AS 2005 4257
Ordinanza del DFE concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento
Ordinanza del DFE concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento (Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT)
del 23 agosto 2005
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 giugno 19951 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT); visti gli articoli 13a e 13b dell’ordinanza del 23 giugno 19992 sulla sicurezza degli ascensori (ordinanza sugli ascensori), ordina:
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di esecuzione dei
seguenti atti normativi: a. legge federale del 19 marzo 19763 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT); b. OSIT; c. ordinanza del 20 novembre 20024 sulle attrezzature a pressione; d. ordinanza del 20 novembre 20025 sui recipienti a pressione; e. ordinanza sugli ascensori.
2 Essa disciplina inoltre il finanziamento dell’esecuzione.
Art. 2 «Azienda» Nella presente ordinanza il termine «azienda» è inteso ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 19836 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI); è fatto salvo l’articolo 3 capoverso 4.
RS 819.116
2003-1487 4257
Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT RU 2005
Art. 3 Competenze in materia di controlli successivi, norme che regolano i conflitti di competenza 1 Le competenze in materia di controlli successivi di installazioni e apparecchi tecnici (IAT) secondo l’articolo 11 capoverso 2 OSIT sono disciplinate nell’allegato. 2 In caso di IAT composti da più parti che rientrano in varie categorie dell’allegato, la competenza spetta all’organo responsabile dei controlli della categoria cui appar- tiene la parte dalla quale deriva il rischio maggiore. 3 Qualora uno IAT sia impiegabile in diversi ambiti, conformemente alle lettere a, c e h dell’allegato, la competenza è disciplinata come segue: a. nel caso in cui sussistano indizi fondati dell’esistenza di carenze, la compe- tenza spetta all’organo di controllo al quale la carenza è stata notificata per primo. Tale organo informa immediatamente gli altri organi di controllo interessati e il Segretariato di Stato dell’economia (seco) in merito al suo intervento. b. Se un indizio fondato confermemente alla lettera a è rilevato contemporane- amente presso più organi di controllo, in particolare attraverso il sistema «Information and Communication System for Market Surveillance» (ICSMS), gli organi di controllo competenti per i vari ambiti d’impiego decidono a quale di essi spetta la competenza in funzione della probabile fre- quenza del prodotto nel rispettivo ambito. L’organo di controllo dichiarato competente informa immediatamente il seco in merito al suo intervento. c. Nel caso di controlli per campionatura, la competenza spetta all’organo che notifica al seco il controllo, anche nel caso di indizi fondati successivi. Il seco trasmette immediatamente l’informazione agli organi di controllo com- petenti per gli altri ambiti d’impiego. d. Se una carenza è segnalata al seco da terzi, questi determina la competenza nel singolo caso in funzione della specializzazione e dell’esperienza di cia- scun organo. Il seco informa immediatamente gli organi di controllo compe- tenti per gli altri ambiti d’impiego circa l’attribuzione della competenza. 4 Qualora uno IAT sia impiegato in ambito aziendale conformemente alle lettere a, c, e ed h dell’allegato ma sia utilizzato in misura equivalente o prevalente da non dipendenti, come nel caso di ospedali o centri commerciali, la competenza dipende dall’uso previsto, professionale o meno, dello IAT controllato.
Art. 4 Conflitti di competenza In caso di conflitti di competenza, il seco determina l’organo responsabile dopo aver sentito i vari organi di controllo, tenendo conto della specializzazione e dell’espe- rienza di ciascuno di loro.
Art. 5 Responsabilità globale e ricorso ad altri organi di controllo 1 L’organo di controllo competente ha la responsabilità globale per il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza formali e materiali dell’installazione o dell’apparecchio tecnico interessato.
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2 Per verificare alcuni aspetti della sicurezza può rivolgersi ad altri organi di control- lo indicati nella presente ordinanza.
Art. 6 Registro degli ascensori L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) riceve le notifiche dell’installatore dell’ascensore, conformemente all’articolo 13a dell’ordinanza sugli ascensori; esso tiene un registro in cui raccoglie dette notifiche.
Art. 7 Riscossione di tasse da parte degli organi di controllo Gli organi di controllo coprono le loro spese in primo luogo con i proventi delle tasse riscosse in virtù dell’ordinanza del 30 aprile 19997 sulle tasse per le installa- zioni e gli apparecchi tecnici.
Art. 8 Premio supplementare Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni che effettuano i controlli successivi nelle aziende conformemen- te agli articoli 11 e 12 OSIT coprono le loro spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all’articolo 91 lettera f OPI9, nella misura in cui le tasse riscosse conformemente all’articolo 7 non siano sufficienti a coprire le loro spese.
