AS 2005 4229
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL)
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL)
del 27 giugno 2005
La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 13 novembre 20031 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la formazione continua e la formazione approfondi- ta al PFL come pure le competenze in materia.
Art. 2 Scopo e destinatari della formazione continua e della formazione approfondita 1 La formazione continua e la formazione approfondita hanno lo scopo di rispondere ai bisogni di formazione complementare. 2 La formazione continua e la formazione approfondita s’indirizzano ai titolari di un titolo universitario, in particolare agli ingegneri, agli architetti, agli altri quadri scientifici e tecnici e ai dirigenti delle imprese private e pubbliche e delle ammini- strazioni.
Art. 3 Formazione continua
1 Rientrano nella formazione continua:
a. i programmi nel campo delle scienze e delle tecniche che portano al titolo di Master of Advanced Studies (MAS); b. i programmi nel campo della gestione delle tecnologie che portano al titolo di Executive Master (EM); c. i programmi che portano al diploma o al certificato di formazione continua lunga; d. sessioni di formazione continua breve.
RS 414.134.2 1 RS 414.110.37
2005-1280 4229
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2 La formazione continua è destinata principalmente alle persone che hanno già
maturato un’esperienza professionale.
Art. 4 Formazione approfondita
1 Rientrano nella formazione approfondita:
a. i programmi nel campo delle scienze e delle tecniche che portano al titolo di Master of Advanced Studies (MAS); b. i programmi nel campo della gestione delle tecnologie che portano al titolo di Executive Master (EM); c. i programmi che portano al diploma o al certificato di formazione approfon- dita lunga.
2 La formazione approfondita è destinata principalmente alle persone che hanno
concluso da poco gli studi.
Art. 5 Competenze e organizzazione 1 La scuola di formazione continua (SFC) del PFL coordina tutte le attività di forma- zione continua e di formazione approfondita del PFL di cui agli articoli 3 e 4. 2 La SFC è subordinata al vicepresidente per gli affari accademici ed è diretta dal decano per la formazione continua.
3 La prima edizione di programmi di MAS e EM è subordinata all’autorizzazione
della direzione del PFL.
4 Il vicepresidente per gli affari accademici:
a. approva ogni anno il budget e i conti della SFC; b. nomina i direttori dei programmi di MAS, EM e formazione lunga; c. rilascia le autorizzazioni per la prima edizione di programmi di formazione lunga; d. approva i regolamenti di studio d’intesa con il decano per la formazione con- tinua.
5 Il decano per la formazione continua:
a. dirige la SFC; b. rilascia le autorizzazioni per le edizioni di programmi e le sessioni di forma- zione che non rientrano nella competenza della direzione del PFL o del vicepresidente per gli affari accademici; c. decide sul riconoscimento e l’equipollenza dei titoli universitari presentati dai candidati all’ammissione ai programmi come pure sull’ammissibilità dei candidati; d. notifica le decisioni sull’ammissione ai programmi di MAS, EM e formazio- ne lunga;
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e. sviluppa una strategia nel quadro dei principi di base della formazione conti- nua e della formazione approfondita stabiliti dalla direzione del PFL; f. provvede alla valutazione e al controllo della qualità delle attività di forma- zione continua e di formazione approfondita; g. provvede a promuovere la formazione continua e la formazione approfondita del PFL.
6 I direttori di programma:
a. rispondono del buon svolgimento e della gestione del programma di cui sono responsabili; b. assicurano il promovimento del programma di concerto con il decano per la formazione continua; c. decidono sull’ammissione dei candidati dichiarati ammissibili.
Sezione 2: Programmi MAS e EM in formazione continua e in formazione approfondita
Art. 6 Scopo ed entità
1 I programmi di MAS e EM servono ad ampliare e approfondire le conoscenze,
migliorare la capacità di risolvere problemi e a favorire il riorientamento e lo svilup- po professionale conformemente alle esigenze di mestieri e profili professionali nuovi.
2 Un programma di MAS o EM corrisponde ad almeno 60 crediti ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System).
3 Un programma di MAS o EM prevede un lavoro di fine studio effettuato sotto la
responsabilità di un docente designato dal direttore del programma e può comportare un praticantato.
Art. 7 Organizzazione 1 L’autorizzazione per la prima edizione di un programma di MAS o EM è rilasciata sulla base di un business plan e un regolamento di studio. Le autorizzazioni per ogni ulteriore edizione si basano sul business plan e il regolamento di studio aggiornati.
2 Il business plan comprende almeno:
a. una descrizione degli obiettivi formativi; b. un’analisi di mercato (domanda e offerte concorrenziali); c. un piano di finanziamento e un budget provvisorio per l’edizione in questio- ne come pure l’evoluzione prevista per le edizioni successive; d. un piano di studio dettagliato in cui siano definiti gli insegnamenti, i loro contenuti e le forme pedagogiche.
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3 Nel regolamento di studio devono essere indicate per lo meno le condizioni e la procedura d’ammissione, le modalità della formazione e della valutazione delle conoscenze, le condizioni per il superamento e gli organizzatori.
