo che, al momento dell’importazione dei rifiuti, il comportamento dell’importatore o dell’impresa di smaltimento con sede all’estero non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
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2 L’UFAFP esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l’esportazione o se l’autorità dello Stato importatore dimostra l’impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.
Art. 34 In caso di traffico illecito 1 Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAFP obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti è consi- derato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti. 2 L’UFAFP dispone la ripresa dei rifiuti al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della segnalazione completa o entro un termine più lungo concordato tra le autorità inte- ressate. 3 Se in Svizzera non è possibile smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, l’UFAFP obbliga l’esportatore a provvedere affinché i rifiuti vengano smaltiti all’estero in modo rispettoso dell’ambiente. 4 L’UFAFP esige la ripresa soltanto se la segnalazione è stata effettuata al più tardi un anno dopo che è venuto a conoscenza dell’esportazione contraria alle prescrizioni e non più di dieci anni dopo tale esportazione.
Art. 35 Segnalazione 1 La segnalazione relativa alla ripresa dei rifiuti deve essere effettuata per iscritto.
2 Essa deve contemplare:
a. una motivazione; b. indicazioni il più possibile precise concernenti il tipo e la quantità dei rifiuti nonché il luogo e le condizioni del deposito intermedio; c. documenti relativi all’esportazione.
Sezione 7: Traffico di rifiuti speciali all’estero
Art. 36 1 Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi o vi parte- cipa deve inviare all’UFAFP: a. una notifica annuale di detta attività; b. una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale. 2 L’UFAFP informa le autorità competenti all’estero e il segretariato della Conven- zione di Basilea se accerta che un traffico previsto che attraversa un confine nazio- nale è un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
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Capitolo 4: Esecuzione
Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione L’esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo che detta ordinanza non la deleghi alla Confederazione.
Art. 38 Coordinamento tra le autorità federali 1 Nel caso in cui l’esportazione o l’importazione di rifiuti richieda l’autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure. 2 In questi casi l’UFAFP può rilasciare un’autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell’altra autorità federale.
Art. 39 Aiuti all’esecuzione 1 Il DATEC elabora un aiuto all’esecuzione per valutare se lo smaltimento di rifiuti speciali e di scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani sia possibile e ragionevole in Svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. d). A tal fine considera in particolare: a. l’infrastruttura esistente in Svizzera e all’estero per lo smaltimento di tali rifiuti; b. lo stato della tecnica degli impianti di smaltimento in Svizzera e all’estero; c. l’autonomia e la sicurezza dello smaltimento in Svizzera richieste dalla Convenzione di Basilea; d. l’entità dei costi di smaltimento in Svizzera e all’estero. 2 Nell’ambito dell’elaborazione di aiuti all’esecuzione della presente ordinanza, il DATEC e l’UFAFP collaborano con i Cantoni e con le organizzazioni dell’econo- mia interessate.
Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni 1 I Cantoni rilasciano in base alle istruzioni dell’UFAFP un numero d’esercizio alle aziende fornitrici di rifiuti speciali come pure alle imprese che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo e che necessitano pertanto di un’autorizzazione. 2 Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica. 3 Registrano le notifiche scritte di cui all’articolo 12 capoverso 1 nella banca dati elettronica. 4 Forniscono sostegno agli uffici doganali, su richiesta degli stessi, per il prelievo e l’analisi di campioni di rifiuti.
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Art. 41 Banca dati elettronica e accesso ai dati 1 L’UFAFP gestisce una banca dati elettronica per le notifiche di cui all’articolo 12 e i dati relativi all’esportazione di rifiuti speciali. 2 Per ogni esportazione di rifiuti speciali l’UFAFP registra nella banca dati i seguenti dati: a. il numero d’esercizio dell’azienda fornitrice con sede in Svizzera e dell’impresa di smaltimento con sede all’estero; b. la quantità e il codice dei rifiuti speciali esportati; c. la data dell’esportazione; d. il metodo di smaltimento utilizzato; e. il numero del modulo di accompagnamento.
3 I Cantoni hanno accesso ai dati che li riguardano.
Art. 42 Statistica ed elenco delle aziende fornitrici e delle imprese di smaltimento 1 L’UFAFP pubblica una volta all’anno una statistica dei rifiuti speciali con dati riguardanti: a. il tipo e la quantità dei rifiuti speciali smaltiti; b. i metodi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali; c. il tipo e la quantità dei rifiuti speciali esportati e importati. 2 Pubblica periodicamente una statistica con dati sul tipo e la quantità degli altri rifiuti smaltiti soggetti a controllo.