Art. 9 Altre spese d’esecuzione Le spese d’esecuzione che non possono essere coperte né con le tasse né con il premio supplementare sono, fermo restando l’articolo 10, a carico del seco.
Art. 10 Disposizioni contrattuali I diritti e i doveri degli organi di controllo e il finanziamento dettagliato dell’ese- cuzione sono disciplinati in contratti di diritto pubblico tra la Confederazione e le istituzioni interessate.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 dicembre 197910 sul riscontro d’impianti e d’apparecchi tecnici da parte di enti specializzati è abrogata.
7 RS 172.048.191 8 RS 832.20 9 RS 832.30 10 RU 1995 1009 1011
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Art. 12 Disposizioni transitorie La competenza per la conclusione delle procedure di controllo avviate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza resta all’organo di controllo che le ha avviate. Gli emolumenti per il controllo sono prelevati dall’organo di controllo competente anche dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.
23 agosto 2005 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Ordinanza sulle competenze in materia di esecuzione della LSIT RU 2005
Allegato (art. 3 cpv. 1)
Competenze in materia di controlli successivi
Categorie di prodotti Organo di controllo competente
a. macchine, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 1 OSIT: 1. nelle aziende, ad eccezione di IAT di Istituto nazionale svizzero di assicura- cui alla lettera a numeri 3 e 5 zione contro gli infortuni (INSAI) 2. al di fuori delle aziende, in particola- Ufficio svizzero per la prevenzione re nell’ambito della circolazione degli infortuni (upi) stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione di IAT di cui alla lettera a numeri 3, 4 e 5
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad agriss (fondazione Agri-Sicurezza
eccezione di IAT di cui alla lettera a Svizzera) numeri 4 e 5
4. mezzi adibiti al trasporto di persone Ispettorato federale per gli ascensori
al di fuori delle aziende, in cui una operativi in ambito non aziendale struttura (cabina, ascensore, piatta- (IFA) forma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimenti
5. impianti di trasporto a fune, sciovie Concordato intercantonale per teleferi-
e, al di fuori di edifici, ascensori che e sciovie (CITS) inclinati, nella misura in cui la loro sicurezza non sia disciplinata in altro modo a livello federale b. apparecchi a gas, in particolare secondo l’articolo 2 capoverso 2 OSIT, nonché altre installazioni e altri apparecchi tec- nici destinati:
1. alla produzione e all’impiego di Società svizzera dell’industria del gas
combustibili e carburanti gassosi e delle acque (SSIGA) come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili
2. alla produzione e all’impiego di gas Associazione svizzera per la tecnica
tecnici e di gas per uso medico della saldatura (ASS)
3. alla saldatura, al taglio e a procedi- Associazione svizzera per la tecnica
menti affini in cui si utilizza il gas della saldatura (ASS)
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Categorie di prodotti Organo di controllo competente
c. dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’articolo 2 capo- verso 3 OSIT:
1. nelle aziende, ad eccezione di IAT Istituto nazionale svizzero di assicura-
di cui al punto 3 zione contro gli infortuni (INSAI) 2. al di fuori delle aziende, in particola- Ufficio svizzero per la prevenzione re nell’ambito della circolazione degli infortuni (upi) stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione di IAT di cui al numero 3
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura agriss (fondazione Agri-Sicurezza
Svizzera) d. recipienti a pressione e attrezzature a Associazione svizzera ispezioni tecni- pressione, in particolare secondo che (ASIT) l’ordinanza del 20 novembre 200211 sulle attrezzature a pressione e l’ordinanza del 20 novembre 200212 sui recipienti a pressione e. ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 23 giugno 199913 sugli ascensori:
1. nelle aziende Istituto nazionale svizzero di assicura-
zione contro gli infortuni (INSAI)
2. al di fuori delle aziende Ispettorato federale per gli ascensori
operativi in ambito non aziendale (IFA) f. IAT destinati alla saldatura, al taglio e Associazione svizzera per la tecnica a procedimenti affini in cui non si uti- della saldatura (ASS) lizza il gas g. IAT per i sistemi di approvvigionamen- Società svizzera dell’industria del gas to idrico e le installazioni di acqua po- e delle acque (SSIGA) tabile
11 RS 819.121 12 RS 819.122 13 RS 819.13
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Categorie di prodotti Organo di controllo competente
h. IAT che non sono contemplati alle lettere a–g: 1. nelle aziende, ad eccezione di IAT di Istituto nazionale svizzero di assicura- cui al numero 3 zione contro gli infortuni (INSAI) 2. al di fuori delle aziende, in particola- Ufficio svizzero per la prevenzione re nell’ambito della circolazione degli infortuni (upi) stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione di IAT di cui al numero 3
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura agriss (fondazione Agri-Sicurezza
Svizzera)
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