Art. 8 Ammissibilità e ammissione 1 Ai programmi di MAS o EM sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un master o di un diploma del PFL o di un altro titolo universitario riconosciuto come equipollente. 2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capover- so 1, ma che sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono un livello di qualificazione adeguato, possono essere dichiarati ammissibili. 3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di cono- scenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.
Art. 9 Titoli 1 IL PFL conferisce il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di MAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio. 2 IL PFL conferisce il titolo di Executive Master (EM) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di EM e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio. 3 Il titolo è corredato di un «Diploma supplement» in cui sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo statuto degli studi portati a termine con successo.
4 Chi è stato ammesso come studente regolare e ha seguito interamente o parzial-
mente un programma di MAS o EM senza però conseguire il titolo corrispondente può ricevere dal direttore del programma un certificato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti ed eventuali crediti acquisiti.
Sezione 3: Programmi di formazione continua lunga e di formazione approfondita lunga
Art. 10 Scopi ed entità 1 I programmi di formazione lunga perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica. 2 IL PFL conferisce un certificato di formazione lunga per i programmi equivalenti ad almeno 10 crediti ECTS. 3 IL PFL conferisce un diploma di formazione lunga per i programmi equivalenti ad almeno 30 crediti ECTS.
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Art. 11 Organizzazione Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei program- mi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.
Art. 12 Ammissibilità e ammissione
1 Ai programmi di formazione lunga sono ammissibili, sulla base di un dossier, i
titolari di un bachelor del PFL o le persone con un livello universitario riconosciuto come equipollente. 2 In casi eccezionali i candidati che non soddisfano la condizione di cui al capover- so 1 ma che, sulla base delle conoscenze acquisite e dell’esperienza professionale maturata, possiedono un livello di qualificazione adeguato possono essere dichiarati ammissibili. 3 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali l’acquisizione preliminare di cono- scenze o qualifiche particolari, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei percorsi professionali dei candidati.
Sezione 4: Sessioni di formazione continua breve
Art. 13 Scopi ed entità 1 Le sessioni di formazione continua breve (corsi, seminari, atelier, giornate di formazione) sono finalizzate all’aggiornamento delle conoscenze e allo sviluppo, l’approfondimento, il trasferimento o lo scambio del patrimonio conoscitivo nei diversi campi della pratica. Le sessioni si basano sulle attività di ricerca condotte nelle unità organizzatrici. 2 La frequenza alle sessioni di formazione è attestata da un certificato di partecipa- zione.
Art. 14 Organizzazione L’autorizzazione per ciascuna sessione di formazione continua breve si fonda su un dossier comprendente una descrizione succinta degli obiettivi, del contenuto e dello svolgimento, il nome dell’organizzatore responsabile e il budget preventivato.
Art. 15 Ammissibilità e ammissione 1 Alle sessioni di formazione continua breve sono ammissibili i titolari di un titolo universitario, gli specialisti qualificati e i professionisti che dimostrano di avere un livello di qualificazione adeguato. 2 L’organizzatore della sessione decide sull’ammissione dei candidati, di cui può limitare il numero. Comunica l’elenco dei partecipanti alla SFC.
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Sezione 5: Tasse d’iscrizione, partenariati e formazione del personale
Art. 16 Tasse d’iscrizione Le tasse d’iscrizione, i contributi ai costi e le eventuali esenzioni sono disciplinati dall’ordinanza del 31 maggio 19952 sulle tasse nel settore dei PF.
Art. 17 Partenariati 1 I partenariati con altri istituti universitari per programmi di MAS, EM o formazio- ne lunga richiedono accordi specifici approvati dalle direzioni degli istituti partner. 2 Il conferimento di titoli congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è retto da tali accordi.
Art. 18 Formazione del personale del PFL IL PFL incoraggia il proprio personale a seguire programmi e sessioni di formazione continua.
Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza del 13 dicembre 19993 sulla postformazione presso il Politecnico
federale di Losanna è abrogata.
2. L’ordinanza del 14 giugno 20044 sulla verifica degli studi al PFL è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 lett. e 2 Se la direzione del PFL non ha emanato disposizioni specifiche, gli articoli 8, 10, 14, 15 e 18 a 20 si applicano anche: e. agli esami della formazione continua e della formazione approfondita, fatto salvo l’articolo 8;
2 RS 414.131.7 3 RU 2001 1499, 2002 2764, 2004 4335 4 RS 414.132.2
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3. L’ordinanza dell’8 maggio 19955 sull’ammissione al Politecnico federale
di Losanna è modificata come segue: Sezione 5 Ammissione d’uditori, ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato
Art. 14 L’ordinanza sulla formazione continua al PFL del 27 giugno 20056 e l’ordinanza del 26 gennaio 19987 sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna fissano le condizioni di ammissione alla formazione continua, alla formazione approfondita e al dottorato.
Art. 20 Disposizione transitoria I titoli di cui all’articolo 10 dell’ordinanza 13 dicembre 19998 sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna possono ancora essere conferiti nel quadro di edizioni di programmi di postformazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.
27 giugno 2005 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente per gli affari accademici, Giorgio Margaritondo
5 RS 414.110.422.3 6 RS 414.134.2; RU 2005 4229 7 RS 414.133.2 8 RU 2001 1499
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