3 Pubblica su Internet un elenco:
a. delle aziende fornitrici in Svizzera che consegnano rifiuti speciali; b. delle imprese di smaltimento in Svizzera che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo, con indicazione del tipo dei rifiuti che smal- tiscono e dei metodi di smaltimento utilizzati.
Art. 43 Compiti degli organi doganali
1 Gli organi doganali esaminano i moduli di accompagnamento:
a. a ogni esportazione e importazione di rifiuti; appongono il loro timbro sui moduli di accompagnamento e ne inviano una copia all’UFAFP; b. a ogni transito di rifiuti.
2 Si oppongono:
a. all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti in assenza dei modu- li di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indica- zioni importanti;
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b. all’esportazione o all’importazione di rifiuti in assenza dell’autorizzazione o del consenso dell’UFAFP necessari secondo la presente ordinanza. 3 In casi di cui al capoverso 2 possono respingere al confine le spedizioni di rifiuti e fare capo al Cantone di frontiera per il prelievo e l’esame di campioni di rifiuti.
4 Informano l’UFAFP sulle spedizioni di rifiuti respinte.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto previgente L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 45 Disposizioni transitorie 1 Le seguenti autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza: a. le autorizzazioni secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 12 novembre
19868 sul traffico dei rifiuti speciali;
b. le autorizzazioni secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 14 gennaio 19989 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elet- trici ed elettronici. 2 Le autorizzazioni per l’esportazione di rifiuti rilasciate dall’UFAFP prima dell’en- trata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2006. 3 Le imprese di smaltimento esistenti al momento dell’entrata in vigore della presen- te ordinanza che ricevono ai fini dello smaltimento altri rifiuti soggetti a controllo devono inoltrare al più tardi entro il 30 giugno 2006 una domanda d’autorizzazione secondo l’articolo 8; è fatto salvo il capoverso 1 lettera b. Possono continuare a ricevere tali rifiuti senza autorizzazione al più tardi fino al 31 dicembre 2006.
Art. 46 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RU 1987 55, 2005 2695 9 RS 814.620
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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)
Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali in Svizzera
1 Contenuto, utilizzazione e forma
1.1 Per il traffico di rifiuti speciali che avviene esclusivamente in Svizzera
devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.
1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
a. da parte dell’azienda fornitrice, prima dell’inizio del trasporto:
1. il suo nome e il suo indirizzo,
2. il codice e la designazione dei rifiuti in base all’elenco dei rifiuti
nonché la quantità dei rifiuti,
3. il numero degli imballaggi e dei contenitori,
4. la data di spedizione,
5. il nome e l’indirizzo dell’impresa di smaltimento,
6. la sua firma;
b. da parte del trasportatore, prima dell’inizio del trasporto:
1. il suo nome e il suo indirizzo,
2. la data della consegna dei rifiuti all’impresa di smaltimento o la
data del loro conferimento presso un altro trasportatore; se i rifiuti sono trasbordati presso una zona di trasbordo: il nome e l’indirizzo della zona di trasbordo come pure la data del conferimento dei rifiuti presso tale zona e la data del loro trasferimento,
3. il tipo di trasporto,
4. il numero di targa del veicolo stradale,
5. la sua firma;
c. da parte dell’impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
1. il proprio numero d’esercizio e il numero d’esercizio dell’azienda
fornitrice,
2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato,
3. la data del conferimento dei rifiuti,
4. la data di ricezione dei rifiuti,
5. la sua firma.
1.3 Per ogni consegna e per ogni codice dei rifiuti deve essere utilizzato un
modulo di accompagnamento in triplice copia.
1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all’azienda fornitrice un modulo
di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti speciali e conservare l’altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.
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1.5 Le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni il modulo di
accompagnamento compilato prima dell’inizio del trasporto e il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento.
1.6 Se la protezione delle persone, dell’ambiente o delle cose richiede una
procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente.
