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AS 2005 4239

Legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Legge sul raccordo RAV, LRAV)

Legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (Legge sul raccordo RAV, LRAV)

del 18 marzo 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione del 5 novembre 19992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità; in esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19963 tra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20044, decreta:

Art. 1 Obiettivi 1 Il raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo alla rete ad alta velocità, raccordo RAV) è volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferi- re per quanto possibile su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale.

2 Il raccordo RAV è inteso segnatamente a ridurre i tempi di percorrenza tra la

Svizzera e Monaco, Ulm e Stoccarda da un lato, nonché Parigi, Lione e Francia meridionale dall’altro.

Art. 2 Oggetto La presente legge concerne la realizzazione della prima fase del raccordo RAV.

RS 742.140.3

2003-2381 4239

Legge sul raccordo RAV RU 2005

Art. 3 Progetto 1 Il progetto di raccordo RAV comprende i provvedimenti edili necessari per realiz- zare il raccordo RAV nei limiti dei mezzi stanziati.

2 La prima fase del raccordo RAV prevede i provvedimenti sulle tratte:

a. Zurigo – San Gallo – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Monaco; b. Zurigo – Bülach – Sciaffusa – Singen – Stoccarda; c. Belfort – Digione; d. Losanna – Frasne – Digione e Berna – Neuchâtel – Pontarlier – Frasne – Digione; e. Ginevra – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon; f. Bienne – Belfort; g. Basilea – Mulhouse; h. Coira – St. Margrethen; i. S. Gallo – Costanza – Singen. 3 Nel 2007 il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un progetto per una panoramica sull’evoluzione ulteriore dei grandi progetti ferroviari, nonché per le fasi ulteriori e per il loro finanziamento.

Art. 4 Progettazione e costruzione

1 I gestori delle infrastrutture progettano e costruiscono il raccordo RAV.

2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni vengono fissati in dettaglio le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organiz- zazione.

3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale.

4 Le convenzioni sui provvedimenti in Svizzera sono sottoposte al Consiglio fede- rale dopo che le approvazioni dei piani conformemente all’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie sono passate in giudicato.

Art. 5 Assegnazione di mandati I gestori delle infrastrutture assegnano mandati di fornitura, di prestazioni e di costruzione conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

5 RS 742.101

Legge sul raccordo RAV RU 2005

Art. 6 Ottimizzazione costante dei lavori Nella realizzazione del raccordo RAV occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione economica e aziendale, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viag- giatori e merci.

Art. 7 Finanziamento L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito d’impegno neces- sario per realizzare la prima fase del raccordo RAV.

Art. 8 Modalità di finanziamento La Confederazione, mediante il Fondo per i grandi progetti ferroviari, mette a dispo- sizione come segue i mezzi stanziati: a. per il finanziamento dei provvedimenti in Svizzera sono concessi mutui rim- borsabili, a interesse variabile, e contributi a fondo perso; b. per il prefinanziamento di provvedimenti in Germania sono concessi mutui rimborsabili, a interesse variabile; questi mutui sono contabilizzati nel bilan- cio corrente del Fondo per i grandi progetti ferroviari; c. per il cofinanziamento di provvedimenti in Francia sono concessi contributi a fondo perso.

Art. 9 Vigilanza e controllo Il Consiglio federale assicura la vigilanza e il controllo della realizzazione del rac- cordo RAV.

Art. 10 Rendiconto Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa: a. lo stato dei lavori per il raccordo RAV; b. le spese effettive in base al credito d’impegno stanziato; c. l’onere che ne è risultato per la Confederazione e quello previsto per il quin- quennio successivo.

Art. 11 Procedura e competenze La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’eser- cizio del raccordo RAV in Svizzera sono rette dalla legge del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie.

6 RS 742.101

Legge sul raccordo RAV RU 2005

Art. 12 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 La presidente: Thérèse Meyer Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2005.

24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 2005 2113

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