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AS 2005 4519

AS 2005 4519

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 17 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 1 L’esame teorico di base permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richie- dente dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 1.

Art. 133 Controlli della velocità L’USTRA stabilisce i valori che in sede di misurazione devono essere dedotti dalla velocità a causa dell’imprecisione degli apparecchi e dell’incertezza delle misure.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2006.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.51

2005-0585 4519

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2005

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