1.7 L’UFAFP stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento10.
2 Deroghe
2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:
a. per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità fino a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice si applica quanto segue:
1. possono essere utilizzati moduli di accompagnamento collettivi in
semplice copia,
2. le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni un
documento dal quale risulti l’avvenuta consegna; b. per il trasporto di un’ingente quantità di rifiuti speciali provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:
1. può essere utilizzato il medesimo modulo di accompagnamento
per lo stesso veicolo per un periodo massimo di 30 giorni,
2. le singole corse devono essere previamente registrate in un allega-
to al modulo di accompagnamento; devono essere indicati data, ora e quantità dei rifiuti trasportati; c. se durante il trasporto i rifiuti speciali vengono trasbordati senza che gli imballaggi e i contenitori siano aperti e se il trasporto non dura com- plessivamente più di dieci giorni lavorativi, per tutto il trasporto è pos- sibile utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento.
2.2 L’UFAFP stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento collettivi di
cui al numero 2.1 lettera a.
2.3 Sui moduli di accompagnamento collettivi vanno riportate le seguenti indi-
cazioni prima dell’inizio del trasporto:
1. il nome e il numero d’esercizio dell’azienda fornitrice,
2. il codice dei rifiuti in base all’elenco dei rifiuti e la quantità dei rifiuti,
3. la data del trasporto,
4. il nome e l’indirizzo del trasportatore,
10 Moduli prestampati possono essere richiesti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 3003 Berna.
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5. il nome e l’indirizzo dell’impresa di smaltimento,
6. le firme dell’azienda fornitrice e del trasportatore.
2.4 L’impresa di smaltimento attesta con la propria firma l’avvenuta ricezione
dei rifiuti; deve conservare il modulo di accompagnamento collettivo per almeno cinque anni.
2.5 Nei casi in cui i moduli di accompagnamento di cui ai numeri 1 e 2.1 non
siano idonei, su domanda degli interessati e previa consultazione dei Cantoni l’UFAFP può autorizzare l’utilizzazione di altri moduli di accompagnamen- to, di cui stabilisce il contenuto e la forma.
3 Modulo di accompagnamento elettronico
3.1 L’UFAFP mette a disposizione i documenti di accompagnamento in una
banca dati elettronica. 3.2 L’azienda fornitrice e l’impresa di smaltimento possono registrare le indica- zioni di cui al numero 1.2 in tale banca dati.
3.3 L’azienda fornitrice consegna al trasportatore una copia stampata e firmata
del modulo di accompagnamento. 3.4 Il trasportatore riporta le sue indicazioni su detta copia stampata e la firma.
3.5 L’impresa di smaltimento deve firmare la copia stampata consegnatali dal
trasportatore e conservarla per almeno cinque anni.
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Allegato 2 (art. 16 cpv. 1 lett. f, 23 cpv. 1 lett. d)
Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti
1 Contratto per l’esportazione di rifiuti
Il contratto concluso tra l’esportatore con sede in Svizzera e l’impresa di smaltimen- to con sede all’estero deve riportare quanto segue: a. indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti; b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà in modo rispettoso dell’ambiente; c. una dichiarazione in cui l’esportatore s’impegna a riprendere i rifiuti o a smaltirli altrove se l’UFAFP lo richiede secondo l’articolo 33 o 34; d. una dichiarazione in cui l’impresa di smaltimento si impegna a far pervenire all’esportatore e all’UFAFP una copia del modulo di accompagnamento en- tro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti; e. una dichiarazione in cui l’impresa di smaltimento si impegna ad attestare all’esportatore e all’UFAFP, entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento ma al più tardi un anno dopo il conferimento dei rifiuti, che tali rifiuti sono stati smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente.
2 Contratto per l’importazione di rifiuti
Il contratto concluso tra l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l’esportatore con sede all’estero deve riportare quanto segue: a. indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti; b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a rice- vere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà in modo rispettoso dell’ambiente; c. una dichiarazione in cui l’esportatore con sede all’estero si impegna a riprendere i rifiuti qualora l’importazione non possa avvenire nel modo pre- visto oppure sia contraria alle prescrizioni vigenti.
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Allegato 3 (art. 44)
Abrogazione e modifica del diritto previgente
I L’ordinanza del 12 novembre 198611 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è abro- gata.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 18 maggio 200512 sui prodotti chimici
Allegato 2 n. 13 cpv. 2
13 Istruzioni sullo smaltimento
2 Vanno indicati metodi di smaltimento appropriati per la sostanza o per il preparato, compresi quelli per il materiale d’imballaggio contaminato (riciclaggio, inceneri- mento, messa in discarica ecc.). In merito vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente, segnatamente l’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199013 sui rifiuti e l’ordinanza del 22 giugno 200514 sul traffico di rifiuti.
