AS 2005 4265
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori)
Modifica del 17 agosto 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 giugno 19991 sugli ascensori è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutto l’atto normativo il termine «organo esecutivo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «organo di controllo».
Titolo Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 cpv. 3 3 Per le esigenze relative agli impianti elettrici, alla loro installazione e al loro con- trollo fanno stato le prescrizioni dell’ordinanza del 7 novembre 20012 sugli impianti a bassa tensione.
Art. 2 cpv. 1 lett. e 1 Nella presente ordinanza si intende per: e. ascensore modello: un ascensore rappresentativo, definito con l’aiuto di parametri oggettivi, la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dal- l’ascensore modello e che utilizzino componenti di sicurezza identici.
Art. 3a Ascensori derivati da un ascensore modello
1 Le differenze ammissibili tra un ascensore modello e gli ascensori derivati
dall’ascensore modello devono essere indicate chiaramente nei documenti tecnici con valori massimi e minimi.
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Ordinanza sugli ascensori RU 2005
2 L’equivalenza delle diverse esecuzioni di una serie di costruzioni per quanto con- cerne il rispetto delle esigenze fondamentali di sicurezza può essere comprovata per mezzo di calcoli o per mezzo di disegni di fabbricazione.
Art. 5 cpv. 4 nota a piè di pagina Le liste dei titoli delle norme designate e il loro testo possono essere richiesti all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, CH-8400 Winterthur; www.snv.ch.
Art. 9 cpv. 1
1 Prima della commercializzazione, l’ascensore deve essere stato oggetto di una
delle seguenti procedure: a. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore sottoposto all’esame del tipo (modulo B) di cui all’allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure, fermo restando che le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di istallazione e di prova, dall’altro, possono essere compiute sullo stesso ascensore:
1. il controllo finale di cui all’allegato 3,
2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8 (modulo E), oppure
3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10 (modulo D);
b. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame del tipo (modulo B) di cui all’allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando:
1. il controllo finale di cui all’allegato 3,
2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8 (modulo E), oppure
3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10 (modulo D);
c. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all’allegato 9 (modulo H), integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente con- forme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando:
1. il controllo finale di cui all’allegato 3,
2. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 8 (modulo E) oppure
3. il sistema di garanzia qualità di cui all’allegato 10 (modulo D);
d. negli altri casi si applica:
1. la procedura di verifica di un unico prodotto di cui all’allegato 6 (modu-
lo G) ad opera di un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 10, oppure
2. la procedura garanzia qualità di cui all’allegato 9 (modulo H), integrata
da un controllo del progetto se quest’ultimo non è interamente confor- me alle norme armonizzate.
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Art. 11 cpv.1 1 I manuali per l’esercizio, l’uso e la manutenzione prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute secondo l’allegato 1 devono essere redatti nella lingua uffi- ciale svizzera della regione in cui l’ascensore o il componente di sicurezza sarà presumibilmente utilizzato.
Titolo prima dell’articolo 13a:
Sezione 4a: Obbligo di notifica
Art. 13a Notifica di ascensori immessi in commercio 1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Diparti- mento federale dell’economia (DFE) i nuovi ascensori che intende commercializzare entro 30 giorni dall’immissione in commercio.
2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. l’impresa che commercializza gli ascensori; b. l’indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell’immissione in commercio; d. a seconda del tipo di ascensore:
1. l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell’impresa);
2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine);
3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
Art. 13b Registro degli ascensori 1 Il DFE designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori allo scopo del controllo successivo (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all’adempimento dei compiti connessi al controllo successivo, ma almeno i dati di cui all’articolo 13a capover- so 2. 3 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, almeno i dati di cui all’articolo 13a capoverso 2 di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti
Art. 18a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 agosto 2005 Gli installatori di ascensori notificano agli organi di controllo designati dal DFE, entro il 1° settembre 2006 (12 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 agosto 2005 della presente ordinanza), gli ascensori immessi in commercio dal 1° agosto 2001.
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II Gli allegati 1, 2 e 4–10 sono modificati secondo la versione annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2005.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) (Allegato 3 n. 4–6, Allegato 6 cpv. 1 lett. a, Allegato 11 n. 2)
Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza
N. 1.1
1.1 Applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute per
macchine ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 OSIT Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui nell’articolo 3 OSIT3 il quale rinvia all’allegato I della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 19984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva 98/37/CE). Il requisito essenziale di cui al numero 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE è in ogni caso applicabile.
N. 2.2 2.2 L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si consegue questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in particolare in edifici esistenti, se la soluzione precedente è irrealizzabile, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio, previa la possibilità di consenso da parte del Segretariato di Stato dell’economia.
N. 5.1
5.1 Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conforme-
mente al numero 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE, al quale l’articolo 3 capoverso 3 dell’OSIT rinvia, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nomi- nale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che pos- sono prendervi posto.
3 RS 819.11
4 GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1; GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, art. 9 cpv.1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b) (Allegato 3 n. 4 lett. a)
Esame del tipo (modulo B)
Lett. B n. 3
3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell’ascensore ai requisiti dell’ordinanza nonché di comprenderne la proget- tazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: – una descrizione generale del modello di ascensore; la documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all’esame (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 3a della presente ordinanza), – disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione, – i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (per es., norma armonizzata), – una copia delle dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell’ascensore, – gli eventuali risultati di prova e di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante, – un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore, – le disposizioni che saranno adottate per l’istallazione al fine di garantire la conformità dell’ascensore di serie alle disposizioni dell’ordinanza.
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Allegato 4 (art. 9 cpv. 3 lett. b)
Garanzia qualità prodotti componenti di sicurezza (modulo E)
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Allegato 5 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. c)
Garanzia qualità totale (modulo H)
4272
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Allegato 6 (art. 9 cpv. 3 lett. b)
Verifica di un unico prodotto (modulo G)
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Allegato 7 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. a)
Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C)
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Allegato 8 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a–c n. 2)
Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E)
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Allegato 9 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. c e d)
Garanzia qualità totale (modulo H)
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Allegato 10 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a–c n. 3)
Garanzia qualità produzione (modulo D)
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