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AS 2005 4543

Ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Ordinanza sugli emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm autorità di vigilanza sulle fondazioni)

del 24 agosto 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Principio L’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell’inter- no riscuote emolumenti per l’esercizio della vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti 1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi degli emolumenti calcolati, entro una forbice prestabilita, in base al tempo impiegato:

Decisione, prestazione Forbice degli emolumenti in franchi

a. assoggettamento di una fondazione 600–3000; b. scioglimento di una fondazione 600–3000; c. approvazione di modifiche dell’atto costitutivo 300–1500; d. approvazione di regolamenti e di relative modifiche 200–1000; e. approvazione di rendiconti 200–1000; f. misura di vigilanza 500–5000; g. esonero dall’obbligo di revisione 100– 300.

RS 172.041.18

2005-1209 4543

Emolumenti dell’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni RU 2005

2 Per un’attestazione o un sollecito (dal 2° sollecito) è percepito un emolumento forfettario di 100 franchi. 3 Per informazioni, consulenze, chiarimenti in merito a istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi oppure per prestazioni giuridiche affini o decisioni è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato 1 Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica un’aliquota oraria di 150 fran- chi. 2 Per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 3 che possono essere fornite da personale senza formazione giuridica si applica un’aliquota oraria di 80 franchi.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 giugno 19933 sugli emolumenti riscossi per le prestazioni dell’autorità federale di vigilanza delle fondazioni presso il Dipartimento federale dell’interno è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1993 1942, 2003 4053