2. Ordinanza del 27 febbraio 199115 sulla protezione contro gli incidenti
rilevanti
Allegato 1.1 n. 22 e n. 5
22 Rifiuti speciali
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali
11 RU 1987 55, 1991 196 1981, 1992 1749, 1995 5505, 1996 903, 2005 2695 12 RS 813.11; RU 2005 2721 13 RS 814.600 14 RS 814.610; RU 2005 4199 15 RS 814.012
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nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno
200516 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto della loro:
a. tossicità; b. infiammabilità ed esplosività; c. ecotossicità.
5 Quantitativi soglia per i rifiuti speciali
Abrogato
3. Ordinanza del 3 giugno 200517 sugli emolumenti dell’UFAFP
Allegato n. 2a
Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario 2a. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno
200518 sul traffico di rifiuti:
a. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti 350–2 500 b. ordinazione di 20 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompa- gnamento 0.90
4. Ordinanza del 28 ottobre 199819 sulla protezione delle acque
Art. 21 cpv. 3 Abrogato
16 RS 814.610; RU 2005 4199 17 RS 814.014; RU 2005 2603 18 RS 814.610; RU 2005 4199 19 RS 814.201
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5. Ordinanza del 16 dicembre 198520 contro l’inquinamento atmosferico
Allegato 2 n. 711 cpv. 3
7 Rifiuti
71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali
711 Campo d’applicazione e definizioni
3 Sono considerati rifiuti speciali quelli designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200521 sul traffico di rifiuti (OTRif).
6. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199022 sui rifiuti
Art. 3 cpv. 2 2 Sono rifiuti speciali quelli designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato se- condo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200523 sul traffico di rifiuti (OTRif).
Art. 20 Coordinamento delle procedure di autorizzazione Nell’ambito delle loro competenze i Cantoni coordinano tutte le procedure necessa- rie per la costruzione o la gestione di un impianto di trattamento, segnatamente le autorizzazioni connesse con la sistemazione del territorio, con il dissodamento e con la protezione delle acque, le autorizzazioni secondo la legge sul lavoro del 13 marzo
196424 e l’OTRif25 e, per le discariche, l’autorizzazione di sistemazione e di
gestione.
7. Ordinanza del 14 gennaio 199826 concernente la restituzione, la
ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Essa regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed
elettronici.
20 RS 814.318.142.1 21 RS 814.610; RU 2005 4199 22 RS 814.600 23 RS 814.610; RU 2005 4199 24 RS 822.11 25 RS 814.610; RU 2005 4199 26 RS 814.620
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3 Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 22 giugno 200527 sul traffico di
rifiuti e dell’ordinanza del 18 maggio 200528 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Art. 7–11 e 12 Abrogati
8. Ordinanza del 18 maggio 200529 sulla riduzione dei rischi inerenti ai
prodotti chimici
Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smalti- mento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l’articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano: b. l’ordinanza del 22 giugno 200530 sul traffico di rifiuti; e
Allegato 2.15 n. 8 cpv. 3 frase introduttiva
8 Obblighi di notifica
3 Le imprese di smaltimento autorizzate a prendere in consegna pile e accumulatori in virtù di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 giugno 200531 sul traffico di rifiuti devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno: …
9. Ordinanza del 23 giugno 200432 concernente l’eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale
Art. 2 cpv. 2 lett. g 2 Essa non si applica a: g. sottoprodotti di origine animale designati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 200533 sul traffico di rifiuti.
27 RS 814.610; RU 2005 4199 28 RS 814.81; RU 2005 2917 29 RS 814.81; RU 2005 2917 30 RS 814.610; RU 2005 4199 31 RS 814.610; RU 2005 4199 32 RS 916.441.22 33 RS 814.610; RU 2005 4199
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Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento L’eliminazione dei residui di incenerimento è disciplinata dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente, in particolare dall’ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 199034 e dall’ordinanza del 22 giugno 200535 sul traffico di rifiuti.
34 RS 814.600 35 RS 814.610; RU 2005 4199
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